Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra un'azienda sanitaria regionale e una lavoratrice, che assumeva di aver in realtà svolto un rapporto di lavoro subordinato. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione, l'accertamento della subordinazione e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto o, in subordine, dal primo rinnovo, con riammissione in servizio e inquadramento nella categoria D; in subordine ancora aveva chiesto il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010 e, ulteriormente in subordine, il pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo l'utilizzo delle collaborazioni per violazione del d.lgs. n. 165/2001, aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto, aveva confermato il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010, ma aveva poi accolto la domanda di trattamento economico ex art. 2126 c.c., liquidando le differenze retributive sulla base di CTU. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) erronea qualificazione del rapporto come subordinato; 2) illegittima applicazione dell'art. 2126 c.c. in difetto di prova della subordinazione e delle mansioni; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che alcune dichiarazioni della lavoratrice escludevano gli indici della subordinazione. La lavoratrice resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: 1) omessa pronuncia sulla regolarizzazione della posizione previdenziale; 2) erronea liquidazione delle spese del secondo grado e mancato nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'azienda sanitaria perché le censure miravano a rivalutare il merito e l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d'appello, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che la domanda di regolarizzazione previdenziale non poteva essere decisa senza la partecipazione dell'INPS quale parte del rapporto previdenziale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale limitatamente alle spese del secondo grado, rilevando che la liquidazione di euro 1.800 era inferiore ai minimi tariffari applicabili per il valore della causa; non ha però accolto la richiesta di ricalcolo delle spese di entrambi i gradi, ritenendo corretta la liquidazione del primo grado. La sentenza è stata quindi cassata solo in relazione alle spese d'appello e la causa decisa nel merito con rideterminazione delle spese del secondo grado in euro 3.500 oltre accessori, poste a carico dell'azienda sanitaria, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente principale per contestare la disciplina applicata al rapporto con la pubblica amministrazione; la Corte non rivede il merito della qualificazione del rapporto
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
norma posta a presidio dell'utilizzo di collaborazioni esterne; la Corte d'appello aveva ravvisato la violazione di tale disposizione
art. 2222 c.c.
evocato per sostenere la natura autonoma del rapporto di collaborazione
art. 110, comma 6, l. n. 267/2000
richiamato nel primo motivo del ricorso principale
art. 2126 c.c.
consente il riconoscimento del trattamento economico per la prestazione eseguita di fatto in un rapporto di lavoro subordinato; la Corte conferma che, una volta accertata la subordinazione, le differenze retributive sono dovute
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla subordinazione e sull'effettivo svolgimento delle mansioni
art. 32 l. n. 183/2010
base del risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte territoriale in luogo della conversione del rapporto
art. 91 c.p.c.
norma sulla soccombenza richiamata ai fini della liquidazione delle spese
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
richiamato per verificare il rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese
art. 336 c.p.c.
evocato in relazione all'effetto della riforma e al nuovo regolamento delle spese
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli indici di fatto posti a base dell'accertamento di subordinazione, quando la censura si risolva in una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- L'art. 2126 c.c. può fondare il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alla prestazione effettivamente resa, una volta che sia stato accertato in fatto un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
- La domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale richiede la partecipazione dell'ente previdenziale quale litisconsorte del rapporto previdenziale, non potendo essere decisa validamente senza la sua evocazione in giudizio.
- La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i minimi tariffari applicabili in relazione al valore della controversia e alle attività effettivamente svolte; la violazione di tali parametri giustifica la cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese.
- Quando la soccombenza sostanziale è già definita in primo grado, la riforma parziale delle spese in appello non impone necessariamente un nuovo regolamento integrale delle spese di entrambi i gradi.
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