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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04810/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti del Ministero, appartenenti all'area professionale del personale docente con profilo educativo e in servizio presso convitti statali, diretta ad accertare il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il personale educativo sia inserito nell'area del personale docente e che la disciplina di settore ne evidenzi una sostanziale assimilazione ai docenti anche ai fini di benefici economici non aventi natura retributiva. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1 L. n. 107/2015, dell'art. 127 del c.c.n.l. Comparto scuola, dell'art. 145 r.d. n. 2009/1924 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la carta docente sarebbe legata alla sola attività didattica propria dei docenti in senso stretto e non estendibile agli educatori, i quali si limiterebbero a partecipare al processo educativo; ha inoltre contestato l'interpretazione estensiva del concetto di trattamento economico. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale con due motivi: il primo per omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese del primo grado, il secondo per violazione del d.m. n. 55/2014 sulla quantificazione delle spese di appello, ritenute eccessivamente esigue rispetto al valore e alla complessità della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, ritenendo infondata la censura sulla spettanza della carta docente al personale educativo. Ha affermato, sulla base della normativa di settore e dei propri precedenti, che il personale educativo dei convitti e degli educandati è collocato nell'area professionale del personale docente, partecipa alla funzione docente e svolge attività formative e di aggiornamento funzionalmente collegate ai compiti assegnati, con conseguente inclusione tra i destinatari del beneficio. Il ricorso incidentale dei lavoratori è stato invece dichiarato inammissibile: il primo motivo perché non dimostrava specificamente la proposizione dell'appello incidentale, non denunciava correttamente la nullità da omessa pronuncia e non chiariva il valore della controversia; il secondo perché non indicava analiticamente le voci tariffarie asseritamente violate e si risolveva in una critica generica alla liquidazione delle spese. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione statale ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, L. n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; somma non costituente retribuzione accessoria né reddito imponibile

    Il beneficio è riconosciuto al personale docente e, per assimilazione funzionale e normativa, anche al personale educativo dei convitti e degli educandati.

  • art. 1, comma 122, L. n. 107/2015

    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per criteri e modalità di assegnazione e utilizzo della Carta

    La disciplina attuativa conferma che la Carta è destinata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.

  • d.P.C.m. 23 settembre 2015, art. 2, comma 1

    i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali ... hanno diritto all'assegnazione di una Carta

    Il regolamento attuativo è letto in coerenza con la legge come norma che individua i destinatari del beneficio nel personale docente.

  • art. 395 d.lgs. n. 297/1994

    La funzione docente è intesa in senso ampio e comprende l'attività di trasmissione della cultura e di formazione degli allievi.

  • art. 25 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018

    collocazione del personale educativo nella distinta area professionale del personale docente

    Il contratto collettivo colloca espressamente il personale educativo nell'area professionale del personale docente.

  • art. 127 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018

    nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione

    La funzione educativa è considerata partecipe della funzione docente, pur nella diversità dei compiti.

  • art. 128 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018

    attività educativa finalizzata alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale

    La funzione educativa è strettamente connessa alla formazione e all'educazione degli allievi.

  • art. 129 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018

    partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa

    Anche il personale educativo è tenuto ad attività di formazione e aggiornamento, con correlazione funzionale al beneficio economico destinato all'aggiornamento professionale.

  • art. 398 d.lgs. n. 297/1994

    al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari

    La norma realizza un'equiparazione tra personale educativo e docenti elementari ai fini dello stato giuridico e del trattamento economico.

  • art. 145 r.d. n. 2009/1924

    partecipare al processo di formazione ed educazione

    Richiamato dal Ministero per sostenere la distinzione rispetto alla didattica, ma interpretato dalla Corte nel senso della complementarità della funzione educativa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato quale criterio interpretativo, senza essere autonomamente decisivo nel caso concreto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per il motivo principale e per il secondo motivo incidentale, ma il primo motivo incidentale è stato ritenuto erroneamente formulato rispetto al vizio denunciato.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il corretto parametro per censurare l'omessa pronuncia, quale error in procedendo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Non è il mezzo corretto per denunciare l'omessa pronuncia, né per contestazioni che richiedano la nullità della sentenza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente gli atti rilevanti, specie quando denuncia un'omessa pronuncia su questioni non esaminate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire ai precedenti di legittimità già consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato nei confronti del soccombente non esente; escluso per l'amministrazione statale.

  • d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese può essere censurata solo se si allega specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari e delle singole voci.

Massime di principio

  • La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti spetta anche al personale educativo dei convitti e degli educandati, quando la normativa di settore lo colloca nell'area professionale del personale docente e ne evidenzia la partecipazione alla funzione docente.
  • Ai fini dell'estensione di un beneficio economico collegato alla formazione professionale, conta la sostanziale assimilazione funzionale tra le figure professionali e la correlata soggezione a obblighi di aggiornamento, non la sola diversità nominale delle mansioni.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello va censurata come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della decisione; non è sufficiente invocare il vizio di motivazione o la violazione di legge sostanziale.
  • Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia deve indicare specificamente il contenuto dell'atto di gravame e trascrivere le parti rilevanti, così da consentire al giudice di legittimità il controllo senza esame diretto dei fascicoli di merito.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica in modo analitico le singole voci tariffarie e gli importi che si assumono erroneamente liquidati, non essendo sufficiente un generico richiamo alla complessità o al valore della causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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