Parere n. 64/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai sigg. Giuseppe Stivala e Carmelo Stivala, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Puglisi e Santi Pappalardo, per l’annullamento del provvedimento n. 1/2024, prot. n. 25047 dell’11 giugno 2024, con cui è stata denegata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 724/1994, per le opere edilizie abusive realizzate in via SS. Crocifisso e via Catira n. 2, oggi via SS. Crocifisso e Alessandro Volta n. 2, piano terra, consistenti nell’ampliamento e modifica di un rustico esistente con la realizzazione di spogliatoi e servizi igienici, locali direzionali, custode e depositi prefabbricati in struttura metallica e nella costruzione di una cucina-pizzeria con servizi annessi, portico, forno e angolo cottura esterno nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare di qualsiasi atto di vincolo derivante dal piano regolatore o dalla normativa sui cimiteri che non sia stato adeguatamente notificato durante il procedimento, e di qualsiasi altro atto che risulti essere stato adottato in violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e buon andamento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 per opere abusive realizzate in via SS. Crocifisso e via Alessandro Volta n. 2
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale n. 1/2024 dell’11 giugno 2024, con cui è stata denegata la sanatoria edilizia richiesta ai sensi della legge n. 724/1994 per l’ampliamento e la modifica di un rustico, la realizzazione di spogliatoi, servizi igienici, locali direzionali, locali per custode e depositi prefabbricati, nonché di una cucina-pizzeria, portico, forno e angolo cottura esterno. I tredici motivi dedotti riguardavano, principalmente, la presunta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985; l’erronea interpretazione delle norme sul condono e la lesione dell’affidamento; l’erronea ricostruzione della data di ultimazione degli abusi sulla base di rilievi aerofotogrammetrici; il superamento dei termini procedimentali; la violazione delle garanzie partecipative e del principio del giusto procedimento; la mancata valutazione delle osservazioni; la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; l’erronea applicazione dei limiti volumetrici; il difetto di motivazione; la violazione del legittimo affidamento; e l’illegittima subordinazione dell’eventuale sanatoria alla demolizione di ulteriori opere abusive, diverse da quelle oggetto della domanda di condono. Il Consiglio ha inoltre esaminato la ricevibilità del ricorso e la possibile violazione del principio di alternatività rispetto ad altri ricorsi giurisdizionali.
Il parere
Il parere ritiene il ricorso fondato soltanto con riferimento all’ultimo motivo. Sono respinte le censure relative alla formazione del silenzio-assenso, poiché l’art. 35 della legge n. 47/1985 opera solo quando la domanda possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la sanatoria. Nel caso concreto, alcune opere ricadevano in area soggetta a vincolo cimiteriale e l’ampliamento sul lato est del rustico risultava realizzato dopo il 31 dicembre 1993, termine rilevante per il condono previsto dalla legge n. 724/1994. I rilievi aerofotogrammetrici e le ortofoto, corroborati dai verbali di sopralluogo del 1993 e del 1994, sono stati ritenuti idonei a dimostrare la tardiva realizzazione dell’abuso; i ricorrenti non hanno fornito prova contraria. Il mancato rispetto dei termini procedimentali non determina l’illegittimità del provvedimento finale, potendo il privato utilizzare il rimedio contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Non è stata dimostrata la mancata valutazione di osservazioni, non risultando che esse siano pervenute al Comune. È stata inoltre ritenuta irrilevante la censura sui limiti volumetrici, poiché il diniego non era fondato sul loro superamento. È stata invece accolta la doglianza relativa alla condizione che subordinava la sanatoria alla demolizione di impianti sportivi, strutture prefabbricate e altre opere abusive diverse da quelle oggetto dell’istanza: il Comune non aveva esplicitato le ragioni della loro rilevanza né l’incidenza sull’immobile oggetto della domanda. Il ricorso è pertanto accolto limitatamente a tale motivo, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Osservazioni
Silenzio-assenso ex art. 35 legge n. 47/1985
La formazione del silenzio-assenso in materia di condono edilizio presuppone che la domanda sia accompagnata da tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il suo accoglimento. In presenza di cause ostative, tra cui il vincolo cimiteriale e la tardiva realizzazione delle opere, non si forma un titolo tacito né sorge un affidamento meritevole di tutela.
Data di ultimazione delle opere abusive
I rilievi aerofotogrammetrici e le ortofoto possono costituire idonea base probatoria per il diniego di condono fondato sulla tardiva realizzazione dell’abuso. Spetta al privato fornire una prova contraria capace di superare la presunzione di legittimità e attendibilità degli accertamenti amministrativi.
Termini procedimentali e silenzio dell’amministrazione
Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale. Il privato può reagire all’inerzia mediante il ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Osservazioni al preavviso di rigetto
La censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni è infondata quando dagli atti risulta che tali osservazioni non siano mai pervenute all’amministrazione procedente.
Limiti volumetrici
La censura relativa alla violazione dei limiti volumetrici è irrilevante quando il diniego di sanatoria non sia stato fondato sul superamento di tali limiti.
Condizione di demolizione di opere diverse
È illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, la subordinazione del rilascio della sanatoria alla preventiva demolizione di ulteriori opere abusive diverse da quelle oggetto della domanda, se il Comune non chiarisce la necessità della demolizione e la sua concreta incidenza sull’immobile da sanare.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il principio di alternatività non impedisce la proposizione del ricorso straordinario quando le opere oggetto del diniego di condono sono diverse da quelle interessate da un precedente ricorso giurisdizionale contro un’ordinanza di demolizione.
art. 35 legge n. 47/1985
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono può formarsi soltanto in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’accoglimento della domanda.
art. 23 legge regionale n. 37/1985
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa formazione della sanatoria tacita, ma non conduce all’accoglimento della censura perché mancavano i presupposti sostanziali per il condono.
art. 6, comma 3, legge regionale n. 12/2004
È richiamato dai ricorrenti con riguardo alla disciplina regionale del condono e del silenzio-assenso; il parere esclude che possa sostenere la formazione del titolo tacito in assenza dei requisiti sostanziali.
art. 32, comma 37, legge n. 326/2003
È richiamato nel motivo relativo alla formazione del silenzio-assenso e alla tutela dell’affidamento, senza che il parere ne faccia applicazione decisiva rispetto al condono oggetto del ricorso.
legge n. 724/1994
La sanatoria richiesta riguarda opere che dovevano risultare ultimate entro il 31 dicembre 1993; l’ampliamento sul lato est del rustico è stato ritenuto successivo a tale termine.
art. 2 legge n. 241/1990
Il superamento del termine procedimentale non comporta l’illegittimità del provvedimento finale, restando esperibile il rimedio contro il silenzio.
art. 20 legge n. 241/1990
La disciplina del silenzio-assenso non produce effetti favorevoli quando mancano i presupposti sostanziali per il rilascio del provvedimento.
art. 21-nonies legge n. 241/1990
La censura relativa all’annullamento d’ufficio non è decisiva, poiché non si è formato alcun titolo tacito favorevole suscettibile di annullamento.
art. 3 legge n. 241/1990
Il parere non ravvisa un vizio invalidante nella motivazione del diniego quanto alle ragioni sostanziali dell’insanabilità; ravvisa invece un difetto di motivazione sulla necessità di demolire opere diverse da quelle oggetto della domanda.
art. 117 c.p.a.
Il privato può proporre ricorso contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento, senza che il ritardo renda automaticamente illegittimo il provvedimento finale.
art. 1, Protocollo n. 1, CEDU
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela della proprietà e dell’affidamento, ma il parere esclude una lesione rilevante perché non risultava formato un titolo tacito favorevole.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa non risultano violati dalle modalità di accertamento della tardiva realizzazione delle opere; resta invece censurabile l’insufficiente motivazione sulla condizione di demolizione.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso può formarsi soltanto quando la domanda possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina applicabile; il mero decorso del tempo non consolida una sanatoria in presenza di cause sostanziali ostative.
- I vincoli che impediscono la sanatoria, inclusi quelli derivanti dalla localizzazione dell’opera in area di rispetto cimiteriale, escludono la formazione di un titolo tacito favorevole e del relativo affidamento meritevole di tutela.
- I rilievi aerofotogrammetrici e le ortofoto, in quanto atti ricognitivi formati nell’ambito dell’attività amministrativa, possono fondare il diniego di condono per tardiva ultimazione dell’abuso; il privato deve fornire elementi contrari specifici e verificabili.
- La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento tardivo, potendo l’interessato utilizzare il rimedio avverso il silenzio per ottenere la conclusione dell’azione amministrativa.
- Una condizione apposta al rilascio della sanatoria, consistente nella demolizione di opere diverse da quelle oggetto della domanda, è illegittima se l’amministrazione non motiva puntualmente la necessità della demolizione e la sua concreta incidenza sull’immobile da sanare.
Diniego di condono edilizio e ricorso straordinario
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da due proprietari privati contro il diniego comunale della sanatoria edilizia richiesta ai sensi della legge n. 724/1994. Le opere riguardavano l’ampliamento e la modifica di un rustico, spogliatoi e servizi igienici, locali direzionali e di custodia, depositi prefabbricati, nonché una cucina-pizzeria con portico, forno e angolo cottura esterno.
Ricevibilità e principio di alternatività
Il ricorso, proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento, è stato ritenuto ricevibile. È stata inoltre esclusa la violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, poiché le opere oggetto del diniego di condono erano diverse da quelle interessate da un’ordinanza di demolizione impugnata in altra sede.
Vicenda edilizia e accertamenti amministrativi
Dagli atti risultava una lunga sequenza di accertamenti e interventi edilizi abusivi, risalenti almeno al 1990, con precedenti ordinanze di demolizione, concessioni in sanatoria, ulteriori ampliamenti e successive istanze di condono. Il Comune aveva accertato che il rustico, già oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 32/1992, era stato ampliato in più fasi e che ulteriori manufatti erano stati realizzati in area interessata da vincolo cimiteriale.
Il funzionario comunale aveva rilevato che l’ampliamento sul lato est del rustico non compariva nei rilievi aerofotogrammetrici e nelle ortofoto del 10 ottobre 1993 e dell’agosto 2003, mentre risultava nei rilievi del marzo 2012. Tale sequenza è stata ritenuta indicativa della realizzazione dell’ampliamento dopo il 31 dicembre 1993, termine utile per il condono ai sensi della legge n. 724/1994.
Silenzio-assenso e affidamento
Il Consiglio ha respinto le censure fondate sulla presunta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985. Richiamando il proprio precedente parere del 8 maggio 2025, n. 93, ha ribadito che il silenzio-assenso in materia di condono opera solo quando la domanda è corredata da tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la sanatoria.
Nel caso concreto, la presenza del vincolo cimiteriale e la tardiva realizzazione dell’ampliamento costituivano ragioni ostative alla sanatoria. Di conseguenza, non si era formato alcun titolo tacito favorevole e i ricorrenti non potevano invocare un affidamento meritevole di tutela.
Valore probatorio dei rilievi aerofotogrammetrici
Il parere ha richiamato il precedente delle Sezioni riunite del 27 aprile 2022, n. 196, secondo cui le rilevazioni aerofotogrammetriche possono fondare il diniego di condono quando dimostrano la tardiva realizzazione dell’abuso. Tali rilevazioni sono atti ricognitivi strumentali formati nell’ambito del procedimento amministrativo e beneficiano della presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi.
L’onere di fornire una prova contraria grava sul privato. Nel caso esaminato, tale onere non è stato assolto: i rilievi aerofotogrammetrici erano coerenti con i verbali di sopralluogo del 1993 e del 1994, nei quali l’ampliamento di maggiori dimensioni non risultava ancora esistente.
Termini procedimentali, osservazioni e limiti volumetrici
Le censure relative alla durata del procedimento sono state respinte. Il mancato rispetto dei termini non rende illegittimo il provvedimento finale; l’interessato può invece proporre ricorso contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la conclusione del procedimento.
È stata respinta anche la censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni, perché dagli atti risultava che esse non erano pervenute al Comune dopo il preavviso di rigetto. La questione dei limiti volumetrici è stata ritenuta irrilevante, poiché il diniego non era stato motivato con il superamento di tali limiti.
Condizione di demolizione di opere ulteriori
È stata accolta l’ultima doglianza. Il provvedimento comunale subordinava il rilascio della sanatoria alla demolizione di impianti sportivi, strutture metalliche prefabbricate e ulteriori opere edilizie già interessate da altri provvedimenti repressivi.
Il Consiglio ha ritenuto illegittima tale condizione perché il Comune non aveva spiegato:
- per quale ragione la demolizione di opere diverse da quelle oggetto della domanda fosse necessaria;
- quale fosse la concreta incidenza di tali opere sull’immobile da sanare;
- perché la demolizione costituisse presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
La carenza motivazionale e istruttoria riguarda quindi la connessione tra le opere ulteriori e l’oggetto specifico della domanda di condono, non l’accertamento dell’insanabilità delle opere tardive o ricadenti in area vincolata.
Esito
Il ricorso è stato accolto limitatamente all’ultimo motivo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Restano ferme le valutazioni sulla mancata formazione del silenzio-assenso, sulla tardiva realizzazione dell’ampliamento e sull’idoneità degli accertamenti aerofotogrammetrici a sostenere il diniego di condono.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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