Cassazione Civile, Ordinanza n. 31661/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un dirigente medico nei confronti dell'azienda sanitaria per ottenere differenze retributive relative alla retribuzione di posizione. Nel primo caso il lavoratore chiedeva il pagamento delle differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale, fissa e variabile, per il periodo febbraio 2002-dicembre 2006; nel secondo chiedeva differenze sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per il periodo 1 gennaio 2003-ottobre 2006. Il tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi accogliendo le opposizioni dell'azienda; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello del dirigente, ritenendo, da un lato, che la graduazione delle funzioni avesse riguardato solo la variabile aziendale e fosse stata adottata solo nel 2008, con conseguente debenza dei minimi contrattuali per i periodi precedenti, e, dall'altro, che al passaggio dell'attività sanitaria all'azienda sanitaria dovesse comunque essere conservato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il trattamento economico già in godimento, con divieto di riduzione unilaterale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione della disciplina sulla compensazione e della contrattazione collettiva sul trattamento economico dirigenziale; violazione dell'art. 2112 c.c. e delle norme contrattuali e legislative richiamate in relazione alla decorrenza e retroattività della graduazione; violazione delle norme sulla capienza dei fondi contrattuali, deducendo che l'ente non poteva erogare somme prive di copertura.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ritenendoli reiterazioni della medesima impugnazione contro la stessa sentenza, e li ha dichiarati inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto non confrontarsi con la ratio decidendi, perché la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sull'accertamento che la graduazione delle funzioni riguardava solo la variabile aziendale e non l'intero incarico, con conseguente impossibilità di operare il preteso riassorbimento/compensazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale argomentazione della corte territoriale, centrata sulla conservazione del trattamento economico in occasione del passaggio del dirigente all'azienda sanitaria, ed era inoltre formulato senza adeguata specificità e autosufficienza rispetto agli atti e alle delibere richiamate. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, poiché introduceva la questione nuova della capienza del fondo, non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come già dedotta nei precedenti gradi. Conseguentemente, l'azienda ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo dovuto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi identici proposti contro la stessa sentenza
quando più ricorsi investono la medesima sentenza e risultano reiterativi della stessa impugnazione, devono essere riuniti
richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione tra poste retributive, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi
art. 24, comma 11, c.c.n.l. 3 novembre 2005 Area dirigenza ruolo sanitario
la retribuzione di posizione minima, costituita da quota fissa e variabile tabellare, è anticipazione destinata a essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico
art. 37, comma 4, c.c.n.l. 3 novembre 2005 Area dirigenza ruolo sanitario
richiamato nel motivo relativo alla retribuzione di posizione, senza accoglimento della censura
art. 39, comma 4, c.c.n.l. 3 novembre 2005 Area dirigenza ruolo sanitario
richiamato nel motivo relativo alla retribuzione di posizione, senza accoglimento della censura
art. 50 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 area dirigenza ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N.
la graduazione delle funzioni dirigenziali attribuisce a ogni posizione un valore economico complessivo e fonda la retribuzione di posizione complessiva
art. 53 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 area dirigenza ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N.
la retribuzione di posizione complessiva è composta da una quota tabellare fissa e variabile e da un'ulteriore quota variabile aziendale
art. 39, comma 6, c.c.n.l. 1998/2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla variabile aziendale e sul trattamento economico, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 26 c.c.n.l. 1998/2001
richiamato nel motivo relativo alla retribuzione di posizione, senza scrutinio nel merito
il giudice di merito lo ha applicato per affermare la conservazione del trattamento economico già in godimento al momento del passaggio del rapporto; il motivo di ricorso non ha efficacemente contrastato tale ratio
richiamato nel motivo relativo al trattamento economico della dirigenza pubblica, senza accoglimento della censura
art. 60 c.c.n.l. 1994/1997
richiamato nel terzo motivo sulla capienza dei fondi, senza esame nel merito
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel terzo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
richiamato nel terzo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e il confronto con la motivazione impugnata; in mancanza la censura è inammissibile
quando si deducono atti o documenti, il ricorrente deve trascriverli, localizzarli o depositarli secondo il requisito di specificità e autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle norme.
- Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto non adeguatamente censurato, la parte ricorrente non può ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
- In materia di trattamento economico della dirigenza sanitaria, la retribuzione di posizione minima contrattuale ha natura di anticipazione destinata a essere riassorbita nel valore economico complessivo dell'incarico solo quando sia stata effettuata la graduazione complessiva della posizione; se la graduazione riguarda soltanto una componente variabile aziendale, restano dovuti i minimi contrattuali.
- La conservazione del trattamento economico in caso di trasferimento o incorporazione del rapporto non può essere efficacemente contestata con una censura che ignori l'effettiva argomentazione del giudice di merito.
- Le questioni nuove, specialmente se implicano accertamenti di fatto, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegare e indicare dove e come esse siano state dedotte nei gradi di merito.
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