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Parere

Parere n. 63/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Giuseppe e Carmelo Stivala, Simona Ribera e Mattia Pluchinotta, quest’ultimo nella qualità di amministratore della Società sportiva dilettantistica «Hendro sport events srl società sportiva dilettantistica», rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Puglisi e Santi Pappalardo, per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di San Giovanni La Punta n. 6 del 24 maggio 2024, notificata il successivo 4 giugno, con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio dello stesso ente locale di opere edili insistenti su loro proprietà; del verbale di accertamento sui luoghi in data 30 aprile 2024 redatto dalla Polizia municipale, mai notificato e allo stato sconosciuto ai ricorrenti, nonché di tutti gli altri atti, ancorché non conosciuti, presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202500116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza del Comune di San Giovanni La Punta n. 6 del 24 maggio 2024 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive e delle relative aree

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione gratuita, nonché il verbale di sopralluogo e gli atti connessi, deducendo dieci motivi: erronea individuazione unitaria di particelle appartenenti a soggetti diversi; difetto di istruttoria; sproporzione dell’acquisizione; carenza di motivazione sulla superficie di 941 mq e sui criteri di calcolo; violazione della riserva di legge e degli artt. 42 e 97 Cost.; mancata definizione delle domande di sanatoria edilizia; violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per omessa puntuale individuazione dell’area da acquisire; mancata esplicitazione dei parametri urbanistici; violazione dei principi di trasparenza e buon andamento; illegittima estensione dell’acquisizione alle aree interessate da opere in corso di demolizione. In via preliminare si è posta la questione dell’alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, poiché l’ordinanza demolitoria presupposta era già stata impugnata davanti al TAR e il relativo giudizio era stato dichiarato perento.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. L’avvenuta proposizione del ricorso giurisdizionale contro l’ordinanza demolitoria presupposta impedisce di proporre successivamente ricorso straordinario contro il provvedimento acquisitivo connesso; la successiva perenzione del giudizio non fa rivivere l’ammissibilità del rimedio straordinario. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato. La perenzione del ricorso contro l’ordinanza demolitoria n. 92/2021 ha consolidato gli effetti dell’ordine di demolizione; inoltre, l’ordinanza n. 128/2022 non risulta essere stata impugnata. Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’effetto ablatorio si produce ope legis per l’inutile decorso del termine assegnato per ottemperare all’ordine di demolizione, mentre l’accertamento dell’inottemperanza e l’atto di acquisizione costituiscono gli atti necessari al perfezionamento della procedura. Tali atti sono autonomamente contestabili soltanto per vizi propri, quando l’ordinanza demolitoria non sia stata tempestivamente impugnata. Nel caso concreto, le ordinanze demolitorie avevano individuato e descritto le opere abusive; l’ordinanza acquisitiva aveva correttamente indicato le particelle catastali e la relativa area di sedime. La parziale demolizione di alcuni campi di padel non imponeva di escludere le relative aree dall’acquisizione, anche perché la documentazione aerofotogrammetrica e le ortofoto mostravano ampliamenti e modifiche successive delle opere e dei fabbricati.

Osservazioni

Principio di alternatività

Il ricorso straordinario è inammissibile quando il medesimo atto, o un atto connesso già impugnato, sia stato oggetto di precedente ricorso giurisdizionale. La successiva declaratoria di perenzione, inammissibilità, irricevibilità o rinuncia non determina la reviviscenza dell’ammissibilità del ricorso straordinario.

Consolidamento dell’ordinanza demolitoria

La perenzione del giudizio proposto contro l’ordinanza demolitoria n. 92/2021 ha determinato il consolidamento degli effetti di tale provvedimento; l’ordinanza n. 128/2022 risultava inoltre non impugnata.

Motivo relativo alle domande di sanatoria

Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché riferito a opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza demolitoria e già interessate da altro ricorso straordinario contro il diniego di sanatoria.

Vizi propri dell’atto acquisitivo

L’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione gratuita possono essere contestati autonomamente soltanto per vizi propri, quando l’ingiunzione demolitoria presupposta non sia stata previamente impugnata.

Individuazione delle particelle e dell’area di sedime

Il Comune ha correttamente individuato le particelle catastali del foglio 7 nn. 120, 2051, 599, 2115 e 2116, in relazione alle opere abusive e alle rispettive aree di sedime, sulla base delle ordinanze demolitorie consolidate.

Parziale demolizione delle opere

La demolizione parziale di alcuni campi di padel non imponeva l’esclusione delle relative aree dall’acquisizione, poiché la documentazione aerofotogrammetrica e le ortofoto evidenziavano ampliamenti e modifiche dei manufatti e dei fabbricati.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    la scelta del tipo di tutela deve essere effettuata, una volta per tutte, all’inizio dell’attività di impugnazione

    La previa proposizione del ricorso giurisdizionale preclude il successivo ricorso straordinario contro il medesimo atto o contro un atto connesso; le successive vicende estintive del giudizio non consentono di riattivare il rimedio straordinario.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001

    l’effetto ablatorio in favore del Comune si verifica ope legis in forza dell’inutile decorrenza del termine fissato ai privati per l’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione produce l’effetto acquisitivo previsto dalla legge; l’accertamento dell’inottemperanza e l’atto di acquisizione sono necessari per il perfezionamento della procedura.

  • art. 38, comma 1, legge n. 47/1985

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle domande di condono edilizio pendenti; il motivo è stato comunque assorbito dalla declaratoria di inammissibilità e ritenuto riferito, per una parte, a opere diverse.

  • art. 39, comma 1, legge n. 724/1994

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle domande di sanatoria edilizia; il Consiglio di Giustizia Amministrativa non ha riconosciuto, nel caso concreto, effetti impeditivi dell’acquisizione.

  • art. 32, comma 25, decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle domande di condono; il motivo è stato ritenuto inammissibile per la riferibilità a opere diverse e per la preclusione derivante dal consolidamento degli atti presupposti.

  • art. 35, comma 15, legge n. 47/1985

    Richiamato nel motivo concernente le domande di sanatoria pendenti; non è stato ritenuto ostativo all’acquisizione nel quadro della decisione di inammissibilità e infondatezza.

  • art. 42 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che l’acquisizione avrebbe costituito un’espropriazione priva di base legale; il motivo non è stato accolto, poiché l’acquisizione discende direttamente dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato con riferimento ai principi di buon andamento e ragionevolezza; non sono stati ravvisati difetti istruttori o motivazionali tali da inficiare l’atto acquisitivo.

  • artt. 3 e 7 legge regionale n. 7/2019

    Richiamati dai ricorrenti per dedurre carenza di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali; le censure non sono state accolte.

Massime di principio

  • La previa proposizione di un ricorso giurisdizionale contro un atto amministrativo preclude il successivo ricorso straordinario contro il medesimo atto o contro un atto connesso, e tale preclusione permane anche se il giudizio giurisdizionale si estingue per perenzione, rinuncia, irricevibilità o inammissibilità.
  • L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e il conseguente atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale sono autonomamente impugnabili soltanto per vizi propri, quando l’ordinanza demolitoria presupposta sia divenuta incontestabile.
  • Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’effetto acquisitivo consegue ope legis all’inutile decorso del termine per adempiere all’ordine di demolizione; gli atti successivi accertano l’inottemperanza e perfezionano la procedura, senza riaprire la contestazione dei vizi dell’ordine demolitorio consolidato.
  • La parziale demolizione di opere abusive non esclude automaticamente l’acquisizione delle relative aree quando l’amministrazione disponga di elementi istruttori che evidenzino ampliamenti, modifiche o ulteriori manufatti insistenti sulle medesime aree.

Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari privati e dall’amministratore di una società sportiva dilettantistica contro l’ordinanza del Comune di San Giovanni La Punta n. 6 del 24 maggio 2024. L’ordinanza disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive e delle relative aree, individuate nel foglio catastale 7, particelle nn. 120, 2051, 599, 2115 e 2116.

Premesse fattuali e atti presupposti

Il Comune aveva precedentemente ingiunto la demolizione delle opere abusive con le ordinanze n. 92 del 20 settembre 2021 e n. 128 del 24 maggio 2022. I ricorrenti avevano rappresentato di avere presentato domande di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994 e del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, e di avere successivamente avviato le attività di demolizione mediante SCIA.

Un sopralluogo della Polizia municipale del 30 aprile 2024 aveva accertato l’avvio della demolizione e del ripristino dei luoghi, riguardanti anche campi di calcetto e campi di padel. Nonostante ciò, il Comune aveva adottato l’ordinanza acquisitiva.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, l’erronea considerazione delle particelle come unico compendio immobiliare, pur appartenendo a proprietari diversi e avendo differenti destinazioni d’uso; il difetto di istruttoria sulla situazione catastale e sulle responsabilità dei proprietari; la sproporzione dell’acquisizione; la carenza di motivazione sulla superficie di circa 941 mq; la violazione degli artt. 42 e 97 Cost.; la mancata definizione delle domande di sanatoria; l’omessa individuazione puntuale dell’area acquisita; la mancata esposizione dei criteri di calcolo e l’illegittima inclusione delle aree interessate da opere parzialmente demolite.

Principio di alternatività

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. L’ordinanza demolitoria n. 92/2021 era già stata impugnata davanti al TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel giudizio r.g. n. 260/2021, successivamente dichiarato perento.

Secondo il Collegio, l’avvenuto deposito del ricorso giurisdizionale impedisce di utilizzare successivamente il ricorso straordinario contro lo stesso atto o contro un atto connesso. La perenzione del giudizio non fa rivivere l’ammissibilità del ricorso straordinario, neppure se il termine per proporlo non era ancora scaduto. La scelta tra tutela giurisdizionale e tutela straordinaria deve essere compiuta una sola volta, all’inizio dell’attività di impugnazione.

Consolidamento degli atti demolitori

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rilevato che la perenzione del ricorso contro l’ordinanza n. 92/2021 ne ha consolidato gli effetti. Anche l’ordinanza n. 128/2022, relativa ad alcune delle opere interessate, non risultava essere stata impugnata.

Ne consegue che non era più possibile contestare, attraverso l’impugnazione dell’atto acquisitivo, i vizi propri delle ordinanze demolitorie ormai divenute incontestabili. Gli atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita possono essere contestati autonomamente soltanto per vizi propri.

Effetti dell’inottemperanza e acquisizione

Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’effetto ablatorio in favore del Comune si produce ope legis quando decorre inutilmente il termine assegnato per ottemperare all’ingiunzione di demolizione. L’accertamento dell’inottemperanza e l’atto di acquisizione gratuita sono necessari per perfezionare la procedura, ma non costituiscono una nuova occasione per rimettere in discussione l’ordine demolitorio consolidato.

Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto che la mancata integrale ottemperanza agli ordini demolitori consentisse l’acquisizione delle opere abusive e delle relative aree di sedime.

Individuazione delle particelle e parziale demolizione

Il Comune aveva indicato le particelle catastali del foglio 7 nn. 120, 2051, 599, 2115 e 2116, tenendo conto delle opere abusive e delle aree di sedime. Il Collegio ha giudicato corretta tale individuazione, poiché le ordinanze demolitorie presupposte descrivevano adeguatamente le opere e i provvedimenti acquisitivi le richiamavano.

La demolizione parziale di alcuni campi di padel non imponeva di escludere le corrispondenti aree dall’acquisizione. Dalla documentazione aerofotogrammetrica e dalle ortofoto, relative ad anni diversi, risultavano infatti ampliamenti e modifiche dei manufatti e dei fabbricati presenti sulle aree interessate.

Domande di sanatoria

Il sesto motivo, fondato sulla pendenza delle domande di sanatoria presentate ai sensi della legislazione sul condono edilizio, è stato ritenuto inammissibile in quanto riferito a opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza n. 92/2021 e già interessate da altro ricorso straordinario contro il diniego di sanatoria.

Conclusione

Il parere ha concluso nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Il ricorrente privato non è risultato vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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