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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13492/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice che, dopo avere prestato attività come lettrice di lingua straniera in passato e poi essere stata assunta dal 2001 con contratti a termine annuali come collaboratrice esperta linguistica presso un'università pubblica, ha chiesto l'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro subordinato sin dall'origine, il riconoscimento di un trattamento economico parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, il versamento dei contributi previdenziali e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. In primo grado le domande sono state accolte solo in parte; in appello l'università ha ottenuto il rigetto della pretesa retributiva e previdenziale della lavoratrice. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato dodici motivi: ha contestato l'ammissibilità dell'appello dell'università per difetto di specificità; ha denunciato la violazione di norme costituzionali, di diritto dell'Unione, della disciplina legislativa e contrattuale sul trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici; ha sostenuto che i collaboratori di nuova assunzione dovessero essere equiparati agli ex lettori e ai ricercatori a tempo definito; ha dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi alla contrattazione collettiva e all'anzianità; ha contestato la valutazione di adeguatezza della retribuzione; ha invocato il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato; ha infine censurato la prescrizione delle differenze retributive e il criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria per la reiterazione abusiva dei contratti a termine. L'università ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale limitato agli accessori riconosciuti sulla somma capitale a titolo risarcitorio, mentre l'INPS si è costituito senza difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della lavoratrice, ritenendo infondati il primo motivo e i motivi dal secondo al decimo, e ha dichiarato inammissibili l'undicesimo e il dodicesimo motivo perché dipendenti dal previo accoglimento delle censure sulle differenze retributive. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'università, cassando sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito: ha stabilito che sull'indennità risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine spettano soltanto gli accessori calcolati secondo il criterio più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo integrale ritenuto dalla Corte d'appello. È stata confermata per il resto la decisione sulle spese dei gradi di merito, mentre nel giudizio di legittimità le spese sono state poste a carico della ricorrente principale nei confronti dell'università; nulla è stato disposto verso l'INPS. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato solo nei confronti della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    nel testo risultante dalla riforma del 2012, l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, con parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando, sotto l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo, veicola in realtà censure di diritto o di violazione di contratti collettivi, senza indicare un fatto storico specifico e decisivo

  • art. 3 Cost.

    non impone l'equiparazione retributiva richiesta dalla lavoratrice tra collaboratori esperti linguistici di nuova assunzione e altri soggetti appartenenti a regimi diversi

  • art. 36 Cost.

    la retribuzione è considerata adeguata se determinata dalla contrattazione collettiva di comparto applicabile al rapporto, nel contesto del pubblico impiego privatizzato

  • art. 2099 c.c.

    la determinazione della retribuzione del personale contrattualizzato è affidata alla disciplina collettiva applicabile, non a un raffronto automatico con figure professionali diverse

  • art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato la contrattazione collettiva di comparto disciplina il trattamento economico e non fonda un diritto alla parificazione individuale con altri istituti o categorie

  • art. 1 della legge n. 63 del 2004

    la disciplina di equiparazione retributiva riguarda gli ex lettori di lingua straniera transitati al nuovo regime, non i collaboratori assunti ab origine come collaboratori esperti linguistici

  • art. 4 della legge n. 236 del 1995

    ha istituito il nuovo regime dei collaboratori esperti linguistici, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico

  • art. 22 del CCNL 2003 comparto Università

    viene valorizzato come fonte che disciplina il trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, senza effetti retroattivi automatici per i periodi anteriori

  • art. 51 del CCNL 1996 comparto Università

    la censura della lavoratrice è respinta perché la disciplina collettiva di comparto è ritenuta il parametro applicabile al rapporto

  • art. 2 e 5 della legge n. 230 del 1962

    sono invocati dalla ricorrente nel tentativo di sostenere un trattamento retributivo legato all'anzianità e a regole comuni ai lavoratori nazionali

  • art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla retribuzione e sulla non discriminazione nel lavoro a termine

  • art. 32 della legge n. 183 del 2010

    è richiamato per contestare il calcolo dell'indennità risarcitoria connessa alla reiterazione abusiva dei contratti a termine, ma il motivo resta assorbito dal rigetto delle censure principali

  • art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994

    per i dipendenti di enti pubblici non economici continua a operare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, in ragione della ratio di contenimento della spesa pubblica

  • d.m. n. 352 del 1998

    si applica per il calcolo degli accessori sui crediti di natura retributiva dovuti da amministrazioni pubbliche, con computo al netto delle ritenute previste

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    viene richiamato come base del rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    il presupposto del raddoppio del contributo unificato sussiste nei confronti della sola ricorrente principale

  • art. 2948 c.c.

    la censura sulla prescrizione quinquennale delle differenze retributive è dichiarata inammissibile per dipendenza dall'accoglimento delle doglianze principali

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione della prova è respinta perché in realtà investe la qualificazione giuridica della retribuzione e non un errore di valutazione probatoria

  • art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993

    nel periodo anteriore al d.lgs. n. 165 del 2001, la retribuzione nel pubblico impiego contrattualizzato era rimessa alla contrattazione collettiva di comparto

  • art. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001

    ribadiscono che nel pubblico impiego privatizzato la disciplina economica è affidata alla contrattazione collettiva

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del personale è normalmente determinato dalla contrattazione collettiva di comparto; non è consentito al giudice sostituire a tale disciplina un raffronto diretto con retribuzioni di figure professionali diverse, salvo una specifica base normativa applicabile al medesimo regime.
  • La disciplina speciale elaborata per gli ex lettori di lingua straniera transitati al nuovo regime dei collaboratori linguistici non è estensibile ai collaboratori esperti linguistici assunti ab origine sotto il diverso regime introdotto dalla legge del 1995, perché la ratio della normativa è quella di ricostruire una carriera pregressa e non di creare una parificazione generalizzata.
  • Le censure formalmente proposte come omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando, in concreto, riguardano questioni di diritto, l'interpretazione di contratti collettivi o la diversa valutazione giuridica di dati già esaminati.
  • Per i crediti di lavoro maturati alle dipendenze di enti pubblici non economici, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria può continuare a operare in ragione della specialità della disciplina e della ratio di contenimento della spesa pubblica.
  • Quando l'accoglimento di un motivo principale è escluso, i motivi che presuppongono il riconoscimento del diritto sostanziale dedotto restano assorbiti o inammissibili per difetto di base logica e giuridica.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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