Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società utilizzatrice per il corrispettivo dovuto alla somministrazione di personale. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo che il credito della curatela si era estinto per compensazione con un proprio controcredito sorto per avere pagato direttamente ai lavoratori somministrati le retribuzioni rimaste insolute da parte della società somministrante poi fallita. Ha dedotto che, in base alla disciplina della somministrazione e alla surrogazione legale conseguente al pagamento effettuato, era divenuta creditrice verso il fallimento e poteva opporre tale credito in compensazione nel giudizio promosso dalla curatela. Il fallimento ha resistito, sostenendo che il credito avrebbe dovuto essere previamente insinuato al passivo e che, in ogni caso, il regresso non sarebbe sorto perché non vi era stato integrale pagamento dell'obbligazione solidale, essendo state corrisposte solo le retribuzioni e non anche contributi e ritenute. La corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo ammissibile l'eccezione di compensazione e negando che fosse necessaria la preventiva insinuazione al passivo o l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione ai fini della surrogazione e della compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso del fallimento. Ha affermato che, nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito anche se non previamente insinuato al passivo, quando tale difesa abbia funzione meramente paralizzante della domanda attrice. Ha inoltre chiarito che, nel caso specifico, il credito opposto non derivava da regresso ex art. 1299 c.c., ma dalla surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. conseguente al pagamento eseguito dal coobbligato solidale: tale credito, già sorto prima del fallimento, poteva essere fatto valere in compensazione, senza che operasse il limite dell'art. 61 l. fall. riservato al diverso diritto di regresso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della curatela alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che il principio di esclusività della verifica del passivo non impedisce al convenuto di opporre eccezioni meramente paralizzanti nel giudizio promosso dalla curatela
non osta alla compensazione quando il controcredito opposto deriva da surrogazione legale relativa a un debito preesistente al fallimento
richiamato per distinguere la domanda di insinuazione al passivo dall'eccezione riconvenzionale proposta solo per paralizzare la domanda della curatela
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che l'eccezione in compensazione nel giudizio ordinario richieda la previa verifica del credito in sede concorsuale
richiamato dalla ricorrente in parallelo alle norme fallimentari, senza incidere sull'esito
richiamato dalla ricorrente in tema di verifica del passivo e compensazione nel contesto della crisi d'impresa
richiamato dalla ricorrente; non ha modificato il principio sull'eccezione di compensazione nel giudizio promosso dalla curatela
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla procedura concorsuale
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla procedura concorsuale
disciplina il regresso tra condebitori; la Corte distingue tale istituto dalla surrogazione legale e ne limita l'operatività al caso di pagamento integrale nei rapporti rilevanti
riguarda il regresso del coobbligato; non si applica al credito da surrogazione legale opposto solo in compensazione
richiamato dalla ricorrente in parallelo all'art. 61 l. fall. sul tema del regresso del coobbligato
prevede la surrogazione legale del solvens nei diritti del creditore soddisfatto; la surrogazione opera automaticamente e può essere anche parziale nei limiti del pagamento effettuato
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
"l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore"
la Corte la utilizza per ricostruire la solidarietà tra utilizzatore e somministratore e per affermare che il pagamento diretto ai lavoratori fa sorgere la surrogazione del solvens nei diritti dei lavoratori verso il debitore fallito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito se la difesa mira soltanto a paralizzare, in tutto o in parte, la domanda attrice; in tale ipotesi non è necessaria la previa insinuazione al passivo.
- La verifica del passivo è necessaria quando il creditore voglia ottenere una pronuncia autonoma di accertamento o di condanna contro la massa, ma non quando il credito sia utilizzato solo come eccezione riconvenzionale per resistere alla pretesa della curatela.
- Il credito sorto per effetto di pagamento eseguito da un coobbligato solidale può derivare da surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c., istituto distinto dal regresso; la surrogazione opera automaticamente nei limiti di quanto effettivamente pagato e può essere anche parziale.
- Il limite del pagamento integrale richiesto per il regresso del coobbligato fallimentare non si estende al credito da surrogazione legale fatto valere solo in compensazione contro la curatela.
- Quando il controcredito nasce da un debito preesistente rispetto al fallimento e si consolida per surrogazione legale, esso può essere opposto in compensazione senza che operi il divieto di cui all'art. 56 l. fall. nei termini invocati dalla curatela.
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