Cassazione Civile, Ordinanza n. 09077/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Parma deducendo di avere svolto, sin dal 24.9.2013, attività lavorativa subordinata in Parma, dapprima formalmente alle dipendenze di una diversa società ma in realtà, secondo la sua prospettazione, nell'interesse e sotto la direzione dell'effettiva datrice di lavoro poi divenuta la resistente. Chiedeva quindi l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato, l'inquadramento contrattuale corretto, la ricostruzione dell'anzianità, il pagamento di differenze retributive e di varie competenze di fine rapporto, nonché la declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento del 28.2.2023 con reintegrazione o tutela indennitaria. La società eccepiva l'incompetenza territoriale, sostenendo che il contratto rilevante era stato sottoscritto a Milano e che la sede della società era a Milano, mentre l'abitazione del lavoratore in Parma non poteva essere qualificata come dipendenza aziendale. Il Tribunale di Parma ha declinato la competenza in favore di Milano. Con regolamento di competenza il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 413 c.p.c. per mancato riconoscimento del foro della dipendenza aziendale, lamentando che la prestazione era svolta dalla propria abitazione in Parma; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del rapporto unico sin dal 2013 con interposizione fittizia; ulteriore violazione dell'art. 413 c.p.c. in relazione all'art. 29 d.lgs. 276/2003 e all'art. 1327 c.c., sostenendo che il rapporto avrebbe dovuto ritenersi sorto a Parma, dove si trovava la sede di lavoro sostanziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della competenza nel giudizio effettivamente introdotto contro la società resistente, la prospettazione di un pregresso rapporto presupposto con una diversa società, poiché la domanda era stata incardinata nei confronti della sola resistente e la competenza va valutata in base alla domanda proposta. Quanto al foro della dipendenza aziendale, la Corte ha ribadito che esso richiede un collegamento oggettivo o soggettivo tra luogo di lavoro e organizzazione aziendale, non essendo sufficiente il mero fatto che la prestazione si svolga nell'abitazione del lavoratore. Nel caso concreto mancavano allegazioni idonee a qualificare l'abitazione come dipendenza aziendale; la libera scelta del luogo di lavoro, coerente con il patto di lavoro agile, impediva di individuare il foro speciale in Parma. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione, con applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
I fori del lavoro si determinano alternativamente in base al luogo in cui il rapporto è sorto, alla sede dell'azienda o alla dipendenza aziendale; il foro della dipendenza presuppone un collegamento funzionale del luogo con l'organizzazione datoriale e non coincide con il mero domicilio del lavoratore o con il semplice luogo di svolgimento della prestazione.
È la base del regolamento di competenza proposto contro l'ordinanza del tribunale che declina la competenza.
È richiamato quale rimedio per il regolamento di competenza territoriale.
La Corte prende atto della censura di omessa pronuncia, ma la reputa irrilevante ai fini della competenza, poiché la domanda presupposta non incide sul giudizio instaurato contro la società resistente.
È evocato dal ricorrente per sostenere l'interposizione nelle prestazioni lavorative, ma la Corte non lo ritiene decisivo ai fini del foro competente nel giudizio in concreto proposto.
È richiamato dal ricorrente nella tesi sul luogo di instaurazione del rapporto, ma non conduce a una diversa individuazione della competenza territoriale.
Regola il procedimento camerale per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato dal ricorrente come disciplina della tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo/inefficace.
È richiamato dal ricorrente quale tutela subordinata di tipo indennitario.
È evocato in via alternativa dal ricorrente per la reintegrazione in forma specifica.
art. 36 Cost.
È richiamato nel petitum economico per sostenere la corretta misura della retribuzione dovuta.
È ulteriormente richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di lavoro, la competenza territoriale si determina sulla base della domanda proposta contro il convenuto effettivamente evocato in giudizio; la deduzione di un rapporto pregresso con soggetto diverso è irrilevante ai fini del foro competente se la controversia è incardinata solo nei confronti del datore attuale.
- Il foro della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. richiede che il luogo di lavoro sia oggettivamente o soggettivamente inserito nell'organizzazione dell'impresa tramite un nucleo di beni o un collegamento funzionale apprezzabile; non basta che il lavoratore esegua da lì la prestazione.
- La mera esecuzione dell'attività lavorativa presso l'abitazione del dipendente non integra di per sé una dipendenza aziendale, salvo che siano allegati elementi ulteriori idonei a mostrare l'inserimento di quel luogo nell'organizzazione datoriale.
- La scelta libera del luogo di lavoro, propria del lavoro agile, è incompatibile con l'utilizzazione di quel luogo come criterio per fissare ex ante la competenza territoriale, se manca un collegamento oggettivo o soggettivo con l'impresa.
- In tema di competenza, la censura di omessa pronuncia su una domanda relativa a un rapporto presupposto non sposta il foro competente quando la causa introdotta riguarda il rapporto attualmente dedotto verso il convenuto in giudizio.
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