Cassazione Civile, Ordinanza n. 18294/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2009. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo valida la sottoscrizione dell'atto impositivo in forza di una delega di firma conferita al funzionario firmatario per tutta la durata dell'incarico, senza necessità di indicazione nominativa della persona fisica delegata, essendo sufficiente l'individuazione tramite la qualifica rivestita. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo la mancanza di legittimazione del delegato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse ritenuto legittima la firma pur in assenza del nominativo del delegato, individuato solo in base alla funzione ricoperta.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo ritenendolo infondato, aderendo all'orientamento secondo cui, per la delega di firma degli atti impositivi, non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né la sua temporaneità, essendo sufficiente un provvedimento interno o ordine di servizio che individui il firmatario attraverso la qualifica rivestita. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era sorretta da una ratio decidendi autonoma già confermata dalla Corte; cadendo una sola censura non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro una delle rationes decidendi, mentre l'altra, autonoma e sufficiente, era stata correttamente ritenuta infondata.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è stata interpretata come riferita alla sottoscrizione dell'atto impositivo; per la delega di firma non è richiesta l'indicazione nominativa del delegato né la sua temporaneità, potendo bastare l'individuazione tramite qualifica e ordini di servizio interni.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
È stata richiamata per distinguere la delega di funzioni dalla delega di firma: la disciplina di cui alla disposizione riguarda espressamente la delega di funzioni e non si estende automaticamente alla delega di firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, la validità della delega di firma può essere desunta anche da un atto organizzativo interno o da un ordine di servizio, purché consenta di identificare il soggetto abilitato mediante la qualifica rivestita.
- Per la delega di firma degli atti impositivi non è necessario che il delegato sia indicato nominativamente né che la delega abbia natura temporanea, se la struttura organizzativa consente la verifica della corrispondenza tra firmatario e delega.
- La disciplina della delega di funzioni prevista per i dirigenti nella pubblica amministrazione non si applica automaticamente alla diversa figura della delega di firma.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura che investa solo una di esse è inammissibile se l'altra, non validamente scalfita, è da sola sufficiente a sorreggere il decisum.
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