Cassazione Civile, Ordinanza n. 07479/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto di riconoscere a un docente supplente, assunto a tempo determinato e destinato a una sede scolastica estera, l'assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo in servizio all'estero. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha confermato la decisione ritenendo che il personale scolastico non di ruolo fosse soggetto a disciplina speciale e che non vi fosse una discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato, anche perché l'assegno di sede avrebbe natura non retributiva ed è finalizzato a compensare il disagio del trasferimento all'estero, disagio considerato minore per il supplente. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.P.R. n. 18/1967, degli artt. 651 e 658 d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001, nonché della direttiva 1999/70/CE e dell'accordo quadro allegato, sostenendo che l'art. 658 d.lgs. n. 297/1994 non distingue tra personale di ruolo e non di ruolo quanto all'assegno di sede e che la contrattazione collettiva non poteva limitare il beneficio ai supplenti in misura ridotta. Ha inoltre dedotto che la diversa retribuzione non era giustificata da ragioni oggettive inerenti le modalità di esecuzione della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati e da esaminare congiuntamente, perché la decisione impugnata si era discostata dal principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di parità di trattamento tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato impegnati all'estero. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando il principio secondo cui l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti di ruolo all'estero spettano nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti a termine, senza che la mancata immissione nei ruoli o il mancato superamento del concorso pubblico costituiscano una ragione oggettiva di differenziazione. La Corte ha rinviato anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e collettiva
richiamato quale base normativa dell'assegno di sede per il personale all'estero
artt. 651 e 658 d.lgs. n. 297/1994
richiamati per sostenere che l'assegno di sede non distingue tra personale di ruolo e non di ruolo e deve essere riconosciuto integralmente ai supplenti
artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamati a sostegno del principio di parità di trattamento nel lavoro pubblico
direttiva 1999/70/CE
interpretata come fonte del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
citato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate
CCNL 29.11.2007, artt. 77 e ss. e 106
richiamato come fonte collettiva che aveva previsto una disciplina differenziata per il personale a termine
citata nel secondo motivo tra le disposizioni asseritamente violate
Massime di principio
- Nel lavoro a tempo determinato, il divieto di discriminazione impone che i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato siano estesi anche ai lavoratori comparabili a termine, salvo che l'amministrazione o il datore di lavoro dimostri l'esistenza di ragioni oggettive, inerenti alle modalità di esecuzione della prestazione, idonee a giustificare la differenza.
- Per il personale scolastico destinato all'estero, l'assegno di sede e gli altri benefici collegati allo svolgimento del servizio fuori dal territorio nazionale hanno natura di integrazione compensativa del disagio del trasferimento e non possono essere ridotti solo perché il rapporto è a termine, se la prestazione richiesta è sostanzialmente identica a quella del personale di ruolo.
- La contrattazione collettiva non può introdurre una disciplina peggiorativa per i supplenti rispetto ai docenti di ruolo quando la legge e la clausola europea sulla parità di trattamento non consentono differenziazioni non giustificate da elementi oggettivi pertinenti alla prestazione.
- La mancata assunzione in ruolo o il mancato superamento del concorso pubblico non costituiscono, di per sé, una ragione oggettiva sufficiente a legittimare un trattamento economico deteriore per il lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
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