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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12880/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2010 da un avvocato, iscritto d'ufficio alla gestione. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto l'opposizione del professionista ritenendo decisivo che il reddito annuo fosse inferiore a euro 5.000, soglia al di sotto della quale, secondo il giudice di merito, l'iscrizione alla Gestione separata non sarebbe stata dovuta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso l'iscrizione d'ufficio solo in base al reddito, senza verificare il presupposto decisivo dell'abitualità dell'attività professionale, che può sussistere anche in presenza di redditi inferiori a euro 5.000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che il giudice d'appello aveva omesso qualsiasi accertamento in fatto sull'abitualità dell'attività svolta e aveva erroneamente escluso l'obbligo contributivo per il solo superamento in difetto della soglia reddituale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame conformandosi ai principi affermati in ordine all'accertamento dell'abitualità e al riparto dell'onere della prova.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale richiede l'accertamento dell'abitualità dell'esercizio, che non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a euro 5.000.
  • L'abitualità va valutata ex ante, in base alle modalità concrete e alla scelta professionale compiuta a monte, e non ex post in funzione del solo ammontare del reddito prodotto nell'anno.
  • L'iscrizione all'albo professionale, l'apertura della partita IVA e l'esistenza di un'organizzazione di supporto possono costituire indizi dell'abitualità, mentre il reddito inferiore alla soglia può solo essere un elemento contrario da ponderare nel complesso.
  • L'onere della prova dell'abitualità incombe sull'ente previdenziale, poiché si tratta di un elemento costitutivo del credito contributivo.
  • Se l'attività supera la soglia reddituale prevista dalla disciplina richiamata, il requisito dell'abitualità diviene irrilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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