Cassazione Civile, Ordinanza n. 09515/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente, esercente attività di riparazione di attrezzature di refrigerazione, aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini Irpef, Iva e Irap, il reddito imponibile e contestato operazioni imponibili non dichiarate. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR Puglia. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 52 d.P.R. n. 633/1972 e 33 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la legittimità dell'accesso della Guardia di Finanza presso lo studio del commercialista del contribuente, depositario delle scritture contabili, nonostante l'assenza del titolare dello studio e l'acquisizione dei documenti da parte di una collaboratrice; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, censurando l'affermazione di illegittimità dell'accertamento induttivo e sostenendo che, in presenza di documentazione extracontabile e di riscontro sulle fatture di acquisto e sul magazzino, era legittimo un accertamento analitico-induttivo; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, contestando l'esclusione dell'Irap per asserita mancanza di autonoma organizzazione, pur a fronte dello svolgimento di un'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accesso presso il professionista depositario delle scritture del contribuente e riconoscendo rilevanza alla documentazione extracontabile quale base per l'accertamento analitico-induttivo; ha invece rigettato il terzo motivo, confermando che la valutazione sulla mancanza di autonoma organizzazione ai fini Irap, espressa dalla CTR con riferimento all'assenza di dipendenti e di una struttura materiale rilevante, era un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per i necessari accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
primo comma, ultimo periodo; decimo comma
La regola sulla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato durante l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni tutela la riservatezza del professionista solo quando il professionista stesso è oggetto delle indagini fiscali; non si applica, invece, quando il professionista sia mero depositario delle scritture di un diverso contribuente sottoposto a verifica, fattispecie ricondotta alla disciplina generale degli accessi.
Il rinvio alla disciplina IVA degli accessi opera per gli accertamenti in materia di imposte dirette; anche qui la previsione sulla presenza del titolare dello studio vale solo se il professionista è il contribuente verificato.
L'incompletezza della dichiarazione può essere desunta anche da documentazione extracontabile e contabilità in nero; in presenza di tali elementi l'Amministrazione può procedere a rettifica del reddito secondo un accertamento analitico-induttivo.
In materia IVA è consentita la rettifica fondata anche su elementi extracontabili e su presunzioni desunte dalla documentazione acquisita.
Ai fini IRAP, il presupposto dell'imposta è integrato solo in presenza di autonoma organizzazione; per il piccolo imprenditore occorre una verifica concreta della presenza di mezzi eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui non occasionale.
I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e, per il terzo motivo, è stato ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito congruamente motivate.
Massime di principio
- Negli accessi presso locali destinati all'esercizio di arti e professioni, la garanzia della presenza del titolare o di un delegato tutela la riservatezza dei clienti del professionista solo quando il professionista sia egli stesso il soggetto passivo della verifica; se invece il professionista custodisce le scritture di un terzo contribuente, l'accesso resta disciplinato dalle regole ordinarie sugli accessi, ispezioni e verifiche.
- La documentazione extracontabile, inclusa la cosiddetta contabilità in nero e gli appunti interni riferiti al magazzino o ad altri aspetti dell'attività, può costituire idoneo elemento presuntivo per fondare un accertamento analitico-induttivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità ufficiale risulti inattendibile o incompleta e vi siano elementi extracontabili idonei a corroborare la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto: essa ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; in mancanza, il piccolo imprenditore non è assoggettato all'imposta.
- L'accertamento in fatto sulla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione, se sorretto da motivazione congrua e conforme ai corretti parametri giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità.
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