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Parere

Parere n. 350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro la Prefettura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto Fasc. n.-OMISSIS- del 6 giugno 2023 di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni.

Giustizia amministrativa202400169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto prefettizio del 6 giugno 2023 di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto prefettizio che aveva respinto la sua istanza di revoca del precedente divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché rivolto contro un provvedimento non definitivo ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il parere

La Sezione ha accolto l’eccezione ministeriale e ha ritenuto il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito delle censure relative alla legittimità del divieto di detenzione di armi e del rigetto dell’istanza di revoca. Ha rilevato che il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi, ossia contro l’ultima manifestazione della volontà amministrativa, non ulteriormente impugnabili in via gerarchica. Nel caso esaminato, i provvedimenti impugnati non risultavano dichiarati definitivi dalla legge e non erano stati adottati da organi apicali o comunque competenti a esprimere la volontà ultima e definitiva dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Osservazioni

Unico motivo di ricorso

Le censure di violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e di eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di definitività dell’atto impugnato.

Definitività dell’atto impugnato

Il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi, costituenti l’ultima manifestazione verticale della volontà dell’amministrazione. La Sezione ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non fossero dichiarati definitivi dalla legge e non provenissero da organi apicali o deputati a esprimere la volontà ultima dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi.

    La disposizione richiede che l’atto impugnato costituisca l’ultima manifestazione della volontà amministrativa e non sia ulteriormente contestabile mediante ricorso gerarchico.

  • art. 1 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato in relazione al criterio della definitività e all’esperibilità del ricorso gerarchico.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Richiamato nella ricostruzione dei precedenti a carico del ricorrente, senza autonoma valutazione nel merito del ricorso.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nella ricostruzione della segnalazione riguardante il fratello convivente, senza autonoma valutazione nel merito.

  • art. 187 codice della strada

    Richiamato nella ricostruzione della vicenda relativa al fratello convivente, senza autonoma valutazione nel merito.

  • Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 116/2021

    Richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso straordinario presuppone un atto adottato dall’organo competente a esprimere la volontà ultima e definitiva dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti amministrativi definitivi, cioè contro l’ultima manifestazione, in linea verticale, della volontà dell’amministrazione.
  • La definitività dell’atto impugnato non si presume dal solo contenuto lesivo del provvedimento, ma deve risultare dalla legge oppure dalla posizione apicale o dalla competenza dell’organo che lo ha adottato.
  • Quando il ricorso straordinario è rivolto contro un provvedimento non definitivo, l’inammissibilità deve essere dichiarata senza esaminare le censure di merito dedotte dal ricorrente.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro il rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro la Prefettura competente e il Ministero dell’interno, avente a oggetto il decreto prefettizio del 6 giugno 2023 che aveva respinto l’istanza di revoca di un precedente divieto di detenzione di armi e munizioni.

Vicenda amministrativa

Nel 2018 il Prefetto aveva disposto il divieto nei confronti del ricorrente, considerando il rapporto di convivenza con il fratello, coinvolto in un sinistro stradale con feriti mentre guidava sotto l’effetto di stupefacenti, nonché un precedente penale a carico dello stesso ricorrente per violazione della legge n. 110/1975.

Nel 2023 l’interessato aveva chiesto la revoca del divieto. La Prefettura aveva respinto l’istanza sulla base del parere del Comando provinciale dei Carabinieri, ritenendo che il ricorrente non offrisse garanzie di completa affidabilità sufficienti a escludere dubbi sul buon uso delle armi.

Motivo di ricorso

Il ricorrente aveva dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e diversi vizi di eccesso di potere: carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.

Eccezione di inammissibilità

Il Ministero dell’interno ha sostenuto che il ricorso fosse inammissibile ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, perché proposto contro un provvedimento non definitivo. Il ricorrente non ha presentato controdeduzioni alla relazione ministeriale.

Valutazione sulla definitività dell’atto

La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è proponibile contro atti amministrativi definitivi, vale a dire contro gli atti che costituiscono l’ultima manifestazione della volontà dell’amministrazione in un determinato settore e contro i quali non sia previsto o sia già stato esperito il ricorso gerarchico.

La definitività richiede quindi che l’atto rappresenti l’espressione ultima della volontà amministrativa in senso verticale. Secondo la Sezione, i provvedimenti impugnati non risultavano dichiarati definitivi dalla legge e non erano stati adottati da organi posti in posizione apicale o comunque deputati a esprimere la volontà ultima e definitiva dell’amministrazione. La Sezione ha richiamato, quale precedente conforme, il parere della Sezione Prima n. 116/2021.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. La declaratoria processuale ha impedito l’esame delle doglianze sostanziali relative alla disciplina delle armi, all’affidabilità del detentore, all’istruttoria, alla motivazione e alla proporzionalità del divieto.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli ulteriori dati idonei a identificarlo, in applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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