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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09047/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un lavoratore che, dopo avere prestato attività per molti anni alle dipendenze di una società editoriale, era stato ceduto nel 2016 a una società consociata costituita per la gestione di servizi redazionali. Il lavoratore aveva contestato la cessione del contratto sostenendo la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., ma nelle more aveva continuato a lavorare presso la cessionaria. Successivamente la cessionaria lo aveva prima licenziato nell'ambito di una procedura collettiva; quel licenziamento era stato annullato con ordine di reintegra, confermato fino in Cassazione. Poi, dopo l'accertamento dell'illegittimità della cessione da parte di altra sentenza d'appello divenuta definitiva, la società aveva inviato una comunicazione di "presa d'atto" della risoluzione di diritto del rapporto per effetto della cessione illegittima, qualificata dalla Corte d'appello come nuovo licenziamento individuale e ritenuta illegittima. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando: (1) violazione dell'art. 18 L. 300/1970 perché la comunicazione sarebbe stata solo una presa d'atto della nullità/inefficacia ex tunc della cessione e non un licenziamento; (2) violazione degli artt. 1453, 1456, 1457, 1463, 1467, 2112 e 1418 c.c. per non avere la Corte territoriale accolto la tesi della risoluzione di diritto o per mutuo consenso del rapporto; (3) omesso esame del fatto decisivo della risoluzione per mutuo consenso desunta dalla richiesta del lavoratore di reintegra presso la cedente. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il rapporto di fatto con la cessionaria non potesse essere sottratto alla disciplina del licenziamento, poiché l'art. 2126 c.c. presupporrebbe un rapporto illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo assorbito il ricorso incidentale del lavoratore, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La decisione si fonda sul giudicato esterno formatosi nel frattempo sulla sentenza che aveva definitivamente dichiarato illegittima la cessione del contratto di lavoro dalla cedente alla cessionaria: per effetto di tale giudicato, il rapporto con la cedente deve intendersi ripristinato de iure con efficacia ex tunc e il rapporto svolto con la cessionaria è qualificabile come rapporto di mero fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. In questa situazione, la tutela contro il licenziamento illegittimo non è applicabile per il periodo successivo alla cessazione dell'effettiva prestazione, poiché l'art. 2126 c.c. opera solo sul piano retributivo delle prestazioni già rese e non fonda pretese conservative. Conseguentemente la statuizione d'appello, che aveva ricondotto la comunicazione aziendale alla disciplina del licenziamento e riconosciuto l'indennità ex art. 18, comma 5, è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La dichiarata illegittimità della cessione del contratto comporta il ripristino ex tunc del rapporto con la cedente; in assenza di valido trasferimento, il rapporto con la cessionaria non è fonte di un rapporto di lavoro stabile ma di un rapporto di mero fatto.

  • art. 2126 c.c.

    L'equiparazione del lavoro invalido a quello valido opera solo per gli effetti retributivi delle prestazioni già eseguite e non consente di fondare pretese conservative o la tutela contro il licenziamento illegittimo una volta cessata l'esecuzione.

  • art. 18, comma 5, L. 300 del 1970

    La tutela indennitaria per licenziamento illegittimo non è applicabile al rapporto di mero fatto sorto a seguito di cessione illegittima, quando il rapporto valido deve intendersi ripristinato in capo alla cedente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla riproposizione della domanda riconvenzionale in sede di reclamo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di risoluzione del contratto.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di risoluzione del contratto.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di risoluzione del contratto.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di risoluzione del contratto.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di risoluzione del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla nullità, in relazione alla tesi della cessione invalida.

  • art. 30 della Carta di Nizza

    Invocato dal ricorrente incidentale a tutela del rapporto di lavoro e contro l'esclusione della disciplina del licenziamento.

  • artt. 1, 4, 24, 35 Cost.

    Invocati dal ricorrente incidentale come parametri costituzionali di tutela del lavoro e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando sopravviene un giudicato esterno che accerta l'illegittimità della cessione del contratto di lavoro, il rapporto deve considerarsi ripristinato ex tunc in capo al cedente; il rapporto svolto con il cessionario va qualificato come rapporto di mero fatto.
  • L'art. 2126 c.c. tutela solo le prestazioni lavorative già eseguite sul piano retributivo e non consente, di regola, di estendere la tutela reale o indennitaria contro il licenziamento al rapporto di fatto cessato.
  • La qualificazione di una comunicazione datoriale come licenziamento dipende dal contenuto sostanziale dell'atto; tuttavia, se il presupposto della persistente titolarità del rapporto in capo al datore di fatto viene meno per effetto del giudicato esterno, la questione della disciplina del licenziamento può risultare assorbita.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una questione pregiudiziale di validità della cessione è preclusivo dell'esame di motivi incompatibili nel successivo giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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