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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27043/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un comune, in servizio da molti anni nell'area economico-finanziaria e titolare di posizione organizzativa, agiva per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla revoca dell'incarico di posizione organizzativa e dalla successiva assegnazione ad altri servizi. Sosteneva che la revoca fosse ingiustificata e avesse finalità ritorsive, traducendosi in un sostanziale svuotamento di mansioni e in un demansionamento, con mortificazione della professionalità. In primo grado e poi in appello la domanda era stata respinta. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme sul pubblico impiego privatizzato e del CCNL, assumendo che la corte territoriale avesse dato rilievo solo alla equivalenza formale delle mansioni, senza considerare la sostanziale perdita di ruolo; 2) violazione delle norme su presunzioni, onere della prova, buona fede, correttezza e disciplina del lavoro pubblico, lamentando che la corte avesse trascurato le prove testimoniali e avesse tratto il proprio convincimento da elementi presuntivi non pertinenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e carenza motivazionale, per non avere considerato i principi di buona amministrazione e i limiti allo spoil system.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi, osservando che il ricorrente si limitava a contestare l'esito dell'accertamento di merito sullo svuotamento di mansioni senza evidenziare specifici errores in procedendo; ha inoltre ribadito che nel pubblico impiego privatizzato l'art. 52 d.lgs. 165/2001 rileva in base all'equivalenza formale delle mansioni prevista dalla contrattazione collettiva, senza che possa farsi applicazione della regola generale dell'art. 2103 c.c. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per la presenza di una "doppia conforme" e per la mancata indicazione delle divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado. La Corte ha anche rilevato che la Corte territoriale aveva accertato la legittimità dell'operato dell'amministrazione e che, comunque, il danno da demansionamento non è in re ipsa ma va specificamente allegato e provato dal lavoratore, anche mediante presunzioni fondate su fatti ulteriori e specifici rispetto al mero inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato conta l'equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione collettiva; il giudice non può sindacare la professionalità in concreto acquisita facendo applicazione dell'art. 2103 c.c.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente come parametri di correttezza e buona fede, ma non ritenuti idonei a sovvertire l'accertamento di legittimità dell'azione datoriale pubblica

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono essere utilizzate per provare il danno da dequalificazione, ma solo partendo da fatti noti specifici e rilevanti

  • art. 2697 c.c.

    il danno allegato deve essere provato da chi lo deduce, non potendo essere presunto automaticamente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'omessa considerazione delle prove, ma senza specifica dimostrazione di un errore processuale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inidonea

  • art. 2087 c.c.

    richiamato come norma di tutela dell'integrità del lavoratore, ma non decisivo in difetto di prova del danno

  • art. 2103 c.c.

    non applicabile come criterio diretto nel pubblico impiego privatizzato, prevalendo l'art. 52 d.lgs. 165/2001

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non sono indicate le divergenze tra le sentenze di primo e secondo grado

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la doppia conforme nei termini indicati dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato la legittimità dell'assegnazione a nuove funzioni va valutata in base all'equivalenza formale delle mansioni prevista dalla contrattazione collettiva, non sulla base della professionalità concretamente maturata dal dipendente.
  • La revoca di una posizione organizzativa non integra di per sé demansionamento se il lavoratore continua a svolgere funzioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento e riceve un trattamento accessorio coerente con l'incarico residuo.
  • Il danno da demansionamento o dequalificazione non è mai in re ipsa: chi lo allega deve specificarne natura e contenuto e darne prova, anche per presunzioni, ma solo attraverso fatti ulteriori, specifici e univoci rispetto al mero inadempimento.
  • Le presunzioni semplici possono fondare la prova del danno professionale solo se il giudice individua circostanze concrete idonee a dimostrare, secondo criteri di probabilità e comune अनुभवienza, il pregiudizio lamentato.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non evidenzia le divergenze tra la ricostruzione fattuale del primo e del secondo giudice.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoPubblico impiego
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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