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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato avvisi di rettifica e un atto di irrogazione sanzioni emessi dall'Agenzia delle dogane in relazione a dichiarazioni di importazione di merci presentate negli anni 2011 e 2012 presso l'Ufficio doganale di La Spezia e poi riqualificate a posteriori in diversa voce doganale a seguito di verifiche svolte dalla dogana di Modena. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo competente alla revisione la dogana presso la quale era sorta l'obbligazione tributaria, cioè quella del luogo di importazione, e ritenendo non applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 e dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 perché le importazioni erano anteriori alla modifica normativa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012 convertito nella L. n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, sostenendo che la nuova regola sulla competenza degli uffici doganali dovesse applicarsi perché gli accertamenti e gli atti impositivi erano stati emessi nel 2013, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica, anche se riferiti a importazioni precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la norma modificativa della competenza doganale, pur non avendo efficacia retroattiva, si applica ai procedimenti di revisione e agli atti emessi dopo il 29 aprile 2012; perciò non rileva la data delle importazioni, ma quella dell'accertamento e dell'emanazione degli atti. Poiché nel caso concreto gli avvisi di rettifica e l'atto sanzionatorio erano stati emanati nel 2013, la competenza spettava all'ufficio che aveva svolto le verifiche, cioè Modena. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di revisione delle dichiarazioni doganali, la competenza dell'ufficio va determinata in base alla disciplina vigente al momento dell'emissione dell'atto di rettifica o di contestazione, secondo il principio tempus regit actum.
  • La norma che attribuisce la competenza all'ufficio doganale che ha effettuato le verifiche presso l'operatore si applica ai controlli e agli atti adottati dopo la sua entrata in vigore, anche se le importazioni controllate sono anteriori.
  • Quando una disposizione sopravvenuta incide sulla competenza procedimentale, il dato decisivo non è la data del fatto generatore dell'obbligazione, ma quella in cui si instaura il procedimento di revisione e viene adottato l'atto amministrativo.
  • La modifica normativa sulla competenza doganale non è interpretativa e quindi non opera retroattivamente sui controlli già esauriti, ma regola gli accertamenti successivi alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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