Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d'appello, in parziale accoglimento delle domande di equa riparazione ex legge Pinto, la condanna del Ministero al pagamento di un indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio amministrativo presupposto, iniziato nel 1999 e definito con decreto di perenzione nel 2014. Con il primo motivo lamentavano la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e del d.lgs. n. 104/2010, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente limitato il periodo indennizzabile dal 15 giugno 1999 al 16 marzo 2011, escludendo il periodo successivo sino alla perenzione, nonostante nel giudizio presupposto fossero state presentate tre istanze di prelievo nel 2003, 2004 e 2006, idonee a escludere una presunta rinuncia o disinteresse alla decisione. Con il secondo motivo denunciavano la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., oltre che del d.m. n. 55/2014, per la liquidazione di spese processuali in misura inferiore al minimo tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34/2019, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non costituisce più condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione; può al più assumere rilievo come indice di una eventuale sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse alla decisione, ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riliquidi l'indennizzo considerando anche il periodo marzo 2011-marzo 2014 e provveda sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma base dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; la durata da considerare va valutata senza escludere il periodo successivo alla scadenza indicata dal giudice di merito quando non sussista una causa ostativa alla domanda.
richiamato per la disciplina del processo amministrativo e delle istanze di fissazione dell'udienza/prelievo nel giudizio presupposto.
richiamato dal motivo sulle spese, rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
richiamato dal motivo sulle spese, in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi professionali.
richiamato dal motivo sulle spese per la dedotta liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008
la sua illegittimità costituzionale, dichiarata dalla Corte costituzionale, esclude che l'istanza di prelievo sia condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per durata irragionevole del processo amministrativo, l'istanza di prelievo non è più una condizione di proponibilità della domanda dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008.
- Le istanze di prelievo possono avere solo un valore indiziario sulla persistenza dell'interesse della parte alla decisione e incidere, eventualmente, sulla quantificazione dell'indennizzo, non sull'ammissibilità della domanda.
- Quando il motivo principale di ricorso comporta la cassazione con rinvio, le censure sulle spese del giudizio di merito restano assorbite e saranno rivalutate dal giudice di rinvio.
- In sede di equa riparazione, il giudice di merito deve considerare l'intero periodo di durata del giudizio presupposto che rilevi ai fini della ragionevolezza, salvo che emergano elementi idonei a escluderne la rilevanza indennitaria.
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