Cassazione Civile, Ordinanza n. 31579/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di un contribuente, di un accertamento sintetico del reddito riferito agli anni d’imposta 2006 e 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che il redditometro fosse un accertamento meramente statistico e presuntivo, non sufficiente da solo a fondare la pretesa impositiva senza ulteriori riscontri; aveva inoltre valorizzato la documentazione prodotta in appello relativa a un risarcimento assicurativo percepito nel 2006 per il furto dell’autovettura, e aveva richiamato precedenti giudicati relativi ad annualità diverse. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’accertamento sintetico integra una presunzione legale relativa che opera una volta accertati gli indici di capacità contributiva, senza bisogno di ulteriori elementi; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR attribuito efficacia vincolante a giudicati riferiti ad anni d’imposta diversi; 3) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992, per aver ammesso in appello documentazione nuova relativa al risarcimento assicurativo, dedotta tardivamente e ampliativa del thema decidendum; 4) violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., per non avere il contribuente provato non solo la disponibilità di risorse non reddituali, ma anche il loro effettivo impiego per far fronte alle spese contestate.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e quattro i motivi del ricorso. Ha affermato che l’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa: una volta accertati gli specifici indici di capacità contributiva, il giudice non può svilirne la portata probatoria, ma deve valutare la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni o al sostenimento delle spese. Ha inoltre precisato che sentenze relative a diverse annualità non spiegano, di regola, efficacia vincolante per anni d’imposta differenti, salvo elementi tendenzialmente permanenti. Quanto ai documenti prodotti in appello, ha ritenuto che l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consenta la produzione di nuovi documenti, ma solo a sostegno di fatti e difese già dedotti in primo grado, non per introdurre circostanze nuove; nel caso concreto, il risarcimento assicurativo per il furto dell’auto costituiva un fatto nuovo e non dedotto tempestivamente. Infine, ha chiarito che il contribuente che invochi risorse non reddituali del nucleo familiare deve provare disponibilità, entità e durata del possesso di tali risorse, senza dover dimostrare il loro concreto utilizzo per ogni singola spesa, ma offrendo elementi sintomatici idonei; la CTR non aveva valutato tali profili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 4, comma 5, comma 6
L’accertamento sintetico del reddito si fonda su presunzioni legali relative basate su indici di capacità contributiva; il giudice deve valorizzare gli elementi certi accertati dall’Ufficio e il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o dell’inesistenza/inferiorità del reddito presunto.
Le decisioni relative a una determinata annualità non hanno normalmente efficacia vincolante per annualità diverse, salvo riguardino elementi costitutivi tendenzialmente permanenti.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello tributario non possono essere introdotte nuove domande o eccezioni, né ampliata la materia del contendere.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di appello tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se già disponibili prima, purché a sostegno di fatti e difese già dedotti e non per introdurre questioni nuove.
Spetta al contribuente che oppone risorse non reddituali dimostrare la disponibilità, l’entità e la durata del possesso di tali risorse, quale prova contraria all’accertamento sintetico.
Indicati solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso secondo il rito camerale.
Massime di principio
- L’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 integra una presunzione legale relativa: una volta dimostrati gli specifici indici di capacità contributiva, il giudice non può negarne in radice la portata, ma deve verificare la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non richiede di dimostrare l’esatto utilizzo di ogni singola provvista non reddituale per ciascuna spesa contestata; è però necessario provare la concreta disponibilità, l’entità e la durata del possesso delle risorse alternative al reddito imponibile, oltre a fornire elementi sintomatici della loro riferibilità alle spese.
- Le sentenze rese in relazione a una specifica annualità d’imposta non fanno stato automaticamente per annualità diverse, salvo che accertino elementi della fattispecie aventi carattere permanente e idonei a proiettarsi su periodi successivi.
- Nel processo tributario d’appello la produzione di nuovi documenti è ammissibile, ma non può servire a introdurre un fatto storico nuovo o un diverso tema di indagine rispetto a quello devoluto in primo grado.
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