Cassazione Civile, Ordinanza n. 03089/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di oltre 62 mila euro ottenuto dall'impresa edile per fatture relative a lavori eseguiti. Il committente ha proposto opposizione deducendo di avere già pagato tutte le fatture e formulando domanda riconvenzionale per la restituzione di 70 mila euro asseritamente versati come acconto per materiali edili mai utilizzati. I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU e di altre risultanze, che vi fosse un accordo tra le parti per il pagamento fittizio di somme e la successiva retrocessione in contanti, finalizzato anche a consentire l'accesso a incentivi pubblici; hanno quindi ridotto il credito dell'impresa sottraendo le somme fittiziamente corrisposte e respinto la pretesa restitutoria del committente. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle regole sulla prova e sull'onere probatorio, sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti e avesse invertito l'onere della prova; 2) vizio motivazionale per omesso esame della restituzione delle somme; 3) violazione delle norme su nullità e indebito oggettivo, sostenendo che la Corte avesse introdotto una causa petendi diversa e omesso di esaminare la prescrizione dell'azione restitutoria; 4) ulteriore vizio motivazionale sulla domanda riconvenzionale, anche con riferimento alla mancata sottrazione di IVA e imposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto. Ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere della prova, poiché l'opponente, che assumeva di vantare un proprio credito per acconti su materiali, era gravato della prova di tale pretesa. Ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, giudicando adeguatamente motivata la ricostruzione dell'accordo fraudolento e delle retrocessioni di denaro. Il vizio motivazionale è stato escluso sia per la presenza di una doppia conforme, sia perché la Corte d'appello aveva esaminato il fatto storico dedotto come decisivo. Quanto alla nullità dell'accordo e all'indebito oggettivo, la Corte ha affermato che la nullità per contrarietà a norme imperative è rilevabile d'ufficio anche in appello e che non vi è ultrapetizione, perché le somme retrocesse sono state considerate ai fini della riduzione del credito azionato e dell'esclusione del controcredito. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
La censura non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
L'onere di provare il credito azionato in via riconvenzionale grava su chi lo allega.
La prova per presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; la critica in cassazione è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei relativi paradigmi e non una diversa ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito rilievo a presunzioni prive dei requisiti legali, non quando si contesti la valutazione delle circostanze.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non l'asserito errore di valutazione delle prove o la mera diversa lettura del compendio istruttorio.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012
La disciplina sul vizio motivazionale riformulato e sulla doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
La nullità del contratto o della clausola è rilevabile d'ufficio anche in appello se desumibile dagli atti.
La retrocessione di somme in esecuzione di un accordo nullo integra un indebito oggettivo.
Non vi è ultrapetizione se il giudice utilizza la nullità o l'indebito solo per regolare le domande già proposte e non introduce un diverso thema decidendum.
Il giudice applica d'ufficio le norme di diritto rilevanti, nei limiti delle domande e delle eccezioni dedotte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente gli atti e i documenti su cui fonda l'eccezione non esaminata in sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di calcolo del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo in caso di rigetto.
La Corte la richiama solo come contesto del pactum fraudolento volto a consentire l'accesso a incentivi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente propone domanda riconvenzionale per un proprio credito, su di lui grava la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
- La prova per presunzioni è corretta quando il giudice valorizza una pluralità di fatti noti dotati di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è sufficiente opporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato parametri presuntivi difformi da quelli legali, non quando si contesti il risultato valutativo raggiunto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'asserita erronea valutazione delle prove; in presenza di doppia conforme, tale censura è ulteriormente limitata.
- La nullità di un accordo contrario a norme imperative può essere rilevata d'ufficio anche in appello, purché desumibile dagli atti di causa.
- La restituzione di somme eseguita in attuazione di un accordo nullo può essere ricondotta all'indebito oggettivo senza integrare ultrapetizione, se serve solo a rideterminare il credito fatto valere in giudizio.
- Le eccezioni che non siano state esaminate nella sentenza impugnata devono essere sostenute con specifica indicazione degli atti processuali rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
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