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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico locale. Il lavoratore aveva impugnato il recesso nell’ambito del rito speciale ex L. n. 92/2012. La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la sanzione espulsiva sotto il profilo sostanziale, ma aveva qualificato l’eventuale omissione della fase davanti al Consiglio di disciplina come mera irregolarità procedurale, sanzionabile solo con la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 6, St. lav. Il ricorrente principale ha censurato tale impostazione deducendo violazione degli artt. 53 e ss. del R.D. n. 148/1931, degli artt. 2106 c.c. e 7 L. n. 300/1970, sostenendo che la mancata consegna della relazione investigativa e la mancata convocazione del Consiglio di disciplina, nonostante la richiesta del lavoratore, integrassero una violazione del procedimento disciplinare tale da determinare la nullità del licenziamento. Con il secondo motivo ha inoltre dedotto violazione dell’art. 257 c.p.c. e dell’art. 33 L. n. 104/1992 in tema di efficacia probatoria della relazione investigativa e onere della prova. La società, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 18, comma 6, St. lav. per asserita implicita abrogazione dei consigli di disciplina e, comunque, l’insussistenza di violazioni del R.D. n. 148/1931. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo decisiva la violazione del procedimento speciale previsto per gli autoferrotranvieri: la mancata osservanza dell’art. 53 R.D. n. 148/1931 comporta nullità del provvedimento disciplinare quale invalidità di protezione, con applicazione della tutela reale e risarcitoria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il ricorso incidentale è stato rigettato. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato che, nel regime degli autoferrotranvieri, la violazione del procedimento disciplinare speciale di cui all’art. 53 R.D. n. 148/1931 determina la nullità del licenziamento, non una mera irregolarità formale sanzionabile soltanto con indennità. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il secondo, ha rigettato il ricorso incidentale della società e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché si uniformi al principio affermato e provveda anche sulle spese. È stato inoltre disposto l’obbligo, per la ricorrente incidentale, del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • R.D. n. 148 del 1931, artt. 53 e ss.

    La violazione del procedimento disciplinare speciale previsto per gli autoferrotranvieri comporta la nullità del provvedimento disciplinare, quale invalidità di protezione, per inderogabilità della disciplina e funzione di tutela del lavoratore.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul regime sanzionatorio disciplinare.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolarità del procedimento disciplinare.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970

    La nullità del licenziamento per violazione della norma imperativa determina la tutela reale e risarcitoria prevista da tali commi.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    La Corte d’appello lo aveva applicato, ma la Cassazione ha escluso che la violazione del procedimento speciale sia solo una violazione formale/procedurale sanzionabile con la sola tutela indennitaria.

  • L. n. 92/2012

    È la legge richiamata per il rito speciale di impugnativa del licenziamento e per la modifica dell’art. 18 St. lav.

  • art. 257 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo del ricorso principale in tema di efficacia probatoria della relazione investigativa.

  • art. 33 L. n. 104/1992

    Invocato nel secondo motivo del ricorso principale, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare a precedenti conformi e alle relative motivazioni.

  • d.lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 1

    Richiamato in relazione alla disciplina del Jobs Act e alla nullità del licenziamento, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024.

  • Corte cost. n. 22 del 2024

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della limitazione alle sole nullità testuali, consentendo l’applicazione della tutela reintegratoria anche nelle ipotesi di nullità per violazione di norme imperative.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il procedimento disciplinare speciale previsto dal R.D. n. 148/1931 è inderogabile: la sua violazione non integra una semplice irregolarità formale, ma comporta la nullità del licenziamento.
  • Quando il licenziamento è nullo per violazione di una norma imperativa del procedimento disciplinare speciale, trova applicazione la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, St. lav., e non la sola tutela indennitaria del comma 6.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto in modo decisivo per la cassazione della sentenza impugnata, i motivi ulteriori che presuppongono un diverso assetto della controversia possono essere dichiarati assorbiti.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, la Corte di cassazione può ribadire che la mancata attivazione della fase dinanzi al Consiglio di disciplina, ove tempestivamente richiesta, incide sulla validità del licenziamento e non è riducibile a mera violazione procedurale senza effetti invalidanti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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