Parere n. 348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Battista Pirisi in proprio e in qualità di Titolare dell'omonima Ditta, contro Argea Sardegna - Agenzia Regionale per il Sostegno all'Agricoltura, avverso riconoscimento del c.d. "premio accoppiato zootecnica" relativo alle misure n°322 e 313 - provvedimento di esclusione pagamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'esclusione dal pagamento del premio accoppiato zootecnico relativo alle misure 313 e 322 per vacche nutrici.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione, l'esclusione dal pagamento dei premi zootecnici relativi alle misure 313 e 322, deducendo l'inesistenza o l'illegittimità del provvedimento per difetto di forma, la violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione dei motivi ostativi e l'erronea applicazione dei termini per l'identificazione e la registrazione delle nuove nascite. L'amministrazione ha eccepito la regolare gestione telematica della domanda e ha rappresentato che il procedimento si era concluso il 19 ottobre 2022, mediante chiusura del ticket relativo al ricalcolo con conferma dell'esclusione. La questione decisiva ha riguardato la tempestività del ricorso straordinario notificato il 13 marzo 2023 e l'idoneità delle successive note del 17 gennaio e del 7 febbraio 2023 a costituire autonomi provvedimenti impugnabili.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività. La chiusura del ticket del 19 ottobre 2022 costituiva il provvedimento definitivo di esclusione, poiché comunicava sia il rigetto della domanda sia le ragioni del diniego, individuate nel mancato rispetto dei termini di 20 giorni per l'identificazione del capo e di 7 giorni per la successiva registrazione della nascita nella BDN. Il termine di 120 giorni per proporre ricorso straordinario decorreva pertanto dal 19 ottobre 2022 e scadeva il 16 febbraio 2023. Le note del 17 gennaio e del 7 febbraio 2023 avevano natura meramente confermativa e non erano autonomamente impugnabili. Il ricorso notificato il 13 marzo 2023 è stato quindi dichiarato irricevibile, senza esame delle censure di merito.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
La comunicazione di chiusura del ticket del 19 ottobre 2022 aveva natura di provvedimento definitivo, in quanto rendeva noto al ricorrente sia l'esito negativo della domanda sia i motivi dell'esclusione. Il termine di 120 giorni decorreva da tale data e scadeva il 16 febbraio 2023; il ricorso notificato il 13 marzo 2023 era tardivo.
Natura delle note successive
Le note del 17 gennaio 2023 e del 7 febbraio 2023 si limitavano a confermare l'esclusione già comunicata e non costituivano nuovi provvedimenti autonomamente impugnabili, né riaprivano il termine per il ricorso straordinario.
Norme richiamate
termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il termine per proporre il ricorso decorre dalla piena conoscenza del provvedimento definitivo lesivo; nel caso concreto la piena conoscenza è stata individuata nella comunicazione telematica del 19 ottobre 2022.
Regolamento dell'Unione europea 2021/520
termine di 7 giorni previsto per la comunicazione delle nuove nascite
Il ricorrente ne aveva dedotto l'applicabilità congiuntamente al termine di 27 giorni previsto, a suo dire, per la domanda d'aiuto; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione di merito, avendo definito il ricorso per tardività.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni decorre dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto che definisce la posizione dell'interessato e rende conoscibili sia l'esito negativo sia le relative ragioni, anche quando tale comunicazione avvenga mediante una piattaforma telematica.
- La comunicazione telematica con cui l'amministrazione chiude una pratica e conferma l'esclusione dal beneficio può costituire un provvedimento definitivo e idoneo a far decorrere il termine per il ricorso straordinario, se contiene l'esito e la motivazione essenziale della decisione.
- Le note successive che si limitano a ribadire un'esclusione già definitivamente comunicata hanno natura meramente confermativa e non sono autonomamente impugnabili, né consentono di differire o riaprire il termine per impugnare l'atto originario.
Esclusione dal premio accoppiato zootecnico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di un'impresa agricola contro ARGEA Sardegna, in relazione all'esclusione dal pagamento del premio accoppiato zootecnico per le misure 313 e 322, relative alle vacche nutrici.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente aveva presentato una domanda unica di aiuto e aveva richiesto il pagamento dei premi per i capi zootecnici. Per le misure 313 e 322, la piattaforma SIAN indicava tuttavia "0 capi ammissibili" e non venivano adottati i relativi decreti di pagamento.
L'interessato aveva quindi richiesto il ricalcolo della domanda. Il ticket aperto a tale scopo veniva chiuso il 19 ottobre 2022 con la conferma dell'esclusione dei capi. Nella comunicazione erano riportati i criteri temporali applicati: il termine di 20 giorni per l'identificazione del capo e il successivo termine di 7 giorni per la registrazione della nascita nella Banca dati nazionale.
Censure del ricorrente
Il ricorrente sosteneva:
- l'inesistenza del provvedimento di diniego per difetto dei requisiti formali e sostanziali;
- la violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- l'erronea applicazione della disciplina sui termini, ritenendo rispettato il termine previsto per la domanda d'aiuto e contestando l'esclusione dal pagamento.
Erano inoltre richiamate la nota del 17 gennaio 2023 e quella del 7 febbraio 2023, quest'ultima recante la conferma dell'esclusione.
Posizione dell'amministrazione
ARGEА Sardegna ha rappresentato che le domande telematiche sono istruite e liquidate mediante piattaforma informatica e che le comunicazioni vengono effettuate attraverso il medesimo sistema. Ha inoltre evidenziato che la pratica era stata definita il 19 ottobre 2022 con la conferma dell'esclusione, a seguito della richiesta di ricalcolo.
La relazione ministeriale concludeva per l'irricevibilità del ricorso per tardività e, in subordine, per la sua infondatezza nel merito.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha individuato nella comunicazione di chiusura del ticket del 19 ottobre 2022 il provvedimento definitivo lesivo. Tale comunicazione rendeva conoscibili sia l'esito negativo della domanda sia le ragioni dell'esclusione, riferite al mancato rispetto dei termini per l'identificazione e la registrazione delle nuove nascite.
Di conseguenza, il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario decorreva dal 19 ottobre 2022 e scadeva il 16 febbraio 2023. Poiché il ricorso era stato notificato il 13 marzo 2023, esso risultava tardivo.
Le successive note del 17 gennaio e del 7 febbraio 2023 sono state qualificate come meramente confermative dell'esclusione già comunicata. Esse non costituivano nuovi atti autonomamente impugnabili e non erano idonee a riaprire il termine per contestare il provvedimento originario.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure relative alla forma del provvedimento, alla partecipazione procedimentale e alla corretta applicazione dei termini sostanziali per il premio, poiché ha definito il ricorso in rito.
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per tardività.
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