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Sentenza

Sentenza n. 3625/2022 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione IV, n. 4117 del 16 giugno 2021.

Giustizia amministrativa202108753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’azione avverso il silenzio e respinto la domanda di indennizzo da ritardo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato in primo grado il silenzio-inadempimento del Comune di Napoli sulla propria istanza volta alla conclusione del procedimento relativo a un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, chiedendo altresì il risarcimento o indennizzo per il ritardo. Nelle more, il Comune aveva adottato una delibera di diniego della proposta, determinando la cessazione della materia del contendere quanto all’azione avverso il silenzio. Il TAR aveva respinto la domanda economica rilevando che, per ottenere l’indennizzo da mero ritardo, l’interessato avrebbe dovuto attivare, entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990, ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013. In appello la società ha dedotto, con il primo motivo, che il potere sostitutivo non sarebbe applicabile quando il potere originario spetta alla Giunta comunale, organo collegiale e politico, poiché un dirigente o altra figura apicale non potrebbe sostituirla nell’approvazione di uno strumento urbanistico. Con il secondo motivo ha sostenuto l’autonomia tra l’indennizzo da mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 e il risarcimento del danno da ritardo di cui al comma 1 della medesima disposizione, affermando che il primo non sarebbe subordinato all’attivazione del potere sostitutivo e chiedendo la liquidazione di euro 216.383,40 o di altra somma equitativamente determinata. L’appellante ha inoltre eccepito la tardività della memoria comunale depositata oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di tardività della memoria del Comune, rilevando che era stata depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73 c.p.a. Ha poi rilevato che il capo della sentenza relativo alla cessazione della materia del contendere sull’impugnazione del silenzio non era stato impugnato e, pertanto, era coperto da giudicato. Esaminata la sola domanda economica, ha respinto entrambi i motivi d’appello. Il Collegio ha distinto il risarcimento del danno da ritardo, subordinato alla prova degli elementi della responsabilità civile, dall’indennizzo per mero ritardo, che prescinde dalla prova del danno e della colpa ma richiede il superamento del termine procedimentale e l’attivazione del potere sostitutivo entro il termine perentorio di venti giorni. Ha ritenuto che l’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990 non preveda deroghe o limitazioni per gli enti locali né per i procedimenti in cui la competenza originaria appartenga alla Giunta comunale. Anche in tale ipotesi devono quindi essere individuati, all’interno dell’amministrazione, i titolari del potere sostitutivo, secondo i criteri previsti dalla legge. L’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, prevedendo l’indennizzo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, deve essere letto congiuntamente all’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, che impone l’attivazione del potere sostitutivo quale condizione per ottenere l’indennizzo. Poiché la società non aveva contestato di non avere azionato tale potere, la domanda economica non poteva essere accolta. L’appello è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la novità e particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990

    Impone a ciascuna amministrazione di individuare il soggetto o l’unità organizzativa titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia; la disposizione non esclude gli enti locali né i procedimenti in cui la competenza originaria spetti a un organo collegiale politico.

  • art. 2, comma 9-ter, l. n. 241/1990

    Disciplina l’esercizio del potere sostitutivo e il termine entro il quale deve essere dato riscontro alla richiesta dell’interessato.

  • art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990

    Prevede il risarcimento del danno da ritardo, che richiede la prova degli elementi della responsabilità civile, inclusi danno ingiusto, danno-conseguenza, nesso causale ed elemento soggettivo.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990

    alle condizioni e con le modalità previste dalla legge

    Riconosce l’indennizzo per mero ritardo alle condizioni stabilite dalla disciplina attuativa, tra cui l’attivazione del potere sostitutivo prevista dall’art. 28 d.l. n. 69/2013.

  • art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013

    al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990

    Subordina l’ottenimento dell’indennizzo da mero ritardo all’attivazione del potere sostitutivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 73 c.p.a.

    Prevede il termine processuale per il deposito delle memorie; la memoria comunale depositata oltre il termine di trenta giorni è stata dichiarata tardiva.

  • artt. 26 e 27 l.r. Campania n. 16/2004

    Individuano, secondo quanto dedotto nel giudizio, la competenza della Giunta comunale in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

  • art. 10 del regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Disciplina la proposta di piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.

Massime di principio

  • L’indennizzo per mero ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo è distinto dal risarcimento del danno da ritardo: il primo prescinde dalla prova del danno e della colpa dell’amministrazione, mentre il secondo richiede la prova di tutti gli elementi della responsabilità civile.
  • L’attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990 costituisce condizione necessaria per ottenere l’indennizzo da mero ritardo disciplinato dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della stessa legge e dall’art. 28 d.l. n. 69/2013.
  • La richiesta di esercizio del potere sostitutivo ai fini dell’indennizzo da mero ritardo deve essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento; il mancato rispetto di tale termine impedisce il riconoscimento dell’indennizzo.
  • L’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990 non prevede deroghe per gli enti locali né per i procedimenti nei quali la competenza originaria appartenga a un organo collegiale politico, come la Giunta comunale; anche in tali amministrazioni deve essere individuato il titolare del potere sostitutivo.
  • La previsione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 secondo cui l’indennizzo spetta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge implica il coordinamento con l’art. 28 d.l. n. 69/2013, che prescrive l’attivazione del potere sostitutivo quale modalità necessaria per l’ottenimento dell’indennizzo.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardoDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesse

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