Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di rettifica e un atto di irrogazione sanzioni emessi dall'Agenzia delle dogane in relazione a dichiarazioni di importazione di merci presentate negli anni 2011 e 2012 presso l'Ufficio doganale di La Spezia e poi riqualificate a posteriori in diversa voce doganale a seguito di verifiche svolte dalla dogana di Modena. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo competente alla revisione la dogana presso la quale era sorta l'obbligazione tributaria, cioè quella del luogo di importazione, e ritenendo non applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 e dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 perché le importazioni erano anteriori alla modifica normativa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012 convertito nella L. n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, sostenendo che la nuova regola sulla competenza degli uffici doganali dovesse applicarsi perché gli accertamenti e gli atti impositivi erano stati emessi nel 2013, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica, anche se riferiti a importazioni precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la norma modificativa della competenza doganale, pur non avendo efficacia retroattiva, si applica ai procedimenti di revisione e agli atti emessi dopo il 29 aprile 2012; perciò non rileva la data delle importazioni, ma quella dell'accertamento e dell'emanazione degli atti. Poiché nel caso concreto gli avvisi di rettifica e l'atto sanzionatorio erano stati emanati nel 2013, la competenza spettava all'ufficio che aveva svolto le verifiche, cioè Modena. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 9, comma 3-decies, D.L. n. 16 del 2012
la Corte lo considera norma modificativa della competenza degli uffici doganali, vigente dal 29 aprile 2012 e applicabile agli accertamenti successivi
legge di conversione del D.L. n. 16 del 2012, che rende operativa la modifica normativa
art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990
come modificato, attribuisce competenza alla revisione delle dichiarazioni all'ufficio doganale che effettua le verifiche presso l'operatore, anche se le dichiarazioni erano state accertate presso altro ufficio
richiamato per la rinnovata proposta del relatore in camera di consiglio
art. 11, comma 9, ultimo periodo, d.lgs. n. 374 del 1990
individua, dopo la modifica, l'ufficio che ha effettuato il controllo come competente alla revisione
non ha natura interpretativa ma integrativa della disciplina previgente, con efficacia dal 29 aprile 2012
Massime di principio
- In materia di revisione delle dichiarazioni doganali, la competenza dell'ufficio va determinata in base alla disciplina vigente al momento dell'emissione dell'atto di rettifica o di contestazione, secondo il principio tempus regit actum.
- La norma che attribuisce la competenza all'ufficio doganale che ha effettuato le verifiche presso l'operatore si applica ai controlli e agli atti adottati dopo la sua entrata in vigore, anche se le importazioni controllate sono anteriori.
- Quando una disposizione sopravvenuta incide sulla competenza procedimentale, il dato decisivo non è la data del fatto generatore dell'obbligazione, ma quella in cui si instaura il procedimento di revisione e viene adottato l'atto amministrativo.
- La modifica normativa sulla competenza doganale non è interpretativa e quindi non opera retroattivamente sui controlli già esauriti, ma regola gli accertamenti successivi alla sua entrata in vigore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →