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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06188/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un accertamento sintetico ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007, fondato sull’individuazione di beni-indice (due veicoli e due immobili) e sulla ritenuta incongruità tra spese sostenute e redditi dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione e confermato l’accertamento. In cassazione la contribuente ha proposto nove motivi: omessa pronuncia e violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale per la concessione di un termine asseritamente troppo breve per produrre documenti; omessa pronuncia in relazione alla disponibilità e ai costi di veicoli intestati a una società; violazione delle norme sull’accertamento sintetico; omessa motivazione sulla conferma dei costi relativi ai veicoli; omessa pronuncia sulla questione degli appartamenti nella disponibilità dei coniugi e sui relativi costi; erronea qualificazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 come fonte di presunzione legale; e, infine, violazione dell’art. 38 per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova della disponibilità di somme derivate dalla cessione di opere d’arte da parte del marito, somme che la contribuente sosteneva fossero state destinate a finanziare le spese contestate.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto, l’ottavo e il nono motivo di ricorso, rigettando gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancanza di motivazione su alcuni punti decisivi (costi dei veicoli e disponibilità dei due immobili) e quello sulla prova contraria offerta dalla contribuente circa la provvista finanziaria derivante dalla cessione di opere d’arte, chiarendo però che l’art. 38 d.P.R. 600/1973 richiede non solo la prova dell’esistenza delle somme, ma anche della loro disponibilità e durata del possesso, senza però gravare il contribuente dell’ulteriore prova che tali somme non siano state impiegate in altri investimenti in opere d’arte.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    L’accertamento sintetico fonda una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova contraria; la prova deve riguardare non solo l’esistenza di redditi o mezzi finanziari, ma anche la loro disponibilità e durata del possesso, mentre non è richiesto di dimostrare che le somme non siano state impiegate in ulteriori investimenti.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato in relazione alle contestazioni sul termine concesso in sede istruttoria per produrre documentazione.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    È richiamato in relazione alle contestazioni sul contraddittorio e sulla concessione di un termine per la produzione documentale.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte distingue però tra omessa pronuncia e rigetto implicito quando il giudice di merito abbia sostanzialmente aderito alla tesi dell’Ufficio.

  • art. 2728 c.c.

    La Corte lo richiama per qualificare la presunzione derivante dall’art. 38 d.P.R. 600/1973 come presunzione legale relativa (iuris tantum).

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, la pretesa tributaria è sorretta da una presunzione legale relativa di capacità contributiva: il contribuente può superarla offrendo prova contraria del finanziamento delle spese con redditi diversi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione dell’esistenza di somme o redditi disponibili, ma deve riguardare anche la loro effettiva disponibilità nel periodo rilevante e la durata del relativo possesso, poiché una mera disponibilità momentanea non dimostra che quelle somme abbiano finanziato le spese contestate.
  • Non è onere del contribuente provare negativamente che le somme di provenienza lecita non siano state impiegate in altri investimenti: è sufficiente dimostrare, con elementi documentali idonei, la concreta disponibilità dei mezzi finanziari e la loro idoneità a giustificare la spesa contestata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza una trattazione espressa e analitica del singolo profilo, contenga un rigetto implicito delle difese svolte e mostri di avere considerato la questione nel quadro complessivo della motivazione.
  • La mera deduzione di una violazione procedimentale o di un termine istruttorio più breve non comporta di per sé nullità dell’accertamento: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, specificando quali prove non siano state potute produrre.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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