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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona che assumeva di essere caduta su un’area asseritamente malmanutenuta dello stabile di Palermo in cui riteneva verificatosi l’evento dannoso. Dopo il rigetto in primo grado, l’attrice propose appello contro una delle convenute; tuttavia, dopo la notificazione dell’atto di appello e prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio della destinataria, quest’ultima decedette. Il giudizio di appello proseguì comunque e si concluse con una parziale riforma della decisione di primo grado e con la condanna della parte contumace al risarcimento del danno. L’erede della parte deceduta ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 101, 156, 299, 303 e 304 c.p.c. e lamentando che il decesso, avvenuto dopo la notificazione dell’appello ma prima della scadenza del termine per costituirsi, avrebbe determinato l’automatica interruzione del processo; la mancata declaratoria di interruzione avrebbe reso nulli tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza di appello, e avrebbe comunque imposto ai giudici di merito di arrestare il giudizio e non decidere nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha affermato che l’art. 299 c.p.c. si applica anche al giudizio di appello. Quando la morte della parte interviene dopo la notificazione dell’atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione, il processo si interrompe automaticamente, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice o dell’altra parte. La conoscenza del decesso rileva solo per la decorrenza del termine per la riassunzione. Poiché nel caso concreto non risultava attivata la prosecuzione o riassunzione, tutti gli atti compiuti dopo l’evento interruttivo, inclusa la sentenza conclusiva dell’appello, sono stati considerati privi di effetti nei confronti della parte colpita dall’evento e nulli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a un diverso collegio, che dovrà disporre nuovamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede non correttamente coinvolto nel prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione viene dedotta, nel quadro della nullità degli atti successivi all’evento interruttivo.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti compiuti dopo la morte della parte.

  • art. 299 c.p.c.

    Si applica anche nel giudizio di appello; la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo e prima della scadenza del termine per la costituzione determina l’automatica interruzione del processo.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato ai fini della disciplina della riassunzione/prosecuzione dopo l’interruzione.

  • art. 304 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla prosecuzione del processo interrotto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la morte della parte intervenuta dopo la notificazione dell’atto di appello ma prima della scadenza del termine per costituirsi determina l’interruzione automatica del processo, senza necessità di una pronuncia del giudice.
  • L’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo da parte del giudice o della controparte non incide sull’an dell’interruzione, ma soltanto sulla decorrenza del termine per la riassunzione.
  • Se, dopo l’evento interruttivo, il processo non viene riassunto o comunque regolarmente riattivato, gli atti compiuti successivamente, compresa la sentenza che definisce il grado, sono nulli e improduttivi di effetti nei confronti della parte colpita dall’evento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

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