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Parere

Parere n. 369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso provvedimenti di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in data 22/05/2024;

Giustizia amministrativa202501104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Provvedimenti del 18 aprile 2025 di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato e all'ingresso rilasciati il 22 maggio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato e all'ingresso. Le revoche erano state adottate per carenza documentale e insufficienza reddituale, in particolare per l'inidoneità dell'asseverazione prodotta dal datore di lavoro, l'assenza di elementi identificativi completi, il riferimento a un diverso rapporto di lavoro, l'indicazione di luogo di lavoro e alloggio situati in una diversa provincia, l'incompetenza dello Sportello unico adito, l'utilizzo di un DURC scaduto e la mancata allegazione dei documenti del professionista asseveratore. Il Ministero dell'Interno ha concluso per l'irricevibilità del ricorso per tardività e, comunque, per la sua infondatezza. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente il rispetto del termine di impugnazione previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Il Collegio ha rilevato che i provvedimenti di revoca erano stati notificati ai lavoratori il 18 aprile 2025 presso gli indirizzi PEC indicati nelle istanze, ovvero il 23 aprile 2025 presso l'indirizzo PEC del legale munito di espresso mandato. Il ricorso straordinario è stato invece notificato all'Amministrazione soltanto il 10 ottobre 2025, oltre il termine previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971. La tardività ha reso non necessario l'esame dei profili di merito relativi alla legittimità delle revoche.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

La notifica del ricorso effettuata il 10 ottobre 2025 è successiva alla notificazione dei provvedimenti impugnati avvenuta il 18 aprile 2025, o comunque al 23 aprile 2025 presso il difensore munito di espresso mandato. Il ricorso è pertanto irricevibile ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Nel caso di specie, la notifica ai lavoratori dei provvedimenti impugnati è avvenuta in data 18/04/2025 [...] ovvero in data 23/04/2025 [...] mentre i ricorrenti hanno notificato il presente ricorso soltanto in data 10/10/2025, quindi, oltre il limite temporale previsto dalla norma.

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione del provvedimento impugnato; la proposizione oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    La Prefettura [...] provvedeva a comunicare [...] l'avvio dei procedimenti di revoca del nulla osta.

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla comunicazione di avvio dei procedimenti di revoca, senza che il Collegio ne esamini nel merito l'applicazione.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998

    elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del Testo Unico n. 286/1998

    Le disposizioni sono richiamate quali norme concernenti gli elementi ostativi rilevanti nel procedimento di rilascio dei nulla osta al lavoro e all'ingresso; il loro merito non è esaminato per la tardività del ricorso.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022

    senza che fossero state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi [...] come previsto dall'art. 42 comma 2

    La disposizione è richiamata con riguardo alla fase originaria di rilascio dei nulla osta, ma non è oggetto di valutazione sostanziale nel parere.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la notificazione del provvedimento impugnato fa decorrere il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971.
  • La notificazione del provvedimento presso l'indirizzo PEC indicato dall'interessato nell'ambito del procedimento è idonea a rendere conoscibile l'atto e, in presenza degli ulteriori presupposti indicati dal Collegio, rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
  • La notificazione del ricorso oltre il termine decadenziale comporta l'irricevibilità dello stesso e impedisce l'esame dei motivi di merito.

Revoca dei nulla osta al lavoro e irricevibilità del ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da cinque lavoratori subordinati di nazionalità indiana contro i provvedimenti con cui una Prefettura ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato e all'ingresso rilasciati nel maggio 2024.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il datore di lavoro aveva presentato, nel marzo 2024, cinque istanze per il rilascio dei nulla osta al lavoro subordinato. I nulla osta erano stati rilasciati nel maggio 2024 prima dell'acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, secondo quanto richiamato dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022.

Successivamente la Prefettura ha avviato i procedimenti di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990. Le revoche sono state motivate, tra l'altro, dalla mancanza di un'idonea asseverazione, dalla non riferibilità dell'indirizzo PEC al datore di lavoro, dall'omessa considerazione di tutti i lavoratori, dall'incompletezza dei dati anagrafici, dal riferimento a un diverso contratto collettivo e a diverse mansioni, dall'indicazione di luoghi di lavoro e alloggi situati ad Avellino e quindi estranei alla competenza territoriale dello Sportello unico interessato, dall'utilizzo di un DURC scaduto e dalla mancata allegazione dei documenti del professionista che aveva redatto l'asseverazione.

Questione processuale

Il ricorso straordinario è stato notificato all'Amministrazione il 10 ottobre 2025. Il Ministero dell'Interno ha eccepito la tardività del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza. I ricorrenti non hanno presentato controdeduzioni alla relazione ministeriale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha esaminato prioritariamente la tempestività dell'impugnazione. I provvedimenti di revoca erano stati notificati ai lavoratori il 18 aprile 2025 presso gli indirizzi PEC indicati nelle rispettive istanze. Il Collegio ha inoltre considerato la notificazione avvenuta il 23 aprile 2025 presso l'indirizzo PEC del legale munito di espresso mandato.

Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 10 ottobre 2025, esso è stato ritenuto proposto oltre il termine previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971. La tardività ha determinato l'irricevibilità del ricorso e ha escluso la necessità di esaminare nel merito le contestazioni relative alla documentazione, all'asseverazione, al requisito reddituale e alla competenza territoriale dello Sportello unico.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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