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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione d’appello che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro e aumentato il risarcimento liquidato in favore del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato attività per un ente locale tra il 1999 e il 2004, inizialmente con contratti formalmente libero-professionali, poi con convenzioni libero-professionali e infine con collaborazione coordinata e continuativa, aveva chiesto in primo grado la dichiarazione di simulazione dei rapporti e il riconoscimento della sostanziale subordinazione, con conseguente assunzione a tempo indeterminato, anzianità e retribuzioni o risarcimento, ovvero in subordine il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale aveva condannato l’ente al risarcimento per abuso dei contratti a termine; la Corte d’appello aveva accolto l’appello principale del lavoratore, aumentando l’importo liquidato e assorbendo l’appello incidentale dell’ente. Il Comune ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato le critiche alla CTU e alla ricostruzione della subordinazione, né la rilevanza delle determine comunali richiamate; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la subordinazione non sarebbe stata provata ma solo supposta con alto grado di approssimazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa interruzione tra un rapporto e il successivo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché la sentenza d’appello aveva in concreto affrontato e deciso i punti contestati, affermando che i contratti erano simulati e che il rapporto era di lavoro subordinato, con prestazione ininterrotta, orario predeterminato, assoggettamento al potere gerarchico-direttivo e compenso fisso; le determine amministrative richiamate erano state giudicate prive di rilievo decisivo rispetto all’effettivo svolgimento del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e aveva esaminato i profili decisivi della controversia.

  • art. 111 Cost.

    Il parametro del minimo costituzionale di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata dichiarata inammissibile, poiché la subordinazione era stata ritenuta provata dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione della prova è stata respinta perché il giudice di appello aveva tratto il convincimento probatorio da elementi istruttori effettivamente considerati.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente secondo il principio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    È menzionato come base della domanda subordinata di risarcimento del danno proposta nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • La censura di nullità per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza di merito, pur sintetica, dia conto degli elementi istruttori decisivi e renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Non può dirsi omesso un fatto decisivo se il giudice di merito lo ha espressamente valutato, anche solo per escluderne la rilevanza o per ricostruire diversamente la vicenda.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non è ammissibile se, in realtà, mira a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto già ritenuto provato dal giudice di merito.
  • Ai fini dell’accertamento della subordinazione prevale la verifica concreta delle modalità di esecuzione del rapporto rispetto alla veste formale del contratto o agli atti amministrativi richiamati; rilevano assoggettamento al potere direttivo, orario predeterminato, assenza di autonomia e compenso fisso.
  • In sede di legittimità, le doglianze che contestano la sufficienza o la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se tendono a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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