Parere n. 347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento della diffida a demolire del 2 aprile 2014 prot. 9489, notificata in pari data, recante diffida ad eliminare un cancello in ferro di chiusura posizionato a pochi metri dall’ ingresso in -OMISSIS- e un paletto con catena ancorata al muro all’inizio di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che l’archiviazione della diffida a demolire abbia pienamente soddisfatto l’interesse del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere. Ha pertanto ritenuto assorbita l’istanza cautelare e ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
Diffida a demolire del 2 aprile 2014, prot. n. 9489, relativa alla rimozione di un cancello in ferro e di un paletto con catena.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare, la diffida a demolire adottata dal Comune ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Ha dedotto quattro motivi, riguardanti la violazione dell’obbligo di motivazione, dell’art. 79 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 10 della legge n. 241/1990, nonché di ulteriori disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, della legge n. 2248/1865, della legge n. 126/1958 e del regio decreto n. 287/1924. Nel corso del procedimento il Comune ha archiviato la diffida a demolire e ha notificato al ricorrente la declaratoria di archiviazione. Si è quindi posto il problema della sorte del ricorso a fronte della piena soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito.
Osservazioni
Sopravvenuta archiviazione della diffida
L’archiviazione della diffida a demolire da parte del Comune e la notificazione della relativa declaratoria hanno fatto venir meno l’atto lesivo e hanno pienamente soddisfatto l’interesse perseguito dal ricorrente.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia della diffida è stata dichiarata assorbita in conseguenza della cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La diffida a demolire era stata adottata dal Comune ai sensi di tale disposizione; la successiva archiviazione del procedimento ha determinato la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La disposizione è stata applicata quale fondamento della cessazione della materia del contendere, conseguente all’archiviazione dell’atto impugnato.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate sotto il profilo dell’obbligo di motivazione; il motivo non è stato esaminato per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata confutazione analitica di un’istanza; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta archiviazione dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del procedimento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- La cessazione della materia del contendere rende assorbita l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro una diffida a demolire
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento di una diffida a demolire relativa a un cancello in ferro e a un paletto con catena. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Premesse e motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto quattro motivi di illegittimità, concernenti principalmente:
- la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 79 del d.P.R. n. 380/2001;
- la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, per la mancata confutazione analitica di una precedente istanza;
- la violazione di disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile;
- la violazione di disposizioni della legge n. 2248/1865, della legge n. 126/1958, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 del regio decreto n. 287/1924.
Sopravvenienze nel procedimento
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune, con nota del 23 giugno 2025, aveva disposto l’archiviazione della diffida a demolire del 2 aprile 2014. L’archiviazione era stata notificata al ricorrente il 26 giugno 2025.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’archiviazione della diffida avesse pienamente soddisfatto il bene della vita perseguito dal ricorrente. Poiché l’atto impugnato non era più operativo e l’interesse sostanziale azionato risultava integralmente soddisfatto, è stata ravvisata la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Non sono stati quindi esaminati i motivi di merito, i quali sono rimasti assorbiti.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 63/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 64/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →