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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04799/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra una azienda sanitaria regionale e una lavoratrice, la quale ha sostenuto che il rapporto, per come concretamente svolto, avesse natura subordinata. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione, la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal primo contratto o, in subordine, il riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010 e, ulteriormente in subordine, le differenze retributive ex art. 2126 c.c. La Corte d’appello ha ritenuto illegittimo l’impiego in collaborazione per violazione del d.lgs. n. 165/2001, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto, ha confermato il risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010 e ha poi accolto l’appello principale della lavoratrice riconoscendole anche il trattamento economico correlato al rapporto subordinato ex art. 2126 c.c. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: contestazione della qualificazione subordinata del rapporto, contestazione dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in mancanza di prova della subordinazione e delle mansioni, e omesso esame di dichiarazioni della lavoratrice che, secondo la ricorrente, escludevano gli indici della subordinazione. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: mancata pronuncia sulla regolarizzazione della posizione previdenziale collegata al rapporto subordinato e erronea liquidazione delle spese del secondo grado, asseritamente inferiore ai minimi tariffari e senza riforma del regolamento delle spese dei due gradi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale dell’azienda sanitaria, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sulla subordinazione, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la domanda di regolarizzazione contributiva/previdenziale non poteva essere accolta in assenza di chiamata in giudizio dell’INPS, soggetto necessario del rapporto previdenziale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale limitatamente alla censura sulle spese del secondo grado, osservando che la liquidazione di euro 1.800,00 era inferiore ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa; per il resto ha respinto la richiesta di rideterminazione complessiva delle spese di entrambi i gradi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul capo relativo alle spese del secondo grado e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di appello in euro 3.500,00 oltre accessori, con condanna dell’azienda sanitaria anche alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e, indirettamente, la disciplina applicabile ai rapporti flessibili nel pubblico impiego

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    utilizzato come parametro della legittimità dei contratti di collaborazione nel pubblico impiego; la Corte territoriale ne aveva ravvisato la violazione

  • art. 2222 c.c.

    invocato per sostenere la natura di lavoro autonomo del rapporto

  • art. 110, comma 6, l. n. 267/2000

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale, ma senza incidenza decisiva nella motivazione finale

  • art. 2126 c.c.

    la Corte ha ritenuto applicabile il principio di irrilevanza della nullità del contratto quanto al diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa in regime di fatto subordinato; ha invece escluso la necessità di ulteriori accertamenti una volta riconosciuta la subordinazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova della subordinazione e dell’effettivo svolgimento delle mansioni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva il merito dell’apprezzamento probatorio

  • art. 32 l. n. 183/2010

    richiamato dalla Corte d’appello come base del risarcimento del danno riconosciuto alla lavoratrice in sostituzione della conversione del rapporto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite secondo il criterio della soccombenza

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    utilizzato per verificare la correttezza della liquidazione delle spese legali rispetto ai minimi tariffari

  • art. 336 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di una nuova regolazione delle spese in conseguenza dell’esito complessivo della lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli indici fattuali della subordinazione, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Una volta accertata in fatto la natura subordinata di un rapporto svolto in assenza di valido titolo, può trovare applicazione l’art. 2126 c.c. per il riconoscimento del trattamento economico dovuto per la prestazione effettivamente resa.
  • La domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale non può essere decisa se nel giudizio non è stato evocato il soggetto titolare del rapporto previdenziale, necessario ai fini del contraddittorio.
  • In tema di spese di lite, la liquidazione deve rispettare i parametri tariffari applicabili allo scaglione di valore della controversia; la riduzione sotto i minimi, in assenza di giustificazione consentita, integra errore censurabile e può essere corretta in cassazione senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
  • Se il giudice di merito ha già correttamente regolato le spese del primo grado in coerenza con la soccombenza sostanziale, la correzione del solo capo relativo al grado successivo non impone la rinnovazione dell’intero regolamento delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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