Cassazione Civile, Ordinanza n. 34545/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
La vicenda nasce da una frizione tra un magistrato e un avvocato verificatasi in occasione di un processo penale e di una successiva procedura prefallimentare. L'avvocato, nell'ambito della difesa di una assistita, aveva chiesto la ricusazione del magistrato e, dopo il rigetto dell'istanza e la rinuncia al mandato, aveva proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, nonché esposti a varie autorità di vertice (Procura generale presso la Cassazione, CSM e Presidente del Tribunale). Il magistrato aveva quindi agito per il risarcimento del danno non patrimoniale lamentando il contenuto offensivo e diffamatorio di tali atti. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale dell'avvocato; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione, l'avvocato ha articolato cinque motivi: 1) nullità della motivazione per omessa pronuncia/apparenza motivazionale e violazione degli artt. 2059 c.c., 185 e 595 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare incidentalmente la sussistenza del reato e che mancava il confronto con le scuse e le precisazioni a verbale; 2) ancora motivazione apparente e violazione degli artt. 89, 598 e 595 c.p. e 51 c.p., deducendo che l'esimente processuale e quella dell'esercizio del diritto di difesa sarebbero state applicabili anche al reclamo/alle espressioni contenute negli esposti; 3) omissione dell'accertamento incidentale del reato e violazione degli artt. 368 e 595 c.p. e 2059 c.c., oltre che omesso esame di una delibera del CSM, assumendo che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come calunniosa e che, in ogni caso, mancava il dolo della diffamazione; 4) contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c. sulla liquidazione del danno, sostenendo che il danno non patrimoniale richiederebbe prova specifica e che avrebbero dovuto applicarsi le tabelle milanesi; 5) vizi motivazionali e omesso esame della domanda riconvenzionale, insistendo sull'illiceità delle denunce/esposti del magistrato e sull'importanza di alcuni documenti difensivi. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: le censure di motivazione apparente erano formulate in modo astratto e tramite confronto con le risultanze istruttorie, la richiesta di accertamento incidentale del reato era preclusa perché la lesione dell'onore e della reputazione consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche se il fatto non integra reato, e le altre doglianze attenevano in realtà al merito o non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione ha confermato l'esito di merito favorevole al magistrato, già vittorioso in primo e secondo grado nella domanda risarcitoria, ritenendo che gli atti rivolti a diverse autorità contenessero espressioni oggettivamente offensive, non scriminate dal diritto di critica o di difesa, e che la tutela dell'onore e della reputazione consenta il risarcimento anche in assenza di reato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro di motivazione della sentenza e come base delle censure di nullità, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per la presunta nullità della motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione apparente, rilevando che le censure erano formulate in modo astratto o tramite confronto con il materiale istruttorio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che, in larga parte, le doglianze fossero inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito o formulate in modo non specifico
richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione; la Corte ha ribadito che tale tutela è esperibile anche se il fatto non integra reato
richiamato dalla ricorrente per sostenere il necessario collegamento tra reato e danno non patrimoniale; la Corte ha respinto questa impostazione
richiamato come norma incriminatrice della diffamazione, ma la Corte ha affermato che il risarcimento dell'offesa all'onore non presuppone necessariamente l'integrazione del reato
invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato in relazione alle espressioni sconvenienti o offensive negli atti processuali
la Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità agli esposti rivolti ad autorità esterne all'esercizio della funzione giurisdizionale
invocato come scriminante dell'esercizio del diritto; la Corte ha ritenuto non specificamente censurata la ratio che ne aveva escluso l'applicazione perché le violazioni denunciate risultavano smentite dalle autorità coinvolte
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per la necessità di specifica indicazione della sede processuale e degli atti rilevanti; la Corte ha rilevato la carenza di specificità su alcuni documenti e questioni
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare la vicenda come calunnia; la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato sulla liquidazione equitativa del danno; la censura sul quantum è stata ritenuta non decisiva o meramente fattuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- La lesione dell'onore e della reputazione consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche quando la condotta non integri gli estremi di un reato; non è quindi necessario un previo o contestuale accertamento penale della diffamazione.
- In sede di legittimità, la deduzione di motivazione apparente deve essere specifica e misurarsi con la reale struttura argomentativa della sentenza impugnata; non è ammissibile limitarsi a contrapporre alle ragioni del giudice le proprie letture del materiale istruttorio.
- Le censure che mirano a ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in cassazione, specie quando si risolvono nella contestazione della valutazione di gravità, offensività, continenza o del quantum risarcitorio.
- Le esimenti collegate al diritto di difesa o alle espressioni difensive hanno un ambito applicativo rigoroso e non possono essere invocate in modo generico contro atti che, per contenuto e destinatari, esorbitino dall'attività processuale o dall'esercizio leale del diritto di critica.
- Quando la sentenza d'appello respinge una censura sulla base di più rationes decidendi autonome, il ricorso deve colpirle tutte in modo specifico; se anche una sola resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
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