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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09209/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di illegittimità dei contratti di somministrazione stipulati tra la lavoratrice e l'ente utilizzatore, con successiva condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno da parte della Corte d'Appello, che ha applicato il parametro dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010. L'ente utilizzatore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni: artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 32 della l. n. 183 del 2010, direttiva 1999/70/CE, d.lgs. n. 24 del 2012, art. 1223 c.c., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU. Il motivo era articolato in due profili: da un lato si sosteneva, in sintesi, che la disciplina del lavoro a termine non sarebbe applicabile alla somministrazione, che non vi sarebbe un obbligo di specificazione della causale ma solo di indicazione, e che la causale andrebbe valutata diversamente nel contratto commerciale di somministrazione e nei rapporti tra somministratore, utilizzatore e lavoratore; dall'altro lato si contestava il diritto al risarcimento del danno, assumendo che il danno presunto o 'comunitario' senza specifica allegazione e prova sarebbe configurabile solo nell'ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine e non anche nella somministrazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure della prima sottocensura perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva affermato che, dopo la novella del 2004, non è più richiesto un controllo formale sulla specificità delle causali, ma resta necessaria la verifica in concreto delle ragioni giustificatrici della somministrazione, risultate provate solo a partire dal 2008. In ogni caso, la Corte ha anche ritenuto infondati i rilievi nel merito, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancanza o genericità della causale nel contratto commerciale di somministrazione determina la nullità del contratto e la sostituzione soggettiva del datore di lavoro, con imputazione del rapporto all'utilizzatore. Quanto alla seconda censura, la Corte ha reputato corretto il riconoscimento del risarcimento parametrato all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 anche nell'ipotesi di somministrazione illegittima nel pubblico impiego privatizzato, quale danno presunto e sanzionatorio, salva prova di un maggior pregiudizio. Alle spese di legittimità è stata condannata la parte ricorrente, con ulteriore obbligo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità o la diversa disciplina della somministrazione rispetto al contratto a termine; la Corte ha osservato che i contratti di somministrazione a termine sono regolati, nei limiti di compatibilità, dalla disciplina del lavoro a termine e dalla direttiva 1999/70/CE.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per negare la conversione del rapporto nel pubblico impiego privatizzato; la Corte conferma che resta esclusa la trasformazione a tempo indeterminato ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    Utilizzato come parametro per la liquidazione del danno; la Corte lo ritiene applicabile come danno presunto, di natura sanzionatoria e comunitaria, anche alla somministrazione illegittima nel pubblico impiego privatizzato.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come disciplina rilevante per il lavoro a termine, applicabile alla somministrazione nei limiti di compatibilità.

  • d.lgs. n. 24 del 2012

    Richiamato quale attuazione della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema del danno risarcibile; la Corte valorizza invece la disciplina speciale del danno presunto ex art. 32 l. n. 183 del 2010.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 6 CEDU; il testo non sviluppa un'autonoma ratio su tali parametri.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost.; non assume una autonoma motivazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la nullità per difetto di forma scritta si estende anche all'omessa o generica indicazione della causale della somministrazione.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 251 del 2004

    Richiamato come novella che ha fatto venir meno l'obbligo formale di specificità della causale, ma non l'esigenza di verificarne in concreto la sussistenza.

  • art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per escludere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto di somministrazione a termine, la disciplina del lavoro a termine si applica nei limiti di compatibilità: la clausola causale non può essere valutata solo in astratto, ma deve risultare giustificata in concreto.
  • La mancanza o la genericità della causale nel contratto commerciale di somministrazione può determinare la nullità del contratto e la conseguente imputazione del rapporto di lavoro all'utilizzatore, secondo un meccanismo di sostituzione soggettiva del datore di lavoro.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittima somministrazione o la successione abusiva di rapporti a termine non comporta conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma dà comunque diritto al risarcimento del danno.
  • Il danno da illegittima utilizzazione di contratti a termine o di somministrazione illegittima può essere liquidato in via presuntiva secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, con funzione sanzionatoria e salva la prova di un maggior pregiudizio.
  • In sede di legittimità, le censure sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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