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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06149/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme erogate dalla banca in forza di due contratti di finanziamento collegati a un conto corrente intestato a un'associazione non riconosciuta. In primo grado e in appello si discuteva della responsabilità personale di chi aveva agito per conto dell'associazione ex art. 38 c.c. e dell'eventuale decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Il giudice di appello aveva revocato il decreto ingiuntivo e accolto in parte l'opposizione, ritenendo: a) che la responsabilità personale derivasse dall'attività negoziale concretamente svolta dal soggetto per l'associazione, avendo questi richiesto e sottoscritto i due finanziamenti e operato sul conto; b) che la banca fosse decaduta dalla garanzia, perché il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorreva dalla scadenza dell'ultima rata dei finanziamenti e la prima iniziativa giudiziale era stata proposta oltre tale termine. Nel ricorso principale il soggetto soccombente deduceva, con vari motivi, nullità/contraddittorietà della motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso delega di firma e rappresentanza, avesse desunto la responsabilità da un mero potere di operare sul conto senza prova di specifici atti negoziali, e avesse omesso di considerare fatti decisivi, come la firma congiunta e il pensionamento. Nel ricorso incidentale la banca censurava la decisione sulla decadenza ex art. 1957 c.c., sostenendo che il termine non fosse ancora spirato perché la scadenza andava collegata alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e alla successiva dichiarazione di sofferenza del conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato che, ai fini dell'art. 38 c.c., non rileva la sola titolarità formale di poteri rappresentativi, ma l'attività negoziale effettivamente svolta in nome e per conto dell'associazione, e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato la sottoscrizione dei contratti di finanziamento e l'operatività sul conto. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque priva della necessaria specificità sulla decisività dei fatti omessi. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che, in caso di mutuo rateale, il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata dell'obbligazione principale, non dalle singole rate, e che la prima iniziativa giudiziale della banca era tardiva. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola qualità formale di rappresentante o delegato, ma dall'attività negoziale concretamente svolta che abbia creato rapporti obbligatori con i terzi.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del fideiussore opera se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale; nel mutuo rateale, il termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata dell'intero debito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente, non quando la sentenza esponga una ratio decidendi comprensibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva valutato le prove in modo coerente e non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura motivazionale, ma ritenuto non violato poiché la decisione contiene una motivazione idonea a sorreggerne la ratio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la motivazione della sentenza di merito non era inesistente o meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge sono state respinte perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato gli artt. 38 c.c. e 1957 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la censura è stata disattesa perché la decisione non invertiva l'onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su presunzioni semplici in modo scorretto.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel motivo, senza che la Corte ravvisasse un errore nella ricostruzione della fonte dell'obbligazione.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 1582 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1867 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della decadenza dal beneficio del termine, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso profilo della scadenza dell'obbligazione principale ai fini dell'art. 1957 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4

    Richiamati per la pubblicazione dell'atto di cessione del credito e per la legittimazione processuale del cessionario.

  • art. 58 T.U.B.

    Richiamato per la cessione del credito bancario e la conseguente legittimazione della società cessionaria a stare in giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità personale di chi agisce per conto di un'associazione non riconosciuta, non è sufficiente la mera titolarità formale di una carica o di una delega di firma: occorre verificare se il soggetto abbia svolto in concreto attività negoziale idonea a creare rapporti obbligatori verso i terzi.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone una ratio decidendi comprensibile e coerente, anche se non condivisa dalla parte.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione del merito.
  • In tema di fideiussione ex art. 1957 c.c., quando l'obbligazione principale derivante da mutuo è unica e rateizzata, il termine semestrale decorre dalla scadenza dell'ultima rata e non dalle singole scadenze intermedie.
  • Le operazioni di conto corrente possono rilevare come elementi fattuali della concreta attività negoziale svolta per conto dell'ente, ma la responsabilità non può essere ancorata al solo potere astratto di operare sul conto senza un collegamento con specifici atti negoziali compiuti per l'associazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoCessione del credito
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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