Cassazione Civile, Ordinanza n. 13512/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, già destinataria di un trattamento economico individuale aggiuntivo (assegno ad personam) e di una indennità collegata a un incarico di posizione, ha agito per ottenere: l’accertamento della nullità della clausola 6 dell’accordo aziendale del 27.6.2014; la condanna della società a corrisponderle la retribuzione mensile aziendale dal novembre 2014, con inclusione delle indennità ERA 1 ed ERA 2; l’accertamento della nullità dell’accordo transattivo del 10.2.2014 per grave inadempimento della società; la restituzione di quanto non erogato. Sosteneva che l’accordo aziendale avesse illegittimamente ridotto in peius il suo trattamento individuale, trasformando le voci economiche in indennità legate alla presenza, in violazione dell’art. 2077 c.c., dell’art. 2103 c.c., delle regole di interpretazione e buona fede, e che la rinuncia al trattamento ad personam fosse illecita perché avente ad oggetto diritti indisponibili. In Cassazione ha riproposto censure sulla qualificazione della vicenda come successione di contratti collettivi, sulla violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, sulla pretesa interpretazione contra bona fides della clausola 6 e sulla supposta nullità/illiceità della rinuncia al trattamento individuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’accordo aziendale del 27.6.2014 nella parte in cui ha riordinato le voci retributive accessorie, trasformandole in emolumenti legati alla presenza e rendendole alternative rispetto all’assegno ad personam. Ha affermato che i contratti collettivi non si incorporano nel contratto individuale e che, nella successione tra contratti collettivi, sono ammissibili modifiche peggiorative nei limiti dei diritti quesiti; inoltre ha ritenuto legittima la scelta rimessa al lavoratore tra mantenere il pregresso trattamento individuale o optare per le nuove indennità, con rinuncia valida se riferita a diritti disponibili e perfezionata, ove necessario, in sede protetta ex art. 2113 c.c. Ha escluso violazioni degli artt. 36 Cost., 2077, 1372 e 2103 c.c., nonché profili di discriminazione o frode alla legge. Spese compensate per la novità della questione e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione.
La Corte ribadisce che il trattamento più favorevole opera nel rapporto tra contratto collettivo e individuale, ma nella successione tra contratti collettivi sono ammissibili modifiche in peius nei limiti dei diritti quesiti; le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che l’accordo aziendale violi l’efficacia vincolante del contratto, perché disciplina legittimamente voci accessorie collettive e l’opzione individuale sull’ad personam.
Richiamato per l’interpretazione del punto 6 dell’accordo; la Corte reputa corretta l’interpretazione dei giudici di merito.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, trattandosi di emolumenti accessori e di scelta tra trattamenti diversi.
art. 3 CCNL Autoferrotranvieri
Richiamato quale parametro contrattuale; la Corte non ravvisa violazione.
Richiamato per contestare la causa dell’accordo; la Corte afferma che l’operazione negoziale è lecita e meritevole di tutela.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla validità della clausola; la Corte non ravvisa invalidità.
Richiamato per sostenere la frode alla legge; la Corte esclude che il punto 6 integri frode alla legge.
Richiamato per la correttezza interpretativa; la Corte ritiene non violata la buona fede.
Richiamato per correttezza e buona fede; la Corte esclude violazione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione nella disciplina dell’accordo aziendale.
Utilizzato per affermare la legittimità di accordi successivi che eliminino total o parzialmente un superminimo o trattamento individuale.
Richiamato nel ragionamento della Corte come parte del quadro normativo evocato a sostegno della legittimità dell’accordo individuale/successivo.
Richiamato per la possibilità di perfezionare la rinuncia in sede protetta; la Corte valorizza l’accordo assistito come strumento di validazione della rinuncia al trattamento ad personam.
art. 36 Cost.
La Corte esclude che la clausola incida sulla garanzia di sufficienza e proporzionalità, trattandosi di voci accessorie e non del nucleo della retribuzione.
Richiamato per la compensazione delle spese per assoluta novità della questione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Massime di principio
- Nella successione tra contratti collettivi sono ammissibili modificazioni peggiorative per i lavoratori, purché non siano incisi diritti quesiti; le clausole del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale ma operano dall’esterno come fonte eteronoma.
- Un accordo collettivo può legittimamente riordinare voci retributive accessorie, anche rendendole alternative rispetto a trattamenti individuali ad personam, se non sopprime diritti indisponibili e lascia al lavoratore una scelta consapevole tra diverse opzioni economiche.
- La rinuncia a trattamenti economici individuali ulteriori e di miglior favore è valida quando riguarda diritti disponibili e, se necessario, è formalizzata nelle sedi protette previste dall’art. 2113 c.c.
- La trasformazione di emolumenti accessori da componente fissa a componente legata alla presenza in servizio non viola di per sé il principio di irriducibilità della retribuzione, se il trattamento incide solo su voci accessorie e non sul minimo retributivo garantito.
- Non integra frode alla legge un accordo aziendale che, perseguendo finalità di razionalizzazione dei costi e omogeneizzazione del trattamento economico, ristrutturi legittimamente le voci accessorie e persegua interessi meritevoli di tutela.
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