Sentenza n. 5272/2022 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento prot. -OMISSIS-del 02.10.2019, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 5° Divisione, ha stabilito che il ricorrente non può essere valutato per l’avanzamento con l’aliquota del 31 dicembre 2018 in quanto cessato dal servizio in data -OMISSIS-quando la procedura di valutazione era ancora in itinere; - provvedimento notificato al ricorrente in data 09.10.2019; - del successivo quadro di avanzamento, non noto, laddove nelle more sia stato ufficialmente pubblicato; - per quanto occorrer possa della Circolare Ministeriale con cui è stata indetta la procedura di avanzamento laddove contenga criteri contrari ai precetti di Legge in materia di avanzamento; - di tutti gli atti presupposti, successivi consequenziali e connessi, ancorché non cogniti, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato ai fini del conferimento del grado di Brigadiere dei Carabinieri;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla valutazione per l’avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere con aliquota del 31 dicembre 2018, disposta perché il militare era cessato dal servizio durante l’iter valutativo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, incluso nell’aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2018 dopo aver maturato la permanenza minima nel grado, è stato successivamente dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per infermità dipendenti da causa di servizio e collocato in congedo assoluto mentre la procedura era ancora in corso. Ha impugnato l’esclusione deducendo la violazione degli artt. 1051, 1297, 1298 e 1299 del Codice dell’ordinamento militare e dell’allegato H alla circolare dell’11 gennaio 2019: la cessazione per invalidità permanente non sarebbe tra le cause ostative alla valutazione. Ha inoltre denunciato violazione dell’art. 1084 del Codice, che prevede promozioni al collocamento in congedo per infermità, e dell’allegato H, nonché difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e motivazione carente ed erronea. Secondo il ricorrente, sarebbe irragionevole far dipendere la possibilità di avanzamento dai tempi della procedura amministrativa, non controllabili dall’interessato, in assenza di una norma che imponga la permanenza in servizio fino alla conclusione della valutazione. In memoria ha invocato l’applicabilità dell’art. 1051-bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dopo l’adozione dell’atto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto applicabile al caso l’art. 1051-bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal d.lgs. 173/2019 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2020: la disposizione, con efficacia dal 1° luglio 2017, contempla i militari collocati in congedo per invalidità permanente dopo aver maturato il requisito minimo per l’inserimento nell’aliquota ad anzianità e stabilisce che siano comunque valutati. Il ricorrente era cessato dal servizio dopo l’inclusione nell’aliquota e durante l’iter valutativo, in data successiva al 1° luglio 2017. Benché la legittimità dell’atto debba normalmente essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione, il Collegio ha ravvisato l’eccezione della norma sopravvenuta espressamente retroattiva: l’art. 1051-bis ha quindi determinato l’illegittimità sopravvenuta dell’esclusione. Il TAR ha annullato l’atto e riconosciuto il diritto del ricorrente a essere valutato per l’avanzamento a Brigadiere con aliquota 31 dicembre 2018; ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 1051-bis d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)
A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.
La norma si applica, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2017, anche al militare collocato in congedo per invalidità permanente durante l’iter valutativo, dopo aver maturato il requisito di permanenza minima nel grado: questi deve comunque essere sottoposto a valutazione.
principio tempus regit actum
In altre parole, il principio tempus regit actum incontra un’eccezione laddove al provvedimento impugnato sopravvenga una norma espressamente retroattiva, quale è l’art. 1051-bis, che dispone in maniera esplicita “A decorrere dal 1° luglio 2017 (…)”.
La legittimità dell’atto è di regola apprezzata in base alla situazione esistente al momento della sua emanazione, ma una norma sopravvenuta espressamente retroattiva può incidere sulla valutazione dell’atto e determinarne l’illegittimità sopravvenuta.
Massime di principio
- Il militare collocato in congedo per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado necessaria per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità deve comunque essere valutato, se la cessazione ricade nel periodo di efficacia retroattiva previsto dall’art. 1051-bis del Codice dell’ordinamento militare.
- Il principio tempus regit actum non impedisce che una norma sopravvenuta espressamente retroattiva incida sulla legittimità di un provvedimento amministrativo anteriore; in tal caso può configurarsi l’illegittimità sopravvenuta dell’atto.
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