Cassazione Civile, Ordinanza n. 04809/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due lavoratori, qualificati come impiegati di concetto di II e III livello del c.c.n.l. Terziario e Commercio, avevano chiesto l’accertamento di un obbligo di assunzione in capo alla Regione Siciliana o a società da essa partecipate, deducendo che tale obbligo derivasse da un accordo del 29 novembre 2007 relativo al trasferimento dell’intero pacchetto azionario di Sviluppo Italia Sicilia, nonché da alcuni verbali di incontri e da una risoluzione assembleare regionale. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto maturata la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010 e, comunque, insussistente un obbligo di assunzione, perché l’assunzione era subordinata a una deliberazione della Giunta regionale mai adottata. La Corte d’appello aveva confermato, qualificando gli atti richiamati come mere iniziative politico-programmatiche e escludendo sia un obbligo giuridicamente vincolante di assumere, sia un inadempimento, sia una responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, anche per mancanza di allegazione e prova di un danno concreto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: omessa pronuncia sulla questione della decadenza; violazione dell’art. 1337 c.c. e del legittimo affidamento; violazione dell’art. 1218 c.c. per asseriti rapporti di fatto idonei a fondare responsabilità; violazione dell’art. 2043 c.c. per lesione di aspettative e chance assunzionali; violazione dell’art. 2932 c.c. per l’eseguibilità in forma specifica dell’obbligo di assumere; violazione degli artt. 1180-1381 c.c. per promessa del fatto del terzo e indennizzo. Hanno inoltre richiamato documenti e atti negoziali per sostenere che il loro diritto all’assunzione fosse già sufficientemente determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla decadenza ma sull’inesistenza dell’obbligo di assunzione. Per gli altri motivi ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una diversa interpretazione degli accordi e degli atti richiamati, senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e senza riportare adeguatamente il contenuto dei documenti rilevanti; ha inoltre sottolineato la genericità delle censure e, per il motivo sull’art. 2932 c.c., l’operatività del filtro della "doppia conforme" e l’irrilevanza del preteso omesso esame dei documenti. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010
richiamato dal Tribunale come eccezione di decadenza, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la decisione di merito non si fondava realmente su tale profilo bensì sull’inesistenza dell’obbligo di assunzione.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva.
art. 1337 c.c.
richiamato per sostenere una responsabilità precontrattuale e la lesione dell’affidamento, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a una diversa lettura degli atti e non denunciava specifiche violazioni ermeneutiche.
art. 1218 c.c.
invocato per responsabilità da inadempimento, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché presupponeva, non dimostrata, l’esistenza di un obbligo specifico di assumere.
art. 2043 c.c.
invocato per responsabilità aquiliana e lesione di aspettative/chance; la Corte ha escluso l’ammissibilità della censura poiché non affrontava la qualificazione degli atti come politico-programmatici né il rilievo sull’assenza di affidamento legittimo.
art. 2932 c.c.
invocato per ottenere l’esecuzione in forma specifica di un preteso obbligo di assunzione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché presupponeva un obbligo non esistente e perché i documenti non erano utilizzati con la necessaria specificità.
artt. 1180-1381 c.c.
richiamati per sostenere la promessa del fatto del terzo e il relativo indennizzo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione/illustrazione degli atti da cui desumere la promessa.
art. 1362 c.c. e ss.
menzionati come canoni ermeneutici non specificamente censurati; la Corte ha evidenziato che senza denunciare la violazione dei criteri interpretativi non è possibile ottenere in cassazione una diversa lettura degli atti negoziali.
art. 366, n. 6, c.p.c.
usato come parametro di autosufficienza: il ricorso è stato giudicato carente perché non riportava il contenuto degli atti negoziali e non ne indicava adeguatamente la collocazione nel fascicolo.
art. 360 c.p.c.
richiamato quale base formale dei motivi, ma la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché non idonee a investire la reale ratio della decisione o perché dirette a rivalutare il merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato per il filtro della 'doppia conforme', ostativo alla deduzione di alcuni vizi sulla ricostruzione del fatto.
art. 97 Cost.
richiamato per evidenziare che il principio concorsuale ostava a ritenere configurabile un affidamento all’assunzione presso amministrazioni pubbliche o società partecipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico dei ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito non si fondi sul profilo formalmente attaccato dal ricorrente.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova interpretazione degli atti negoziali o processuali compiuta dal giudice di merito; per contestare tale interpretazione occorre dedurre specifiche violazioni dei criteri ermeneutici e rispettare l’onere di autosufficienza del ricorso.
- La responsabilità per inadempimento, precontrattuale o aquiliana presuppone la previa dimostrazione di un obbligo giuridico specifico o, almeno, di una condotta idonea a ingenerare un affidamento tutelabile; atti di natura politico-programmatica non bastano a fondare un obbligo di assunzione né un legittimo affidamento alla stabilizzazione.
- Non è configurabile l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. se l’obbligazione di contrarre o assumere non risulta già esistente e sufficientemente determinata nel suo contenuto essenziale.
- La deduzione del vizio di omesso esame non può essere costruita sul mancato esame di singoli documenti quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque considerato dal giudice di merito; inoltre, nel caso di doppia conforme, il sindacato sulla ricostruzione del fatto è ulteriormente ristretto.
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