Cassazione Civile, Ordinanza n. 18539/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura di espropriazione immobiliare esattoriale avviata nel 2006 nei confronti di un debitore. L’interessato ha chiesto il risarcimento dei danni assumendo che l’avviso di vendita dell’immobile fosse stato notificato in modo nullo e che tale vizio avesse travolto gli atti successivi della procedura, con conseguente perdita del bene e pregiudizi patrimoniali (mancato godimento dell’immobile, perdita di canoni di locazione e della provvista per far fronte a un mutuo). Nel giudizio sono intervenuti anche l’aggiudicatario del bene e gli aventi causa di quest’ultimo, deducendo ulteriori danni derivanti dalla condotta dell’agente della riscossione. In appello la domanda risarcitoria è stata accolta sul presupposto che, già alla data della notifica dell’avviso di vendita, la normativa imponesse per il soggetto relativamente irreperibile formalità non osservate. In Cassazione l’agente della riscossione ha dedotto violazione degli artt. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 2043 c.c., sostenendo che la notifica era stata eseguita secondo la disciplina vigente ratione temporis e che la successiva declaratoria di incostituzionalità non poteva retroattivamente trasformare in colposa una condotta allora conforme alla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di uno degli intimati, per mancato tempestivo deposito della rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte stessa. Quanto agli altri intimati, ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva ravvisato la colpa dell’agente della riscossione per non aver osservato gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. nella notificazione dell’avviso di vendita a un destinatario relativamente irreperibile: secondo la corretta lettura della disciplina vigente nel 2005, richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, tali formalità non erano richieste per quell’atto. Restano ferme le reiezioni non impugnate di altre domande risarcitorie. Il giudice del rinvio dovrà nuovamente verificare la sussistenza dell’illecito aquiliano, compreso l’elemento soggettivo, senza dedurre automaticamente la colpa dalla sola illegittimità dell’atto.
Norme richiamate
il termine per depositare la rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte è perentorio; la norma è applicabile, in via estensiva, anche all’ipotesi di rinnovazione della notificazione del ricorso in cassazione
la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice deve essere eseguita nel termine assegnato, con conseguenze processuali in caso di inosservanza
le formalità previste per la notifica al destinatario irreperibile relativamente valgono per gli atti cui la legge le richiama espressamente; non erano invece richieste, per la notificazione dell’avviso di vendita esattoriale nel caso concreto, secondo la disciplina applicabile ratione temporis
la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione è extracontrattuale e richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, un danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo della colpa o del dolo
art. 26, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
nella versione applicabile, la disposizione non imponeva per l’avviso di vendita notificato a soggetto relativamente irreperibile gli adempimenti propri dell’art. 140 c.p.c.; la Corte richiama la lettura data dalla Corte costituzionale n. 258/2012
art. 60, primo comma, alinea e lettera e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per i destinatari relativamente irreperibili, la disciplina richiamata si applica nelle forme previste per gli atti di accertamento assolutamente irreperibili, non già mediante il meccanismo di cui all’art. 140 c.p.c.
art. 78 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l’avviso di vendita, quale atto della procedura esecutiva esattoriale, è assoggettato alle regole di notificazione richiamate dalla disciplina dell’espropriazione forzata esattoriale
art. 49, secondo comma, ultimo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l’atto dell’espropriazione forzata esattoriale segue, quanto alla notificazione, il regime richiamato per la cartella di pagamento
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione o dell’agente della riscossione non discende automaticamente dall’illegittimità dell’atto: occorrono evento dannoso, ingiustizia del danno, nesso causale e colpa o dolo dell’autore.
- Quando si deduce l’illegittimità di una procedura esecutiva come fonte di danno, la legittimità della condotta va valutata con riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell’atto, non alla luce di successive evoluzioni normative o dichiarazioni di incostituzionalità, salvo diverso effetto della decisione costituzionale.
- La violazione delle regole di notificazione può fondare una responsabilità aquiliana solo se la regola applicabile imponeva effettivamente quei formalismi nel caso concreto; non è corretto imputare colpa per la mancata osservanza di adempimenti che la legge ratione temporis non richiedeva.
- La colpa dell’ente non può essere dedotta in modo tautologico dal solo riscontro dell’illegittimità dell’atto: il giudice deve autonomamente accertare se la condotta fosse, al tempo, esigibile e conforme alla normale diligenza professionale.
- In cassazione, la mancata rinnovazione tempestiva della notificazione ordinata dalla Corte comporta improcedibilità del ricorso nei confronti della parte cui la rinnovazione non sia stata validamente e tempestivamente eseguita.
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