Sentenza n. 2193/2022 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo n. 86 del 3 marzo 2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che imponeva alla società lo smaltimento del percolato presente nel sito di una ex discarica comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale e l’aveva condannata alle spese. In appello ha dedotto, anzitutto, l’errata applicazione dell’art. 50, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000 e il difetto di motivazione, sostenendo che mancassero i presupposti di contingibilità, urgenza, eccezionalità e imprevedibilità dell’emergenza di igiene pubblica. Secondo l’appellante, l’affioramento del percolato era conseguenza della protratta mancata manutenzione ordinaria del Comune, era prevedibile e non integrava un’emergenza sanitaria, anche perché il sito era lontano dal centro abitato. Ha inoltre dedotto il travisamento dei fatti e l’errata valutazione della documentazione, contestando che il TAR avesse ritenuto ancora vigente il rapporto contrattuale relativo alla gestione della discarica sulla base di documenti riferibili, invece, al distinto contratto per la raccolta dei rifiuti urbani. La società ha sostenuto che le attività di monitoraggio eseguite negli anni fossero state svolte per mera cortesia e che la comunicazione del 24 maggio 2019 fosse stata effettuata quale soggetto interessato non responsabile ai sensi dell’art. 245, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Ha infine dedotto che, anche ove il rapporto contrattuale fosse stato ancora vigente, il Comune avrebbe dovuto agire mediante gli strumenti contrattuali ordinari e non con un’ordinanza extra ordinem.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il ricorso al potere di ordinanza contingibile e urgente previsto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, qualificando il provvedimento comunale come diretto a fronteggiare un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica di carattere locale. Tale potere richiede contingibilità, urgenza e la necessità di tutelare un interesse pubblico, oltre alla straordinarietà o imprevedibilità dell’evento; la contingibilità ricorre quando non esistono rimedi tipici adeguati o tempestivi, mentre l’urgenza consiste nell’impossibilità materiale di differire l’intervento per il rischio di un danno prossimo. Nel caso concreto, la dispersione del percolato era stata rilevata già nel 2003 e la stessa società aveva allora riconosciuto un pericolo concreto e attuale di inquinamento, dichiarandosi responsabile e chiedendo l’attivazione delle procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. La società aveva inoltre continuato a svolgere attività di contenimento e monitoraggio, documentate anche nel 2015 e nel 2018. Tali attività non sono state considerate atti di mera cortesia, ma adempimenti riconducibili agli obblighi legali del gestore nella fase di gestione post-operativa della discarica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2003. Nel 2019 persistevano la dispersione del percolato e il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per ferro, manganese e idrocarburi; inoltre, i Carabinieri forestali avevano segnalato la presenza di percolato e di bovini al pascolo nell’area. Questi elementi giustificavano l’intervento urgente del Comune, nelle more dell’attivazione degli ordinari procedimenti di bonifica. È stata ritenuta legittima anche l’individuazione della società quale destinataria dell’ordine, indipendentemente dalla perdurante vigenza del contratto di gestione, in ragione degli obblighi legali gravanti sul gestore, degli impegni assunti dalla società ai sensi dell’art. 245, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, dell’esclusiva detenzione di fatto del sito e della disponibilità delle mappe e degli strumenti necessari agli interventi. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 50, commi 4 e 5, d.lgs. n. 267/2000
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è esercitabile per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica locali quando ricorrano contingibilità, urgenza e un interesse pubblico da salvaguardare; il potere presuppone l’assenza di rimedi tipici adeguati o tempestivi e l’impossibilità di differire l’intervento.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 36/2003
Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore rimane responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente
La responsabilità del gestore per manutenzione, sorveglianza e controllo permane dopo la chiusura della discarica per tutto il periodo in cui l’impianto può comportare rischi ambientali.
art. 245, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006
interventi di messa in sicurezza operando l'aspirazione e l'allontanamento dei percolati e procedendo alle azioni necessarie per istallare una copertura sul sito della ex discarica di Castellafiume
Il soggetto interessato non responsabile che rilevi un superamento o un concreto pericolo di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione può assumere iniziative di messa in sicurezza; gli obblighi e gli impegni assunti, unitamente alla disponibilità materiale del sito, possono giustificare la sua individuazione quale destinatario degli interventi urgenti.
d.m. n. 55 del 2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Il potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica locale è legittimo solo in presenza di una situazione di pericolo concreto, di contingibilità e di urgenza, quando i rimedi tipici non siano adeguati o tempestivi e l’intervento non possa essere differito senza ragionevole rischio di danno prossimo.
- La protrazione nel tempo della situazione di pericolo o della condizione di incuria non esclude, di per sé, l’esercizio del potere contingibile e urgente, qualora al momento dell’adozione dell’ordinanza permanga un pericolo attuale e gli strumenti ordinari non consentano un intervento tempestivo.
- Gli obblighi del gestore di una discarica relativi alla manutenzione, sorveglianza e controllo nella fase post-operativa permangono dopo la chiusura dell’impianto per tutto il periodo in cui la discarica può comportare rischi per l’ambiente.
- L’individuazione del destinatario di un’ordinanza urgente volta a eliminare un pericolo ambientale può prescindere dalla perdurante vigenza del contratto di gestione quando il destinatario sia gravato da obblighi legali quale gestore, abbia assunto specifici impegni di messa in sicurezza e detenga di fatto il sito disponendo degli strumenti necessari per intervenire.
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