Cassazione Civile, Ordinanza n. 09080/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi logistici affidato da una società committente a una società appaltatrice. Alcuni dipendenti di quest'ultima hanno agito per far accertare che l'appalto fosse solo apparente e integrasse interposizione illecita di manodopera, con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; la sentenza d'appello aveva poi rigettato integralmente la domanda, ma tale decisione era stata cassata in precedente giudizio di legittimità per motivazione apparente e rinvio al giudice di merito. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha nuovamente esaminato la vicenda ritenendo emersi plurimi indizi della non genuinità degli appalti: la prestazione dei lavoratori si sarebbe svolta in servizi ulteriori o in periodi non coperti dai contratti, con eterodirezione e controllo esercitati in realtà dalla committente; ha inoltre confermato che per i rapporti sorti dopo la trasformazione della committente in società per azioni operava comunque la disciplina successiva. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 393 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il giudice di rinvio avesse impropriamente richiamato la sentenza di primo grado, ormai caducata, invece di decidere ex novo sulle domande; 2) violazione della disciplina sull'interposizione di manodopera e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, deducendo che la natura pubblica dell'ente sino al 12.12.2003 ostasse all'applicazione della legge n. 1369/1960 e che la titolarità dei personal computer non fosse indice decisivo di illiceità dell'appalto; 3) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., per non avere la Corte considerato l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valorizzato le contestazioni sulla estraneità delle mansioni dei lavoratori rispetto agli appalti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha chiarito che il giudice di rinvio non aveva attribuito efficacia alla sentenza di primo grado come titolo autonomo, ma aveva effettuato una nuova e autonoma valutazione degli atti; ha poi qualificato le ulteriori censure come richieste di rivalutazione del merito, inammissibili in cassazione, osservando che l'accertamento sulla mancanza di genuinità degli appalti era stato adeguatamente motivato sulla base di plurimi elementi fattuali. Ha inoltre ritenuto corretto applicare la disciplina di volta in volta vigente, facendo decorrere l'eventuale rapporto subordinato dalla data della trasformazione in società per azioni per i rapporti anteriori e dalle date successive per gli altri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con esclusione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società committente. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudizio di rinvio perché la Corte d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, aveva svolto un'autonoma valutazione delle prove e deciso direttamente sulle domande. Ha giudicato infondati anche i motivi sulla disciplina sostanziale dell'appalto e sull'omesso esame di fatti decisivi, perché le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, e perché l'accertamento di fatto sulla non genuinità degli appalti e sull'eterodirezione da parte della committente era congruamente motivato. È stata confermata la statuizione di merito che riconosceva la costituzione del rapporto di lavoro subordinato di fatto secondo la normativa temporalmente applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha escluso i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 393 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve decidere nei limiti segnati dalla cassazione; nel caso concreto, il richiamo alla precedente sentenza di primo grado non ha comportato violazione della funzione del rinvio, perché la Corte di merito ha comunque compiuto una valutazione autonoma delle domande e delle prove.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa nel giudizio di rinvio; la censura è stata respinta perché il giudice di rinvio ha effettivamente esaminato la causa.
art. 1 della legge n. 1369/1960
La Corte di merito ha applicato la disciplina del divieto di intermediazione di manodopera ai rapporti anteriori alla trasformazione della committente in società per azioni, accertando la non genuinità dell'appalto.
artt. 5 e 6 della legge n. 70/1975
Richiamati nel motivo di ricorso quale disciplina ostativa all'applicazione del divieto per la natura pubblica dell'ente fino al 12.12.2003; la censura è stata ritenuta infondata nel caso concreto.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
È stata ritenuta applicabile ai rapporti sorti dopo la trasformazione della committente in società per azioni; la Corte ha escluso che impedisse la conclusione di non genuinità dell'appalto alla luce dei fatti accertati.
art. 1655 c.c.
La Corte ha escluso che l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice, invocata dalla ricorrente, fosse stata ignorata; l'accertamento di merito ha comunque evidenziato che la prestazione era organizzata e diretta dalla committente.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le doglianze sono state valutate come non fondate o, in parte, come inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel precedente giudizio di cassazione per la nullità della motivazione apparente; nel giudizio attuale il vizio non è stato ravvisato nella sentenza di rinvio.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha escluso la responsabilità aggravata, non emergendo mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice non è vincolato a riprodurre la motivazione della sentenza cassata, ma deve riesaminare le questioni nei limiti tracciati dalla pronuncia rescindente; il richiamo alla decisione precedente non è di per sé illegittimo se la nuova decisione si fonda su una autonoma valutazione delle domande e delle prove.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito: quando la censura mira soltanto a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile o comunque infondata.
- Ai fini della qualificazione di un appalto come genuino o non genuino, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su plurimi indizi e prove della mancanza di autonomia organizzativa dell'appaltatore e dell'eterodirezione da parte del committente; tale apprezzamento, se logicamente e congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- La disciplina applicabile al rapporto di lavoro va individuata ratione temporis in base al momento di svolgimento della prestazione e agli eventi rilevanti del rapporto; se interviene una trasformazione soggettiva o societaria del committente, la decorrenza dell'eventuale rapporto subordinato va rapportata alle diverse fasi temporali accertate.
- La mera deduzione dell'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore non è sufficiente a scardinare un accertamento di non genuinità dell'appalto quando il giudice di merito abbia motivatamente rilevato che l'organizzazione e il controllo del lavoro erano in concreto esercitati dal committente.
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