Cassazione Civile, Ordinanza n. 30952/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un ruolo esattoriale e della cartella di pagamento per euro 1.773,80, relativi a crediti tributari, conosciuti dalla contribuente solo tramite accesso. La CTP aveva accolto integralmente il ricorso, compensando però integralmente le spese. In appello la contribuente aveva censurato soltanto la compensazione delle spese; la CTR aveva accolto l'appello e condannato l'agente della riscossione alle spese del doppio grado. In cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, delle tabelle parametrali allegate e dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse liquidato le spese in modo omnicomprensivo, non distinto per fasi o gradi, e in misura inferiore ai parametri medi e minimi senza adeguata motivazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'originaria improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, in assenza di allegazione e prova che la contribuente rientrasse nelle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973. Ha escluso che sulla proponibilità dell'azione si fosse formato un giudicato interno implicito e ha cassato la sentenza d'appello senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbito il motivo sulle spese per effetto del rilievo officioso della carenza originaria di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito e nulla per il giudizio di legittimità, non essendosi costituita la parte intimata.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la liquidazione delle spese; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall'inammissibilità originaria dell'azione.
Richiamato nel motivo di ricorso come modifica del sistema dei parametri forensi; la censura resta assorbita.
Norma richiamata dal ricorrente sulla regolazione delle spese nel processo tributario; non viene applicata nel merito per assorbimento.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
La Corte lo considera norma che ha tipizzato i casi in cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è proponibile; fuori da tali ipotesi l'interesse ad agire manca e l'azione è inammissibile.
È indicato come mezzo con cui, in cassazione, può essere documentato lo specifico interesse ad agire sopravvenuto.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Base per cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità originaria dell'azione quando la causa non poteva essere proposta.
Richiamato per la regolazione delle spese in funzione dell'esito del giudizio di legittimità.
Il criterio della soccombenza è ritenuto dipendente dalla verificata ammissibilità della domanda; se manca l'interesse ad agire, la questione spese resta condizionata da tale vaglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude di dover provvedere sul contributo unificato aggiuntivo per l'esito della controversia.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo ha natura dinamica: deve sussistere sino alla decisione e può essere scrutinato d'ufficio anche in cassazione, salvo che la parte dimostri di rientrare nelle ipotesi di tutela specificamente previste dalla legge.
- L'assenza di una pronuncia espressa sulla proponibilità dell'azione non determina giudicato interno implicito sulla questione, quando essa attiene a una condizione dell'azione o alla pregiudizialità rispetto al merito; il giudicato implicito opera solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.
- Se l'impugnazione dell'estratto di ruolo è originariamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta.
- In tema di spese, il criterio della soccombenza presuppone che la domanda fosse ammissibile; se manca tale presupposto, la questione delle spese non impedisce il rilievo officioso dell'inammissibilità originaria dell'azione.
- Nel processo tributario, la parte che impugna l'estratto di ruolo deve allegare e provare lo specifico interesse ad agire, anche in sede di legittimità, mediante gli strumenti processuali consentiti per introdurre documentazione sopravvenuta.
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