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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04730/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava un avvocato che, per l'anno 2009, svolgeva attività libero-professionale senza essere iscritto alla Cassa forense; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e di versamento dei contributi, qualificando la condotta come omissione contributiva e non come evasione, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000, sostenendo che l'omessa iscrizione alla Gestione separata e l'omesso versamento, accompagnati dall'omessa comunicazione all'ente titolare del rapporto contributivo, integrassero ex se l'evasione contributiva, indipendentemente dalla circostanza che il professionista avesse comunque dichiarato i redditi ad altri fini e in altra sede. La questione è stata decisa tenendo conto di arresti successivi che avevano già affrontato il tema e, soprattutto, della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, sulla disciplina delle sanzioni civili dovute dagli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente incentrato sulla distinzione tra evasione e omissione contributiva, non potesse essere accolto né esaminato utilmente nel merito perché la disciplina rilevante era stata nel frattempo incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022. Tuttavia, poiché il resistente non aveva proposto ricorso incidentale contro la statuizione della Corte d'appello che aveva confermato la debenza delle sanzioni per omissione, la Cassazione ha affermato che non poteva applicarsi in danno del ricorrente lo ius superveniens derivante dalla pronuncia costituzionale, essendo preclusa una reformatio in peius. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza del mutamento normativo/giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000

    La norma distingue tra omissione ed evasione contributiva; la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'omessa denuncia non esclude in astratto l'evasione, ma l'elemento intenzionale consente di escluderla ove l'inadempiente provi l'assenza del fine fraudolento.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con L. n. 111/2011

    La declaratoria di illegittimità costituzionale ha escluso, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'obbligo di pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali o di volume d'affari.

  • art. 136 Cost.

    La cessazione di efficacia della norma incostituzionale opera dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, ma va coordinata con le regole delle impugnazioni e con il divieto di reformatio in peius.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    Il divieto di reformatio in peius impedisce di applicare lo ius superveniens in danno della parte che ha impugnato, quando l'altra parte non abbia proposto impugnazione incidentale sul punto favorevole.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni civili per omissione o evasione contributiva, l'omessa denuncia all'ente previdenziale non esclude automaticamente l'evasione; ciò che rileva è anche l'elemento intenzionale, che può essere escluso dal giudice di merito sulla base di circostanze provate dal soggetto inadempiente.
  • Quando una norma rilevante è stata dichiarata incostituzionale dopo la proposizione del ricorso, lo ius superveniens non può essere applicato in modo da peggiorare la posizione della parte che ha impugnato, se la controparte non ha proposto impugnazione incidentale sul capo a essa favorevole.
  • La mancata impugnazione della statuizione favorevole alla parte che avrebbe potuto invocare la sopravvenuta illegittimità costituzionale impedisce che il giudizio di legittimità sia utilizzato per rimettere in discussione quel capo in senso sfavorevole al ricorrente.
  • La qualificazione della condotta come omissione o evasione contributiva dipende dalla ricostruzione complessiva del comportamento del debitore e dell'eventuale finalità fraudolenta, non dalla sola omissione di adempimenti dichiarativi verso l'ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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