Sentenza n. 3127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 500 del 18 novembre 2025, resa tra le parti e notificata il 21 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso contro il rigetto dell'istanza di sospensione della demolizione e dello sgombero di un manufatto abusivo, i verbali di sopralluogo e la determinazione di acquisizione del compendio al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha dedotto quattro motivi. Con il primo ha contestato la declaratoria di inammissibilità fondata sulla violazione del giudicato, sostenendo che la domanda di condono presentata nel 2004 avrebbe paralizzato l'efficacia dell'ordinanza di demolizione e che l'amministrazione avrebbe agito con reticenza, in violazione dei canoni di buona fede. Con il secondo ha censurato la declaratoria di irricevibilità dell'impugnazione della determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sostenendo che l'atto fosse nullo per difetto assoluto di attribuzione o carenza di potere in concreto, nonché per mancanza del presupposto dell'inottemperanza, con conseguente impugnabilità senza il termine decadenziale. Con il terzo ha dedotto violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e correttezza, oltre a difetto di motivazione e contraddittorietà, in relazione agli atti repressivi edilizi. Con il quarto ha contestato la condanna alle spese e ha reiterato la domanda risarcitoria per danno da ritardo, lesione dell'affidamento e turbativa del godimento del bene.
La decisione
L'appello è stato respinto integralmente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza di demolizione era stata definitivamente giudicata legittima da una precedente sentenza passata in giudicato; il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sicché la questione dell'effetto paralizzante della domanda di condono, così come la correlata violazione della buona fede, avrebbe dovuto essere fatta valere nel precedente giudizio ed era comunque conoscibile dall'interessata. Il secondo motivo è stato respinto perché la carenza di potere in concreto integra un vizio di annullabilità riconducibile alla violazione di legge, non una causa di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990. Non ricorreva neppure il difetto assoluto di attribuzione, poiché il Comune è competente alla repressione degli abusi edilizi e l'acquisizione costituiva esercizio del potere repressivo previsto dalla legge, con atto dotato degli elementi essenziali. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione dei principi dell'Adunanza plenaria secondo cui l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, anche se adottato dopo molto tempo, se il manufatto è privo di titolo edilizio. Il decorso del tempo non sana l'abuso e non determina un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva. Il quarto motivo è stato respinto perché la legittimità degli atti e l'assenza di comportamenti contra ius escludevano i presupposti della responsabilità risarcitoria; le lungaggini relative alla pratica di condono non costituivano, nel caso concreto, un comportamento illecito autonomo idoneo a fondare il danno da ritardo o da lesione dell'affidamento. È stata confermata anche la condanna alle spese di primo grado, ritenuta coerente con la soccombenza. L'appellante è stata condannata alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte appellata, oltre accessori.
Norme richiamate
Hanno consentito la decisione in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, dopo la rinuncia all'istanza cautelare e il previo avvertimento alle parti.
art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Disciplina il condono edilizio straordinario invocato dall'interessata; la pendenza della domanda non è stata ritenuta rilevante rispetto all'ordinanza di demolizione già coperta da giudicato.
artt. 31 e seguenti l. 47/1985
Normativa richiamata dal condono edilizio straordinario applicabile alla fattispecie.
Disciplina l'accertamento di conformità, distinto dal condono straordinario previsto dalla normativa richiamata.
Costituisce la base normativa del potere repressivo edilizio e dell'acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Prevede ipotesi tassative di nullità; la carenza di potere in concreto non vi rientra e non determina, di per sé, la nullità dell'atto.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
La carenza di potere in concreto è ricondotta al vizio di annullabilità per violazione di legge.
L'azione di annullamento è soggetta al termine decadenziale; il vizio dedotto, essendo di annullabilità e non di nullità, non consentiva l'impugnazione senza limiti temporali.
I principi di buona fede e correttezza non possono essere utilizzati per eludere l'estensione oggettiva del giudicato rispetto a una censura deducibile nel precedente giudizio.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un comportamento antigiuridico dell'amministrazione e degli altri presupposti della responsabilità.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio d'appello secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento repressivo edilizio è stato oggetto di una pronuncia passata in giudicato che ne ha accertato la legittimità, il giudicato copre il dedotto e il deducibile; non possono essere fatti valere in un successivo giudizio vizi che l'interessato conosceva o avrebbe potuto dedurre nel giudizio originario, anche se riguardanti l'effetto paralizzante di una domanda di condono e la violazione dei doveri di buona fede dell'amministrazione.
- La carenza di potere in concreto, consistente nell'asserita mancanza dei presupposti per l'esercizio di un potere amministrativo, integra un vizio di annullabilità riconducibile alla violazione di legge e non una causa di nullità per difetto assoluto di attribuzione; di conseguenza, l'impugnazione resta soggetta al termine decadenziale ordinario.
- L'acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce esercizio del potere repressivo edilizio dell'autorità comunale competente; in assenza di un difetto assoluto di attribuzione e quando l'atto contiene gli elementi essenziali, non sussiste nullità del provvedimento.
- L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo e privo di titolo edilizio è un atto vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
- Il decorso del tempo non sana l'abuso edilizio e non crea un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva; pertanto, la demolizione tardiva non richiede, per ciò solo, una specifica motivazione sull'affidamento del destinatario o sull'interesse pubblico concreto e attuale.
- La legittimità degli atti repressivi edilizi e l'assenza di comportamenti materiali contra ius escludono la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione; le lungaggini procedimentali relative a una domanda di condono non fondano automaticamente un danno da ritardo o da lesione dell'affidamento, soprattutto quando la pretesa riguarda la conservazione di una situazione abusiva.
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