Cassazione Civile, Ordinanza n. 35949/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una porzione di arenile in località Follonica, già sdemanializzata nel 1925 e poi concessa in uso a privati con facoltà di edificare manufatti in muratura. I ricorrenti deducevano che il loro dante causa aveva ottenuto il diritto di costruire e che il fabbricato, poi trasmesso per successione, era rimasto nella loro disponibilità. Contestavano inoltre una clausola inserita successivamente nei contratti di concessione/locazione, con cui i conduttori riconoscevano la proprietà statale dei manufatti, e sostenevano di avere posseduto uti domini il fabbricato e l'area dal 1994. In Cassazione hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 934, 936 e 952 c.c., assumendo la costituzione di un diritto di superficie in favore dei danti causa; 2) violazione degli artt. 953 c.c. e 49 cod. nav., sostenendo che il rapporto concessorio si fosse rinnovato e che quindi non vi fosse acquisizione del manufatto al patrimonio statale; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito ai documenti il significato di locazione anche dei fabbricati, mentre secondo loro per decenni si era locato solo l'arenile; 4) violazione degli artt. 934, 936 e 952 c.c., per avere la Corte escluso l'usucapione della proprietà superficiaria, nonostante asseriti atti di interversione del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile/infondato per difetto di specificità, perché non era indicato il titolo contrattuale scritto costitutivo del diritto di superficie, mentre la domanda attorea era formulata come acquisto per usucapione della superficie/proprietà superficiaria. Ha respinto il secondo motivo rilevando che il rapporto concessorio era cessato e che, al termine della concessione, il manufatto rimasto incorporato al suolo era divenuto ipso iure di proprietà dello Stato; dopo la cessazione, l'occupazione degli attori era solo di fatto e non idonea a escludere l'acquisizione statale. Ha respinto il terzo motivo perché mirava a un riesame del merito e delle prove, non consentito in cassazione, e comunque la motivazione della Corte territoriale non era apparente. Ha respinto anche il quarto motivo, chiarendo che l'accertamento dell'interversione del possesso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte d'appello aveva dato motivazione congrua nel negare che gli atti indicati integrassero interversio possessionis della proprietà superficiaria. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Ministero e dell'Agenzia del Demanio; nessuna statuizione è stata resa nei confronti della filiale di Livorno rimasta intimata e non costituita.
Norme richiamate
richiamato in tema di accessione tra suolo e costruzione, ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata dalla Corte di merito
evocato dai ricorrenti per l'indennità relativa a opere eseguite sul suolo altrui, ma non accolto
la Corte distingue tra diritto di costruire e diritto di mantenere la costruzione; osserva che il diritto di fare una costruzione su suolo altrui non è suscettibile di possesso, essendo possedibile solo la proprietà superficiaria
invocato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene cessato il rapporto concessorio e conferma l'acquisizione del manufatto al patrimonio statale
richiamato con riferimento agli effetti della cessazione del rapporto concessorio e all'acquisizione del manufatto
il titolo costitutivo del diritto di superficie deve essere redatto per iscritto; la mancata indicazione di tale titolo determina difetto di specificità del motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente il riesame del merito o la censura della mera omessa valutazione di deduzioni difensive; riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo
rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il diritto di superficie, quale diritto reale, richiede un valido titolo costitutivo scritto; in cassazione è inammissibile un motivo che ne invochi l'esistenza senza indicare con precisione il titolo negoziale da cui deriverebbe.
- Il diritto di costruire su suolo altrui e la proprietà superficiaria non coincidono sul piano del possesso: il primo non è, di per sé, suscettibile di possesso, mentre la separata usucapione della costruzione presuppone un'interversione del possesso specificamente riferita al manufatto.
- Alla cessazione del rapporto concessorio su area nella quale insista un manufatto incorporato al suolo, opera l'assetto dominicale conseguente alla cessazione e non basta la protrazione di un'occupazione di fatto per impedire l'acquisizione del bene al proprietario indicato dal titolo/ordinamento applicabile.
- L'interversione del possesso è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e in cassazione può essere censurato solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per motivazione inesistente/apparente, non per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne fatti storici decisivi, principali o secondari, e non la mera mancata considerazione di singole argomentazioni difensive o di deduzioni di parte.
Come è indicizzato
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