Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione d’appello che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro e aumentato il risarcimento liquidato in favore del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato attività per un ente locale tra il 1999 e il 2004, inizialmente con contratti formalmente libero-professionali, poi con convenzioni libero-professionali e infine con collaborazione coordinata e continuativa, aveva chiesto in primo grado la dichiarazione di simulazione dei rapporti e il riconoscimento della sostanziale subordinazione, con conseguente assunzione a tempo indeterminato, anzianità e retribuzioni o risarcimento, ovvero in subordine il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale aveva condannato l’ente al risarcimento per abuso dei contratti a termine; la Corte d’appello aveva accolto l’appello principale del lavoratore, aumentando l’importo liquidato e assorbendo l’appello incidentale dell’ente. Il Comune ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato le critiche alla CTU e alla ricostruzione della subordinazione, né la rilevanza delle determine comunali richiamate; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la subordinazione non sarebbe stata provata ma solo supposta con alto grado di approssimazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa interruzione tra un rapporto e il successivo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché la sentenza d’appello aveva in concreto affrontato e deciso i punti contestati, affermando che i contratti erano simulati e che il rapporto era di lavoro subordinato, con prestazione ininterrotta, orario predeterminato, assoggettamento al potere gerarchico-direttivo e compenso fisso; le determine amministrative richiamate erano state giudicate prive di rilievo decisivo rispetto all’effettivo svolgimento del rapporto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e aveva esaminato i profili decisivi della controversia.
art. 111 Cost.
Il parametro del minimo costituzionale di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni della decisione.
La doglianza sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata dichiarata inammissibile, poiché la subordinazione era stata ritenuta provata dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio.
La censura relativa alla valutazione della prova è stata respinta perché il giudice di appello aveva tratto il convincimento probatorio da elementi istruttori effettivamente considerati.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente secondo il principio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
È menzionato come base della domanda subordinata di risarcimento del danno proposta nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La censura di nullità per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza di merito, pur sintetica, dia conto degli elementi istruttori decisivi e renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- Non può dirsi omesso un fatto decisivo se il giudice di merito lo ha espressamente valutato, anche solo per escluderne la rilevanza o per ricostruire diversamente la vicenda.
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non è ammissibile se, in realtà, mira a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto già ritenuto provato dal giudice di merito.
- Ai fini dell’accertamento della subordinazione prevale la verifica concreta delle modalità di esecuzione del rapporto rispetto alla veste formale del contratto o agli atti amministrativi richiamati; rilevano assoggettamento al potere direttivo, orario predeterminato, assenza di autonomia e compenso fisso.
- In sede di legittimità, le doglianze che contestano la sufficienza o la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se tendono a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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