Cassazione Civile, Ordinanza n. 12880/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2010 da un avvocato, iscritto d'ufficio alla gestione. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto l'opposizione del professionista ritenendo decisivo che il reddito annuo fosse inferiore a euro 5.000, soglia al di sotto della quale, secondo il giudice di merito, l'iscrizione alla Gestione separata non sarebbe stata dovuta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso l'iscrizione d'ufficio solo in base al reddito, senza verificare il presupposto decisivo dell'abitualità dell'attività professionale, che può sussistere anche in presenza di redditi inferiori a euro 5.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che il giudice d'appello aveva omesso qualsiasi accertamento in fatto sull'abitualità dell'attività svolta e aveva erroneamente escluso l'obbligo contributivo per il solo superamento in difetto della soglia reddituale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame conformandosi ai principi affermati in ordine all'accertamento dell'abitualità e al riparto dell'onere della prova.
Norme richiamate
artt. 2, commi 26-31, L. 335/1995
La disciplina della Gestione separata va applicata verificando se l'attività professionale sia svolta con abitualità; la soglia reddituale non esclude di per sé l'obbligo contributivo.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011
Richiamato tra le norme che disciplinano il quadro della contribuzione alla Gestione separata.
Norma richiamata a sostegno del quadro normativo relativo all'esercizio della professione forense e agli obblighi contributivi.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003
Per attività svolta in modo occasionale ma con reddito superiore alla soglia prevista, l'iscrizione alla Gestione separata è comunque dovuta; la soglia reddituale non è l'unico parametro decisivo.
L'onere di provare l'abitualità dell'attività, quale elemento costitutivo del credito contributivo, grava sull'INPS.
Massime di principio
- L'iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale richiede l'accertamento dell'abitualità dell'esercizio, che non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a euro 5.000.
- L'abitualità va valutata ex ante, in base alle modalità concrete e alla scelta professionale compiuta a monte, e non ex post in funzione del solo ammontare del reddito prodotto nell'anno.
- L'iscrizione all'albo professionale, l'apertura della partita IVA e l'esistenza di un'organizzazione di supporto possono costituire indizi dell'abitualità, mentre il reddito inferiore alla soglia può solo essere un elemento contrario da ponderare nel complesso.
- L'onere della prova dell'abitualità incombe sull'ente previdenziale, poiché si tratta di un elemento costitutivo del credito contributivo.
- Se l'attività supera la soglia reddituale prevista dalla disciplina richiamata, il requisito dell'abitualità diviene irrilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.
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