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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04732/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di alcuni ratei di NASpI relativi al periodo 16/2/2016-19/4/2016. La beneficiaria ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo richiesto, ma l'INPS ha proposto opposizione deducendo di avere già effettuato pagamenti, in parte prima della notifica del monitorio e in parte dopo la richiesta di integrazione documentale. In appello la lavoratrice ha ottenuto solo un riconoscimento residuo di una somma ulteriore rispetto a quanto già versato, mentre la Corte d'appello ha compensato le spese di primo e secondo grado. Con il ricorso per cassazione la beneficiaria ha censurato esclusivamente la regolazione delle spese, denunciando violazione delle norme sulla soccombenza e sulla compensazione, oltre a vizio motivazionale e omessa valutazione di un fatto decisivo: sostiene che l'INPS fosse soccombente perché aveva pagato solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e non integralmente, che la richiesta di documenti era ingiustificata o comunque irrilevante, e che non ricorressero i presupposti per compensare le spese in assenza di reciproca soccombenza o di gravi ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che, ai fini della regolazione delle spese nel procedimento monitorio, conta l'esito complessivo della lite e, in particolare, che il primo pagamento era stato disposto dall'INPS prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e dunque non poteva fondare la tesi della soccombenza piena dell'ente; inoltre la domanda era stata accolta solo parzialmente, poiché residuava ancora una somma dovuta inferiore a quella originariamente richiesta. Ha quindi ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, sia per il primo sia per il secondo grado, escludendo anche il vizio motivazionale denunciato perché la questione della richiesta documentale non era decisiva ai fini della statuizione sulle spese e perché la Corte territoriale aveva comunque considerato la ripresa dei pagamenti in tempi brevi dopo l'integrazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte esclude la fondatezza delle doglianze

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al dedotto vizio di pronuncia e alla regolazione delle spese, ma non ritenuto violato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali, senza accoglimento

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulla soccombenza e sulle spese processuali; la Corte la applica nel quadro dell'esito complessivo del giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    norma sulla compensazione delle spese; la Corte ritiene legittima la compensazione in presenza di accoglimento solo parziale della domanda e della valutazione complessiva della lite

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma il ricorso è respinto perché la questione probatoria dedotta non è decisiva ai fini della statuizione sulle spese

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento per decreto ingiuntivo, ai fini della regolazione delle spese processuali occorre considerare l'esito complessivo della controversia, non soltanto il momento dell'emissione del monitorio: rileva in particolare se il pagamento sia intervenuto prima della notifica del decreto o nel corso dell'opposizione.
  • La revoca del decreto ingiuntivo non implica automaticamente la soccombenza dell'ingiungente né rende irripetibili le spese della fase monitoria; la valutazione delle spese va compiuta secondo l'effettiva soccombenza risultante all'esito finale del giudizio.
  • L'accoglimento parziale di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza; in tale ipotesi la condanna della parte parzialmente vittoriosa alle spese in favore della controparte non è giustificata, mentre può essere disposta la compensazione totale o parziale se ricorrono i presupposti di legge.
  • Ai fini della verifica della soccombenza in un giudizio monitorio-oppositivo, il pagamento intervenuto prima della notifica del decreto assume rilievo decisivo e può escludere la soccombenza piena dell'ingiungente, soprattutto quando il credito venga soddisfatto solo in parte e residui una somma ancora dovuta.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione su un punto è irrilevante quando la circostanza invocata non è decisiva rispetto alla statuizione impugnata e la decisione si fonda su altre ragioni autonomamente idonee a sostenerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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