Sentenza n. 2603/2022 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) del 12 ottobre 2015, n. 11601, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, 12 ottobre 2015, n. 11601, che aveva annullato l’ordine di trasferimento del militare presso Persomil e la successiva nota di conferma
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso il Circomare di Terracina, aveva chiesto il trasferimento indicando in ordine di preferenza Gaeta, Maricogecap a Roma e Ponza. L’amministrazione lo aveva invece trasferito presso Persomil, sostenendo che l’indicazione delle sedi nella domanda valesse come indicazione delle località e non dei singoli Comandi o Enti. Il TAR aveva accolto la domanda di annullamento, respingendo quella risarcitoria. In appello i Ministeri contestavano tale interpretazione della Circolare Pers-01, paragrafo G, punto 2, e sostenevano che le preferenze dovessero leggersi come Gaeta, Roma e Ponza; deducevano inoltre la contraddittorietà degli atti e la sussistenza di esigenze di servizio e di un corretto bilanciamento degli interessi. Contestavano anche la rilevanza della mancata comunicazione dei motivi ostativi, assumendo che non vi fosse stato rigetto dell’istanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la statuizione di annullamento del TAR. Il motivo relativo all’interpretazione della Circolare Pers-01 è infondato: l’ambiguità del termine “sede” va risolta considerando la scheda individuale predisposta per le domande, le cui istruzioni consentivano di indicare più Comandi nella stessa località e menzionavano espressamente, come esempio, Roma (Persomil). Il militare poteva quindi specificare il Comando di destinazione e Persomil non corrispondeva a una delle preferenze espresse; il trasferimento non poteva essere qualificato come accoglimento della domanda. Resta pertanto fondato anche il rilievo relativo alla mancata comunicazione degli eventuali motivi ostativi al trasferimento nelle sedi richieste. Tali vizi sono sufficienti a sostenere l’annullamento, sicché il Collegio non esamina gli altri motivi d’appello sulla contraddittorietà degli atti e sulle esigenze di servizio e sul bilanciamento degli interessi. I Ministeri sono condannati in solido alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Quando una circolare disciplina le domande di trasferimento indicando genericamente la necessità di specificare la “sede”, l’interpretazione della disposizione deve essere ricostruita anche alla luce del modulo e delle istruzioni predisposti per la presentazione dell’istanza; se queste consentono espressamente di indicare più Comandi nella stessa località, la preferenza può riferirsi allo specifico Comando e non soltanto alla località.
- Il trasferimento presso un Comando non indicato tra le preferenze non può essere considerato accoglimento della domanda di trasferimento, quando le regole applicabili consentono al richiedente di individuare specificamente il Comando desiderato; l’amministrazione deve quindi trattare la destinazione diversa secondo la sua effettiva natura e non eludere le garanzie connesse al mancato accoglimento delle sedi richieste.
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