Parere n. 349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Giuseppe Diana, contro Regione Campania, Azienda Sanitaria Locale Caserta, Agea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, avverso provvedimento prot. agea.asr.2024.1054191 del 4 luglio 2024 concernete il rigetto dei motivi ostativi al pagamento dei fondi per benessere animale area b;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento AGEA del 4 luglio 2024 di rigetto dei motivi ostativi al pagamento dei fondi per il benessere animale – area B, nonché del successivo rigetto della domanda
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento AGEA del 4 luglio 2024 e il provvedimento dell’11 luglio 2024, deducendo violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost., illogicità, carenza dei presupposti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Nel merito, ha sostenuto che la visita finale del tecnico agronomo, effettuata il 14 dicembre 2023, avrebbe attestato tempestivamente il rispetto dei parametri necessari per ottenere l’aiuto; che il termine del 31 dicembre 2023 avrebbe riguardato la conclusione dell’istruttoria e non la trasmissione telematica della pratica; e che eventuali ritardi del consulente tecnico incaricato non avrebbero potuto pregiudicare il diritto al contributo. La Regione Campania ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito. Il Ministero riferente ha concluso per il rigetto, rilevando sia la tardività sia l’infondatezza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il rilievo preliminare di tardività e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare i motivi di merito. Il provvedimento impugnato del 4 luglio 2024 era divenuto definitivo in tale data, circostanza espressamente indicata dall’amministrazione e riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale aveva affermato che l’atto, notificato il 24 giugno 2024, era divenuto esecutivo il 4 luglio 2024. Il ricorso è stato presentato il 29 novembre 2024, dopo 145 giorni, oltre il termine previsto per il ricorso straordinario. Il Collegio ha inoltre ribadito la pacifica inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, richiamando Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2023, n. 1125, e Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2025, n. 2972.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso, presentato il 29 novembre 2024, è stato proposto 145 giorni dopo il 4 luglio 2024, data in cui il provvedimento impugnato era divenuto definitivo; essendo decorso il termine di legge, il ricorso è irricevibile.
Inapplicabilità della sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini non si applica al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, il relativo periodo non può essere escluso dal computo del termine per ricorrere.
Motivi di merito
Le censure relative alla tempestività della visita finale, alla trasmissione telematica della pratica e alla maturazione del diritto al contributo non sono state esaminate, poiché la tardività del ricorso impedisce l’esame del merito.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è soggetto a un termine di legge per la proposizione; il superamento del termine comporta l’irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza o dalla definitività del provvedimento, secondo quanto accertato dagli atti e riconosciuto dal ricorrente.
- La sospensione feriale dei termini non si applica al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il termine deve quindi essere calcolato senza sospensioni nel periodo feriale.
- La tardività del ricorso straordinario determina l’irricevibilità dell’impugnativa e impedisce l’esame delle censure di merito, anche quando esse riguardino la spettanza di contributi o fondi pubblici.
Tardività del ricorso straordinario in materia di aiuti per il benessere animale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un titolare di impresa individuale contro il rigetto di una domanda di pagamento di fondi destinati al benessere animale, area B. Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati.
Premesse e richiesta
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA del 4 luglio 2024, relativo al rigetto dei motivi ostativi al pagamento, e il successivo provvedimento dell’11 luglio 2024 di rigetto della domanda. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost., illogicità, carenza dei presupposti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Le censure dedotte
Secondo il ricorrente, la domanda avrebbe dovuto essere considerata tempestiva perché la visita finale del tecnico agronomo, volta a certificare il rispetto dei parametri richiesti, era stata effettuata il 14 dicembre 2023, entro il termine del 31 dicembre 2023. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale termine riguardasse la conclusione dell’istruttoria e non la trasmissione telematica della pratica, adempimento tecnico curato da un consulente, e che eventuali ritardi nella trasmissione non potessero pregiudicare il diritto al contributo.
Eccezione di tardività
La Regione Campania ha eccepito la tardività del ricorso e ha difeso la legittimità dell’operato amministrativo. Anche il Ministero dell’agricoltura, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha concluso per il rigetto, sia per tardività sia per infondatezza nel merito.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare. Dagli atti risultava che il provvedimento del 4 luglio 2024 era divenuto definitivo in quella stessa data. Tale circostanza era espressamente indicata dall’amministrazione e risultava riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale aveva affermato che l’atto, notificato il 24 giugno 2024, era divenuto esecutivo il 4 luglio 2024.
Computo del termine
Il ricorso è stato presentato il 29 novembre 2024, cioè 145 giorni dopo il 4 luglio 2024. Il Collegio ha precisato che al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini, richiamando Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2023, n. 1125, e Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2025, n. 2972.
Decisione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia irricevibile perché tardivo. La declaratoria preliminare ha impedito l’esame delle questioni sostanziali relative alla visita finale, alla trasmissione telematica della pratica e alla spettanza dei fondi per il benessere animale.
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