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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09048/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato nel marzo 2020 da una società di vigilanza a due lavoratori impiegati in un appalto, nel contesto del subentro di altra impresa nell'appalto stesso. La Corte d'appello aveva qualificato le lettere del 18 marzo 2020 come licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e li aveva dichiarati nulli per violazione del divieto emergenziale introdotto dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020, nel testo originario vigente alla data del recesso. La società ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 46 del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il divieto non dovesse ricomprendere i casi di cessazione del rapporto per cambio appalto, considerati un recesso atipico, e comunque che vi fosse già stata una procedura di cambio appalto con accordi sindacali e diritto all'assunzione presso la subentrante. Ha inoltre insistito sul fatto che la ratio della norma emergenziale era evitare la perdita di posti di lavoro, perdita che nella specie non si sarebbe verificata per effetto del passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, al momento del licenziamento, l'art. 46 del d.l. n. 18/2020, nel testo originario, prevedesse un divieto generale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza alcuna deroga per il cambio appalto; la deroga è stata introdotta solo con la legge di conversione, con efficacia ex nunc. Ha quindi confermato la nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto emergenziale e la conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria. Ha inoltre osservato che la tesi del recesso atipico non è condivisibile e che, nel caso concreto, mancava prova di una procedura di cambio appalto assistita da clausole sociali o da un obbligo di riassunzione della subentrante. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 d.l. n. 18/2020

    testo originario vigente al 18.3.2020; successiva modifica introdotta in sede di conversione

    Nel testo originario prevedeva il divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo senza deroga per il cambio appalto; la deroga è stata introdotta solo dalla legge di conversione con efficacia ex nunc.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione sistematica/teleologica restrittiva della norma emergenziale, ma non accolto.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970

    Richiamato quale base della tutela reintegratoria e risarcitoria applicata dalla Corte d'appello, confermata in cassazione.

  • L. n. 92/2012

    Richiamata come fonte modificativa dell'art. 18 St. lav.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Norma che definisce il giustificato motivo oggettivo, al quale l'art. 46 d.l. n. 18/2020 ha temporaneamente sottratto il potere di recesso del datore di lavoro.

  • art. 168 L.F.

    Richiamato dalla Corte d'appello per escludere che la pendenza del concordato preventivo fosse ostativa alla reintegra.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto emergenziale di licenziamento introdotto dal d.l. n. 18/2020 deve essere applicato secondo il testo vigente alla data del recesso; le modifiche introdotte dalla legge di conversione hanno efficacia ex nunc, salvo sostituzione o abrogazione della disposizione originaria.
  • Un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante la vigenza del divieto emergenziale è nullo perché contrario a norma imperativa, con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18 St. lav. quando ne ricorrano i presupposti.
  • La cessazione di un appalto con subentro di altra impresa non integra di per sé un recesso atipico sottratto al divieto di licenziamento; la deroga opera solo se la normativa o la clausola sociale prevedono una concreta e seria riassunzione del lavoratore da parte del subentrante.
  • In sede di legittimità, le doglianze che mirano a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge sono inammissibili, perché il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. presuppone l'assetto fattuale accertato nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiNullitàOnere della prova

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