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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25435/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARES per l’anno 2013 relativo a un immobile situato nel Comune di Prato. La contribuente sosteneva che nell’immobile si producessero sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali autonomamente smaltiti e chiedeva, non l’esclusione integrale dal tributo, ma una riduzione forfettaria della superficie/tassa. La CTR aveva invece accolto l’appello della concessionaria, valorizzando la mancata denuncia ex art. 70 del d.lgs. 507/1993 e ritenendo non provata l’incidenza della produzione di rifiuti speciali, nonché la presumibile produzione di rifiuti urbani nelle aree produttive con presenza di personale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 del regolamento TARES comunale, dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse deciso su una questione diversa da quella devoluta e che, per la riduzione forfettaria da rifiuti speciali/promiscui, non fosse necessaria una denuncia originaria o di variazione, oppure che comunque la mancata indicazione in denuncia non comportasse perdita del beneficio ma solo inversione dell’onere della prova; 2) violazione dell’art. 31 del regolamento TARES, sostenendo che, essendo stato precedentemente annullato un sollecito di pagamento che aveva ridotto la superficie tassabile, l’ente avrebbe dovuto emettere un avviso rettificato senza applicare sanzioni e interessi derivanti da un errore di calcolo imputabile alla concessionaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, le esenzioni e le riduzioni TARES/TARSU per aree dove si producono rifiuti speciali non operano automaticamente: il contribuente deve denunciare preventivamente, in sede amministrativa, le aree interessate e fornire gli elementi idonei a dimostrare i presupposti della riduzione/esenzione. La mancata denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993 impedisce di far valere la circostanza in giudizio ai fini della riduzione tariffaria. La CTR aveva dunque correttamente applicato tale principio, anche con riferimento alla riduzione forfettaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa all’illegittimità di sanzioni e interessi non risultava riproposta in appello e il ricorso non indicava specificamente dove fosse stata dedotta nei gradi di merito, con conseguente violazione del principio di autosufficienza e del limite dei temi devoluti al giudizio di legittimità. Conseguenza finale: ricorso respinto, con condanna della ricorrente alle spese e statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La riduzione/esenzione per aree destinate a rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e dimostrare i presupposti del beneficio, anche mediante preventiva denuncia delle aree interessate.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La denuncia o variazione ha funzione di comunicare all’ente le aree occupate e quelle per le quali si invoca l’esenzione/riduzione; la sua omissione impedisce di far valere in giudizio il beneficio per gli anni già maturati.

  • art. 7 del regolamento TARES del Comune di Prato

    Il regolamento locale prevedeva, per fruire delle riduzioni/benefici, un obbligo di denuncia e variazione concernente attività, superfici di formazione dei rifiuti e tipologia dei rifiuti, adempimento ritenuto non assolto.

  • art. 31 del regolamento TARES del Comune di Prato

    Richiamato dalla ricorrente per contestare sanzioni e interessi, ma la questione è stata dichiarata inammissibile per mancata riproposizione in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non pertinente, perché la CTR si è pronunciata sul tema devoluto e non su una domanda diversa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non decisiva; la decisione di merito ha valorizzato la mancata denuncia e la prova insufficiente secondo i principi sul riparto dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il principio sull’onere della prova non soccorre il contribuente quanto alla riduzione/esenzione, che richiede allegazione e prova dei presupposti del beneficio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone la riproposizione delle domande/eccezioni non esaminate o assorbite in primo grado per poterle coltivare in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Le agevolazioni, riduzioni o esenzioni sui tributi rifiuti per aree che producono rifiuti speciali non operano automaticamente in base al solo dato materiale, ma richiedono una preventiva denuncia o variazione che individui le superfici interessate e i relativi presupposti.
  • In materia di TARES/TARSU/TARI, il contribuente che invoca la riduzione della superficie tassabile per produzione autonoma di rifiuti speciali deve provare i presupposti del beneficio; la mancata denuncia amministrativa nei termini impedisce di far valere la circostanza per gli anni già maturati.
  • L’omissione della denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993 non è un’irregolarità emendabile nel solo giudizio di impugnazione dell’avviso, perché la denuncia serve sia a informare l’ente sia a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio.
  • In cassazione non sono esaminabili questioni nuove o non riproposte in appello; quando si deduce un tema non trattato nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove e come lo abbia dedotto nei precedenti gradi di giudizio.
  • La doglianza di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. non è fondata se il giudice di merito ha deciso sulla domanda effettivamente proposta e ha applicato il corretto riparto dell’onere probatorio secondo la natura eccezionale della riduzione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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