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Legge

L.R. Puglia 21/2000

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria.(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 21/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia 30 novembre 2000, n. 21 ripartisce tra Regione, comuni e aziende sanitarie locali le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria, in attuazione del d.lgs. 112/1998. Disciplina in particolare le competenze regionali, l’integrazione socio-sanitaria e, nei titoli successivi, il conferimento di funzioni in ambito ospedaliero, igiene e sanità pubblica, veterinaria e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conferimento di funzioni amministrative in materia sanitaria e veterinaria agli enti locali

Conferimento di funzioni amministrative in materia sanitaria e veterinaria

La legge disciplina, per la Regione Puglia, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria, in attuazione della normativa statale di riordino amministrativo e del piano socio-sanitario regionale. La disciplina individua anche le funzioni che restano in capo alla Regione per esigenze di esercizio unitario a livello regionale.

Funzioni della Regione

La Regione conserva le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, salvo quelli espressamente riservati allo Stato. In particolare, le competono:

  • l’approvazione di piani e programmi di settore privi di rilievo nazionale;
  • il concorso, anche tramite intese con Stato e altre Regioni, alla definizione e attuazione delle politiche sanitarie;
  • il coordinamento dei sistemi informativi sanitari e socio-sanitari di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali;
  • l’adozione dei provvedimenti puntuali relativi all’erogazione delle prestazioni;
  • le verifiche di conformità alla normativa nazionale e comunitaria, inclusa la vigilanza successiva e la verifica della buona pratica di laboratorio;
  • le verifiche sull’applicazione dei provvedimenti statali in materia di pubblicità ed informazione scientifica sui medicinali;
  • la definizione dei criteri e delle modalità per l’integrazione distrettuale delle prestazioni socio-sanitarie e degli strumenti per la gestione integrata dei processi assistenziali;
  • il riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa per i servizi a intersezione sanitaria;
  • la determinazione dei requisiti delle strutture erogatrici ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, nel rispetto degli standard essenziali nazionali;
  • la disciplina dell’accreditamento delle strutture erogatrici;
  • il riconoscimento del servizio prestato all’estero ai fini previsti dalla normativa richiamata;
  • l’attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni conferite agli enti locali, con potere sostitutivo in caso di inadempienza previa diffida e fissazione di un termine.

Prestazioni socio-sanitarie e riparto delle competenze

La legge distingue tra tre categorie di prestazioni:

  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
  • prestazioni a elevata integrazione sanitaria, riferite in particolare ad aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze, HIV, patologie terminali e condizioni cronico-degenerative.

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono attribuite ai comuni, che ne curano il finanziamento secondo la legislazione regionale. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie locali. Per tutte è prevista la possibilità di interventi integrati tra comuni e aziende sanitarie locali.

Ambito territoriale e applicazione

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Il testo fornito è il consolidato di una legge del 2000 e non contiene termini finali di efficacia o limiti temporali di applicazione; pertanto la disciplina si intende riferita all’assetto organizzativo regionale delineato dalla norma, salvo successive modifiche richiamate nel testo.

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