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Sentenza

Sentenza n. 6038/2022 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensiva, - del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 0006984 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 0006992, del 10.05.2021 e notificati in pari data a mezzo PEC, a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie, avente ad oggetto: “Corso di Specializzazione per Segretari Comunali previsto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/97, denominato “Se.F.A 2020”, non ammissione al corso Dott.ssa Rabino Roberta”: - quale atto conseguente: Del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 0006898 del 10.05.2021, a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie, pubblicato sul sito web dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali l'11.05.2021, avente ad oggetto: “Corso di Specializzazione per Segretari Comunali previsto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/97, denominato “Se.F.A 2020”. Ammissioni al corso, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi alla frequentazione del Corso di Specializzazione per Segretari Comunali previsto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/97, denominato “Se.F.A 2020”; - e quale atto presupposto: della Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n.0006787.del 31.03.2021, a firma del Vicario Viceprefetto Caporale, avente ad oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Specializzazione per Segretari Comunali previsto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/97, denominato “Se.F.A 2020- Preavviso di rigetto” (dott.ssa Rabino); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento all'art.2 “Requisiti di ammissione” del “Bando di ammissione al corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/97, per il conseguimento dell'Idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluogo di Provincia e nelle Province, denominato “Se.F.A 2020”, approvato con Decreto prefettizio prot. 0016178 del 29.12.2020, laddove si interpreti nel senso di escludere la partecipazione al prefato corso ai segretari che abbiano svolto servizio effettivo presso sedi di segreteria in comuni aventi un numero di abitanti compreso trai 3.001 e i 10.000 (Comune di 3a classe) e 10.001 e 65.000 (Comune di 2° classe), e/o presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti anche prima del conseguimento formale dell'iscrizione in fascia B e/o nel senso di escludere la valutazione complessiva di più servizi svolti contemporaneamente; - per quanto occorrer possa del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. 8262, del 21.05.2021, ad oggetto “Corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. N. 465/97, denominato “Se.F.A. 2020”. Regolamento didattico”, ove per ipotesi lesivo dell'interesse del ricorrente; B) in via subordinata PER LA CONDANNA (ex art. 30 c.p.a.) dell'Amministrazione alla ammissione della ricorrente Segretario dott.ssa Roberta Rabino al Corso di Specializzazione per Segretari Comunali previsto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.465/97, denominato “Se.F.A 2020”.

Giustizia amministrativa202106186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione al corso di specializzazione Se.F.A. 2020 per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di fascia A, con gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (segretaria comunale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, iscritta in fascia B dal 1° dicembre 2016, contestava il diniego di ammissione al corso Se.F.A. 2020, fondato sull’assenza di due anni di servizio effettivo presso sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti successivi a un biennio presso sedi con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti. Deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14, commi 2 e 3, del d.P.R. 465/1997, dell’art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001, dell’accordo decentrato del 13 gennaio 2009 e della lex specialis, oltre a eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità e lesione dell’affidamento: l’iscrizione in fascia B doveva decorrere dal conseguimento dell’idoneità e non dalla successiva assunzione di un incarico in una sede di classe III; inoltre, il requisito di servizio presso un’Unione di comuni o comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti era alternativo e non soggetto a una sequenza temporale rispetto al servizio presso sedi comunali. Con il secondo motivo invocava il favor partecipationis e il buon andamento, sostenendo che il bando, in caso di dubbio interpretativo, dovesse essere letto nel senso più favorevole alla partecipazione. Con il terzo motivo contestava la lettura del bando e dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/1997 adottata dall’Amministrazione, l’asserito collegamento tra anzianità utile e trattamento economico, nonché l’insufficienza della motivazione rispetto alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Alla scadenza del bando, il 29 gennaio 2021, la ricorrente aveva svolto servizio in una convenzione di segreteria con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti dal 13 febbraio 2017 e servizio presso un’Unione montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti dal 19 gennaio 2016.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo e assorbendo le altre censure. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), del CCNL e del bando, l’iscrizione in fascia B decorra dal conseguimento dell’idoneità e dal relativo decreto prefettizio, non dalla successiva assunzione di un incarico presso una sede comunale di classe III o dalla corresponsione del relativo trattamento economico. Il bando collega i requisiti alla popolazione delle sedi di servizio e non alla classificazione o al trattamento economico del segretario; il richiamo dell’Amministrazione all’art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/1997 non giustificava quindi l’introduzione di un diverso requisito. Il servizio prestato presso Unioni di comuni o comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti costituisce, secondo il tenore letterale dell’art. 2 del bando, un requisito alternativo, per il quale non è richiesta la successione temporale rispetto al biennio di servizio presso sedi con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti. La ricorrente, iscritta in fascia B il 1° dicembre 2016, aveva maturato i periodi di servizio richiesti, inclusi oltre due anni presso l’Unione montana. Il diniego e gli altri atti impugnati sono stati annullati, con consolidamento degli effetti dell’ammissione cautelare con riserva. Il secondo motivo e le ulteriori censure sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 1.000 euro oltre IVA e CPA; spese compensate nei confronti dell’associazione intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 2 e 3, d.P.R. 465/1997

    Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

    L’iscrizione nella fascia professionale B consegue al superamento del corso e al conseguimento dell’idoneità, formalizzati dal decreto prefettizio; da quel momento decorre il servizio valutabile per l’ammissione al corso Se.F.A.

  • art. 31, comma 1, lett. b) e c), CCNL Segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001

    nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C;

    La fascia professionale B è acquisita con il conseguimento dell’idoneità al termine del corso di specializzazione. La disciplina richiamata dal bando non consente di differire la decorrenza dell’iscrizione alla fascia B alla presa di servizio presso una sede di una determinata classe.

  • art. 2 del bando Se.F.A. 2020

    Al corso di specializzazione Se.F.A. 2020 sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilita nel presente bando, dopo aver acquisito l’iscrizione alla fascia professionale B, abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o siano in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

    Il servizio utile decorre dall’iscrizione in fascia B. Il biennio presso un’Unione di comuni o una comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti rappresenta un requisito alternativo, non subordinato alla previa maturazione del biennio presso sedi con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti.

  • art. 12, comma 2, d.P.R. 465/1997

    tale norma infatti ammette la contemporanea (e transitoria) iscrizione in due fasce professionali (C e B) e fa riferimento ad “un comune di classe superiore”, invece il bando in questione prende in considerazione soltanto il numero di abitanti del plesso in cui si è svolto il servizio (art. 2) e ciò trova conferma dalla previsione dello stesso articolo secondo cui “per le convezioni di segreteria si tiene conto, in ogni caso, della somma della popolazione degli enti interessati”.

    La disposizione disciplina la contemporanea iscrizione transitoria in due fasce e non permette di collegare la decorrenza del servizio utile ai requisiti del bando al trattamento giuridico ed economico o alla presa di servizio presso un comune di classe superiore.

Massime di principio

  • Quando il bando per un corso di specializzazione dei segretari comunali richiama l’art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001, l’iscrizione in fascia B va individuata nel conseguimento dell’idoneità al corso previsto dall’art. 14 del d.P.R. 465/1997 e nel relativo atto prefettizio; il servizio utile per i requisiti di ammissione decorre da tale momento, non dalla successiva presa di servizio in una sede comunale di classe corrispondente né dalla percezione del relativo trattamento economico.
  • Se il bando individua i requisiti di servizio in base alla popolazione delle sedi e prevede, in alternativa al servizio presso sedi comunali, almeno due anni di servizio presso un’Unione di comuni o una comunità montana con popolazione superiore alla soglia stabilita, tale servizio alternativo non può essere subordinato a una sequenza temporale che il bando non prevede.
  • L’amministrazione non può introdurre, mediante interpretazione del bando o richiamo a una norma non pertinente alla determinazione dei requisiti di ammissione, un requisito ulteriore fondato sulla classificazione della sede o sul trattamento economico, quando la lex specialis collega l’anzianità utile all’iscrizione nella fascia professionale e alla popolazione degli enti presso cui il servizio è svolto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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