Cassazione Civile, Ordinanza n. 16813/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 27 luglio 2001, relativo ad alcuni cespiti siti in Roma, per il quale la promissaria acquirente aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. I promittenti venditori avevano visto opporsi domande di simulazione assoluta del preliminare e, in subordine, revocatoria da parte di una banca creditrice, poi cessionaria del credito. La Corte d’appello aveva dichiarato simulato il preliminare e rigettato la domanda ex art. 2932 c.c.; la Cassazione, con ordinanza n. 2214/2020, aveva rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Con il presente ricorso per revocazione la società promissaria acquirente deduce due errori di fatto revocatori: (1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili/infondate le censure relative alla nullità delle fideiussioni poste a base della legittimazione attiva della banca, assumendo che la ricorrente dovesse dimostrare che le fideiussioni fossero l’unica origine dell’intero rapporto obbligatorio; (2) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto esaminate e infondate le doglianze su carenza di legittimazione attiva della banca originaria e persistenza del mandato alla società mandataria dopo vicende societarie, oltre a una supposta erronea qualificazione delle vicende societarie (fusione/conferimento) e alla mancanza di un allegato documentale. Il ricorso per revocazione contesta, in sostanza, la lettura della precedente ordinanza e la valutazione della decisività di tali profili.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo sulla revocazione della propria precedente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che i vizi denunciati non integrano un errore di fatto revocatorio, perché attengono a valutazioni giuridiche e al contenuto motivazionale della decisione, non a una falsa percezione di fatti interni al giudizio di legittimità. In particolare, ha chiarito che la precedente ordinanza non aveva supposto inesistenti fatti processuali, ma aveva ritenuto i motivi originari inidonei a evidenziare la decisività delle questioni prospettate. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita
invocato nel ricorso principale in relazione alla valutazione dei documenti prodotti in copia
il disconoscimento della copia deve essere chiaro e univoco; non bastano formule di stile o contestazioni generiche
richiamato in tema di onere della prova, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate
richiamato in relazione al disconoscimento di scrittura/documenti
richiamato per censurare la produzione in appello di documenti ritenuti tardivi
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di intervento del terzo
l’interveniente non può compiere atti non più consentiti alle altre parti al momento dell’intervento; il limite vale anche per le produzioni documentali
richiamati in relazione alla simulazione assoluta del preliminare
la fusione è vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa, con continuità anche processuale tra gli enti coinvolti
l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto interno e decisivo, non in un errore di giudizio o nella rivalutazione delle prove
richiamato quale base del ricorso per revocazione avverso ordinanza della Cassazione
richiamato con riferimento al rimedio revocatorio esperito contro la decisione di legittimità
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto revocatorio deve riguardare un fatto interno al giudizio di legittimità, percepito in modo erroneo e decisivo; non è ammessa la censura che miri soltanto a correggere l’interpretazione o la valutazione giuridica già compiuta.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la doglianza che contesti la sufficienza o la correttezza della motivazione, la valutazione delle prove o la lettura complessiva dei motivi di ricorso originari.
- Il disconoscimento delle copie documentali ex art. 2719 c.c. è inefficace se generico: la parte deve indicare con precisione il documento contestato e gli specifici profili di difformità rispetto all’originale.
- La produzione in appello di documenti autentici può essere ammissibile quando abbia funzione meramente integrativa di documenti già prodotti in copia in primo grado; in tal caso non si configura tardività della produzione integrativa.
- L’omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza abbia comunque esaminato la questione, anche con statuizione implicita di rigetto; per dedurla utilmente occorre indicare il carattere decisivo della questione pretermessa.
- La prova della simulazione dedotta da terzi è normalmente affidata a presunzioni, la cui selezione e valutazione appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una nuova valutazione del materiale indiziario.
- L’interveniente tardivo non può compiere atti istruttori che, al momento del suo ingresso, non sarebbero più consentiti alle altre parti; il limite riguarda anche le produzioni documentali, salvo che il materiale sia già acquisito al processo o comunque non alteri la scansione del contraddittorio.
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