Cassazione Civile, Ordinanza n. 02595/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la revocazione della precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva confermato la decisione d'appello in una complessa controversia sulla proprietà di immobili provenienti da lascito ereditario e sulle successive vicende traslative. La controversia originaria riguardava la domanda di nullità degli atti di trasferimento proposta dal nudo proprietario contro gli acquirenti e i loro aventi causa, nonché la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto due errori di fatto revocatori: con il primo, ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente attribuito a essa la qualità di parte interessata dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Bologna, mentre quell'accertamento avrebbe riguardato soltanto la società originaria acquirente e non il socio da cui essa pretendeva di derivare; con il secondo, ha censurato l'affermazione secondo cui la notifica degli atti di citazione a una società trasformata sarebbe stata idonea a interrompere il decorso del termine utile all'usucapione anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero l'interpretazione e la valutazione giuridica e processuale della precedente decisione, in particolare quanto alla portata del giudicato e all'idoneità interruttiva degli atti introduttivi rispetto al possesso utile all'usucapione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi di errore di fatto previsti dalla norma e non per contestare valutazioni o interpretazioni della precedente pronuncia.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dagli atti, e non in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione impugnata presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, senza necessità di interpretazioni o indagini argomentative.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l'apparenza di un errore percettivo, miri a rimettere in discussione l'interpretazione del giudicato, la qualificazione dei rapporti giuridici o la valutazione delle risultanze processuali compiute dalla Corte.
- L'accertamento dell'esistenza, portata ed efficacia di un giudicato non costituisce giudizio di fatto ai fini della revocazione, ma coinvolge un'attività interpretativa assimilabile a quella delle norme giuridiche.
- La contestazione dell'idoneità di atti processuali a interrompere il decorso del possesso utile all'usucapione, quando investe la valutazione già svolta dalla Corte, non configura errore di fatto revocatorio ma una richiesta di nuova valutazione del merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto al pagamento delle spese in favore della controparte costituita e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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