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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34545/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

La vicenda nasce da una frizione tra un magistrato e un avvocato verificatasi in occasione di un processo penale e di una successiva procedura prefallimentare. L'avvocato, nell'ambito della difesa di una assistita, aveva chiesto la ricusazione del magistrato e, dopo il rigetto dell'istanza e la rinuncia al mandato, aveva proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, nonché esposti a varie autorità di vertice (Procura generale presso la Cassazione, CSM e Presidente del Tribunale). Il magistrato aveva quindi agito per il risarcimento del danno non patrimoniale lamentando il contenuto offensivo e diffamatorio di tali atti. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale dell'avvocato; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione, l'avvocato ha articolato cinque motivi: 1) nullità della motivazione per omessa pronuncia/apparenza motivazionale e violazione degli artt. 2059 c.c., 185 e 595 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare incidentalmente la sussistenza del reato e che mancava il confronto con le scuse e le precisazioni a verbale; 2) ancora motivazione apparente e violazione degli artt. 89, 598 e 595 c.p. e 51 c.p., deducendo che l'esimente processuale e quella dell'esercizio del diritto di difesa sarebbero state applicabili anche al reclamo/alle espressioni contenute negli esposti; 3) omissione dell'accertamento incidentale del reato e violazione degli artt. 368 e 595 c.p. e 2059 c.c., oltre che omesso esame di una delibera del CSM, assumendo che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come calunniosa e che, in ogni caso, mancava il dolo della diffamazione; 4) contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c. sulla liquidazione del danno, sostenendo che il danno non patrimoniale richiederebbe prova specifica e che avrebbero dovuto applicarsi le tabelle milanesi; 5) vizi motivazionali e omesso esame della domanda riconvenzionale, insistendo sull'illiceità delle denunce/esposti del magistrato e sull'importanza di alcuni documenti difensivi. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: le censure di motivazione apparente erano formulate in modo astratto e tramite confronto con le risultanze istruttorie, la richiesta di accertamento incidentale del reato era preclusa perché la lesione dell'onore e della reputazione consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche se il fatto non integra reato, e le altre doglianze attenevano in realtà al merito o non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione ha confermato l'esito di merito favorevole al magistrato, già vittorioso in primo e secondo grado nella domanda risarcitoria, ritenendo che gli atti rivolti a diverse autorità contenessero espressioni oggettivamente offensive, non scriminate dal diritto di critica o di difesa, e che la tutela dell'onore e della reputazione consenta il risarcimento anche in assenza di reato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di motivazione della sentenza e come base delle censure di nullità, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per la presunta nullità della motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione apparente, rilevando che le censure erano formulate in modo astratto o tramite confronto con il materiale istruttorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che, in larga parte, le doglianze fossero inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito o formulate in modo non specifico

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione; la Corte ha ribadito che tale tutela è esperibile anche se il fatto non integra reato

  • art. 185 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il necessario collegamento tra reato e danno non patrimoniale; la Corte ha respinto questa impostazione

  • art. 595 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della diffamazione, ma la Corte ha affermato che il risarcimento dell'offesa all'onore non presuppone necessariamente l'integrazione del reato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato in relazione alle espressioni sconvenienti o offensive negli atti processuali

  • art. 598 c.p.

    la Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità agli esposti rivolti ad autorità esterne all'esercizio della funzione giurisdizionale

  • art. 51 c.p.

    invocato come scriminante dell'esercizio del diritto; la Corte ha ritenuto non specificamente censurata la ratio che ne aveva escluso l'applicazione perché le violazioni denunciate risultavano smentite dalle autorità coinvolte

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per la necessità di specifica indicazione della sede processuale e degli atti rilevanti; la Corte ha rilevato la carenza di specificità su alcuni documenti e questioni

  • art. 368 c.p.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare la vicenda come calunnia; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato sulla liquidazione equitativa del danno; la censura sul quantum è stata ritenuta non decisiva o meramente fattuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • La lesione dell'onore e della reputazione consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche quando la condotta non integri gli estremi di un reato; non è quindi necessario un previo o contestuale accertamento penale della diffamazione.
  • In sede di legittimità, la deduzione di motivazione apparente deve essere specifica e misurarsi con la reale struttura argomentativa della sentenza impugnata; non è ammissibile limitarsi a contrapporre alle ragioni del giudice le proprie letture del materiale istruttorio.
  • Le censure che mirano a ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in cassazione, specie quando si risolvono nella contestazione della valutazione di gravità, offensività, continenza o del quantum risarcitorio.
  • Le esimenti collegate al diritto di difesa o alle espressioni difensive hanno un ambito applicativo rigoroso e non possono essere invocate in modo generico contro atti che, per contenuto e destinatari, esorbitino dall'attività processuale o dall'esercizio leale del diritto di critica.
  • Quando la sentenza d'appello respinge una censura sulla base di più rationes decidendi autonome, il ricorso deve colpirle tutte in modo specifico; se anche una sola resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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